Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale

DECRETO 4 dicembre 2009
(GU n. 93 del 22-4-2010)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ed in particolare gli articoli 105, 106 e 107;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2006 relativo all'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura; Vista la legge del 24 dicembre 2004, n. 313, recante «Disciplina dell'apicoltura»;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme sull'attuazione della direttiva 92/102/CEE sulla identificazione e registrazione degli animali, e successive modifiche ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera a), che dispone la possibilita' di procedere all'identificazione e registrazione di specie animali diverse dai suini, ovini e caprini;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
Considerata la necessita', anche al seguito del verificarsi di emergenze epidemiche quali i recenti fenomeni di gravi e diffuse mortalita' delle api e spopolamento degli alveari, di attuare un attento monitoraggio dell'evoluzione del settore apistico;
Ritenuto pertanto indispensabile estendere il sistema delle anagrafi zootecniche al settore apistico anche al fine di migliorare le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanitario; Ritenuto a tal proposito urgente definire le linee guida ed i principi in base ai quali organizzare e gestire l'anagrafe apistica ivi compreso lo sviluppo nell'ambito della BDN dell'anagrafe zootecnica di un'apposita sezione dedicata al settore apistico;
Considerato che il regime degli aiuti comunitari nel settore apistico ha la necessita' di acquisire dati aggiornati del patrimonio apistico nazionale e regionale; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 aprile 2009;

Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto promuove e regolamenta l'anagrafe apistica.
2. Le principali finalita' dell'anagrafe apistica nazionale sono:
a) tutela economico-sanitaria e valorizzazione del patrimonio apistico;
b) supporto nella trasmissione di informazioni, a tutela del consumatore, del prodotto miele e degli altri prodotti dell'alveare;
c) miglioramento delle conoscenze del settore apistico sotto il profilo produttivo e sanitario, anche in riferimento alle politiche di sostegno e alla predisposizione di piani di profilassi e di controllo sanitario.
3. I contenuti e le modalita' relative alle finalita' di cui al comma 2 che riguardano gli aspetti sanitari sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di natura non regolamentare, da adottare entro 180 giorni dall'effettiva attivazione della banca dati dell'anagrafe apistica.

Art. 2
Definizioni
1.Ai fini del presente decreto, per quanto non definito dalla legge n. 313/2004, si applicano le seguenti definizioni:
a) anagrafe apistica: il sistema di identificazione e di registrazione degli apicoltori e degli apiari;
b) BDA: la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale gestita dal Centro servizi nazionale dell'anagrafe zootecnica (CSN) gia' istituito presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo;
c) allevamento: uno o piu' apiari, anche collocati in postazioni differenti, appartenenti ad un unico proprietario;
d) proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli alveari. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale e dal codice identificativo attribuito all'atto della registrazione;
e) autorita' competente: il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, ciascuno per le proprie competenze, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali;
f) validazione: il procedimento operativo al termine del 4 quale il dato e' accettato e registrato nella BDA secondo quanto stabilito dal manuale operativo;
g) struttura accreditata: struttura che, autorizzata secondo le modalita' stabilite dal manuale operativo, dispone di accesso alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale per l'implementazione dei dati;
h) CSN: Centro servizi nazionale dell'anagrafe zootecnica gia' istituito presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo.

Art. 3
Anagrafe apistica
1. Nel sistema dell'anagrafe zootecnica nazionale e' attivata la sezione dedicata agli apicoltori e agli apiari esistenti sul territorio nazionale, detta anagrafe apistica nazionale.
2. L'anagrafe apistica nazionale comprende i seguenti elementi:
a) denuncia e registrazione degli apicoltori e degli allevamenti apistici;
b) la banca dati dell'anagrafe apistica, di seguito detta BDA;
c) il cartello identificativo;
d) registro d'allevamento o qualsiasi altra documentazione atta a registrare informazioni rilevanti ai fini dell'anagrafe apistica nazionale (documenti di trasporto, bolle, fatture, ecc).
3. L'anagrafe apistica nazionale si basa:
a) sulle denunce e comunicazioni annuali del proprietario degli alveari;
b) sull'assegnazione di un codice univoco identificativo ad ogni proprietario di apiari;
c) sulla registrazione dei dati nella BDA, da realizzarsi nei tempi e con le modalita' stabiliti dal manuale operativo, di cui all'art. 5.
4. Sono responsabili del funzionamento del sistema, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:
a) il proprietario degli alveari o la persona da lui delegata;
b) le Associazioni apicoltori e altre strutture accreditate ad operare nella BDA;
c) il CSN;
d) i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;
e) l'AGEA quale responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN;
f) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
g) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
5. Titolare del trattamento dei dati e' il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il tramite del Centro servizi nazionale di Teramo.

