Circolare Agea
OGGETTO: programma di interventi
urgenti nel settore apistico, avversità naturali anno
2002. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha predisposto
un programma specifico di aiuti nazionali a favore del settore
apistico colpito da condizioni meteorologiche sfavorevoli nel
corso dell’anno 2002.
Tale programma, che ha ottenuto il benestare della Commissione Europea ed il
parere favorevole della Conferenza Stato – Regioni, prevede, a favore degli
apicoltori che nell’anno 2002 hanno subito danni alla produzione di miele,
eccedenti l’ordinario rischio di impresa, un contributo in conto capitale fino
al 30% del danno subito.
L’entità del danno è calcolata ponendo a base di riferimento
la fatturazione della produzione media del triennio precedente con l’analoga
fatturazione della produzione per l’anno 2002.
Per fatturazione s’intende la differenza tra fatturato complessivo dell’anno
2002 (intero fatturato nel corso dell’anno solare al netto dell’IVA) e fatturato,
al netto dell’IVA, che si riferisce al al miele prodotto nel solo anno 2002.
Ciò in quanto è ricorrente la vendita e quindi la fatturazione
nel corso di un anno di prodotto ottenuto nell’anno precedente.
I beneficiari dell’intervento sono individuati esclusivamente in produttori
apistici che esercitano l’attività apistica a fini commerciali, ai sensi
del D.Leg.vo 228/2001, che dispongono di partita IVA e pertanto sono in grado
di documentare il fatturato aziendale al netto dell’IVA degli ultimi tre anni
e dell’anno di riferimento ed, in via prioritaria, che possiedono un numero
minimo di alveari censiti pari a n.105.
Il produttore apistico deve, in ogni caso, risultare in regola con la denuncia
delle arnie alle AUSL per le annualità di riferimento utilizzate per
il calcolo dell’indennizzo.
Per aziende apistiche si intendono anche le Cooperative di apicoltori alle
quali spetta l’obbligo di presentare l’elenco dei soci, onde evitare eventuali
duplicazioni di domande.
Le domande vanno redatte su apposito modello (all. 1) e vanno presentate alle
Regioni e/o Province Autonome di Trento e Bolzano competenti per territorio
entro le ore 12,00 del 31 marzo 2004.
Le istanze possono essere raccolte dall’Unione Nazionale dei Produttori competente
(UNAAPI) e dalle Associazioni riconosciute dalle Regioni per essere, entro
il termine di cui sopra, inoltrate alle Regioni e/o Province Autonome competenti.
A loro volta le Regioni e/o Province Autonome provvedono all’istruttoria della
domanda ed in particolare a:
- verificare ed attestare la conformità della documentazione probatoria
(fatturato medio delle annualità 1999-2001, fatturato dell’anno 2002,
numero degli alveari dichiarati, copia della denuncia alle AUSL delle arnie
possedute, eventuale autocertificazione del produttore resa ai sensi del D.P.R.
445 del 28.12.2000 attestante la rispondenza del fatturato alla reale produzione
degli anni di riferimento);
- acquisire la certificazione antimafia, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1998
n. 252, per importi superiori ad euro 154.937,07 nonché valido certificato
camerale in caso di pagamenti in favore di società.
Ulteriori verifiche potranno essere disposte dagli Uffici istruttori delle
Regioni e/o Province Autonome al fine di risolvere eventuali anomalie od incongruenze
rilevate.
Al termine dell’istruttoria delle pratiche le Regioni e/o Province Autonome
devono inviare all’Ag.E.A – Ufficio Aiuti Nazionali – Via Palestro n. 81 -00185
Roma, l’elenco dei beneficiari con gli importi da liquidare su apposito modello
(all. 2) validamente sottoscritto dal responsabile regionale, trattenendo agli
atti la domanda di cui all’allegato 1 e la relativa documentazione probatoria.
La Regione e/o Provincia Autonoma attesta la conformità della documentazione
probatoria e la regolarità delle modalità di calcolo dell’aiuto
in questione.
L’elenco di liquidazione di cui all’allegato n. 2 dovrà pervenire all’Ag.E.A
entro il termine massimo del 30 giugno 2004.
L’Ag.E.A. ammetterà a liquidazione solo gli elenchi pervenuti entro
il citato termine e, pertanto, i soggetti non compresi, nell’ultimo elenco
di liquidazione si intenderanno non ammessi a beneficiare dell’aiuto nazionale.
Di tale evento sarà data comunicazione ai soggetti interessati a cura
dell’ufficio regionale istruttore, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto
1990.
Unitamente o contestualmente all’invio dell’elenco cartaceo dei soggetti liquidabili,
le Regioni e/ Province Autonome trasmettono gli stessi dati anche su supporto
magnetico o via telematica secondo specifiche tecniche da concordare.
IL DIRETTORE AREA COORDINAMENTO
(Dr. Giancarlo NANNI)
L’U.N.A.API. ha ragione di ritenere che si sia perseguito l’obiettivo
di non spendere quanto promesso e disponibile.
La circolare AGEA infatti propone svariati aspetti che impediscono
agli apicoltori d’avvalersi dei fondi formalmente disponibili:
1. Prevede una tempistica inusuale per la presentazione delle
domande e tale da determinare, in particolare in mesi di grande
impegno di campo per gli apicoltori, una prima sostanziale “scrematura”dei
possibili beneficiari;
2. Riconosce, senza fornire motivazione alcuna, il danno solo
alle aziende commerciali che possiedono un numero minimo di alveari
censiti pari a n.105 dimenticando che l’apicoltura è,
per eccellenza, attività integrativa del reddito rurale
ed agricolo, e che la definizione di “produttore apistico che
esercita l’attività a fini economici” è caratterizzata
dall’aver acquisito una specifica posizione IVA non legata o
riferita ad un numero preciso e definito di alveari;
3. “Dimentica” che in alcune regioni in montagna e collina gli
alveari necessari per definire la prevalenza professionale dell’apicoltore
non sono 105 ma bensì 60;
4. Non specifica se tale limite dei 105 alveari riguarda la sola
annualità 2002 od anche le tre pregresse poste quale riferimento;
5. Vincola la domanda alla verifica di censimento degli alveari
alle AUSL , quando tale obbligo non è uniformemente praticato
in tutte le regioni italiane;
6. “Dimentica” sia le aziende con recente crescita del numero
di alveari allevati sia quelle da poco insediate, penalizzando
particolarmente i giovani e le aziende con recenti investimenti,
7. Non definisce procedure certe ed univoche per la definizione
del fatturato di riferimento;
8. Impone alle Regioni la verifica di conformità della
documentazione probatoria quando nel contempo accetta anche l’eventualità di
un’autocertificazione del produttore resa ai sensi del D.P.R.
445 del 28.12.2000 attestante la rispondenza del fatturato alla
reale produzione degli anni di riferimento.
L’U.N.A.API. constata con dispiacere che non si sono volute accettare
proposte migliorative e ritiene che tale atteggiamento possa
essere spiegato solo con la volontà di realizzare formalmente
l’aiuto promesso ma non renderlo possibile nella pratica.
L’U.N.A.API., nell’invitare comunque tutti gli apicoltori ad
attivarsi per presentare le domande, esprime la speranza che
il Ministro Gianni Alemanno, l’AGEA e le Regioni possano radicalmente
rivedere le procedure adottate.
Francesco Panella, 16-2-2004