>CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE


Approvato dal Senato della Repubblica

il 3 giugno 1997(v. stampato Senato n. 1780)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 giugno 1997



Art. 44
(Disposizione sul miele)

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n.753, come sostituito dall'articolo 51, comma1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n.428, è abrogato.

2. Al quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n.753, introdotto dal comma 1 dell'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n.428, e sostituito dal comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, sono soppresse le parole: <<,commercializzatotal quale o miscelato con miele di produzione comunitaria,>>.

3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 12 ottobre 1982, n.753, come sostituito da ultimo dall'articolo 25, comma 2, del decretolegislativo 27 gennaio 1992, n.109, è abrogata.

4. Nell'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n.428, sono soppresse le parole: <>.

5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature già predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1995, 1996 e 1997 contenenti denominazioni ed indicazionipreviste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre ilperiodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.