Art. 4
Cartello identificativo
1. Ogni apiario e' identificato da un cartello identificativo, le cui modalita' di gestione e caratteristiche sono stabilite nel manuale operativo, di cui all'art. 5, contenente almeno il codice identificativo univoco per ogni proprietario di apiari.
2. Tutti i proprietari hanno l'obbligo di apporre le tabelle in prossimita' di ogni apiario secondo quanto precisato nel manuale operativo e comunque in un luogo chiaramente visibile.
3. I costi relativi all'acquisto e all'apposizione della/e tabella/e sono a carico del proprietario degli alveari.

Art. 5
Manuale operativo
1. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono definite con un apposito manuale operativo, comprensivo della necessaria modulistica, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto disposto dalle procedure previste dall'art. 9, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il manuale operativo definisce in particolare:
a) la procedura di iscrizione nell'anagrafe apistica nazionale;
b) la comunicazione di variazioni dei dati allevamento;
c) la comunicazione di cessazione di attivita';
d) la procedura di accreditamento delle Associazioni apicoltori e eventualmente di altri enti;
e) le variazioni da apportarsi alla BDA per comunicazione errate;
f) le aggregazioni dei dati;
g) l'accessibilita' ai dati secondo il diverso profilo di utenza;
h) la composizione e l'assegnazione di un codice univoco identificativo di ogni proprietario di alveari;
i) la gestione dei cartelli identificativi.
Art. 6
Compiti del proprietario
1. Il proprietario dell'apiario o la persona da lui delegata:
a) denuncia la propria attivita' all'ASL e richiede l'attribuzione del codice identificativo;
b) comunica le variazioni riguardanti il proprio allevamento sia direttamente collegandosi alla BDA sia tramite le Associazioni nazionali degli apicoltori o altri soggetti delegati.

Art. 7
Compiti del servizio veterinario delle ASL
1. Il servizio veterinario delle ASL competenti per territorio:
a) attribuisce il codice identificativo all'apicoltore e registra l'allevamento in BDA;
b) e' connesso alla BDA secondo modalita' definite dal manuale operativo;
c) provvede all'inserimento delle denunce e comunicazioni degli apicoltori secondo le modalita' previste dal manuale operativo;
d) effettua controlli per verificare l'applicazione del presente decreto e ne registra gli esiti in BDA;
e) utilizza i dati contenuti nella BDA per ogni attivita' finalizzata ai controlli sanitari.

Art. 8
Compiti delle regioni e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome:
a) sono connesse alla BDA anche al fine di utilizzare i dati della stessa per la programmazione di competenza;
b) effettuano la vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione del presente decreto.
2. La vigilanza ed il controllo di cui al comma 1 viene svolta sulla base di linee di indirizzo stabilite dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 9
Comitato tecnico di coordinamento per l'anagrafe apistica
1. E' istituito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, un comitato tecnico di coordinamento, di seguito indicato come CTCA, composto da:
a) due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzione di segretario;
b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
d) un rappresentante del Centro nazionale di riferimento per l'apicoltura;
e) un rappresentante del CSN;
f) un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni nazionali degli apicoltori, maggiormente rappresentative; g) un rappresentante dell'Unita' di ricerca per l'apicoltura e la bachicoltura (CRA-Api). 2. Alle riunioni del CTCA il Presidente puo' invitare, su specifiche problematiche, anche altri esperti.
3. Il CTCA, in particolare, svolge i seguenti compiti: - predispone il manuale operativo e le eventuali modifiche; - propone le eventuali modifiche al presente decreto, anche in funzione dell'evoluzione della normativa. 4. Ai componenti del CTCA non spetta alcun compenso.

Art. 10
Disposizioni finali
1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operativita' delle disposizioni del presente provvedimento a partire da 90 giorni dalla pubblicazione del manuale operativo di cui all'art. 5.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 2009.

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Zaia Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 49