LA CARTA DEL MIELE DI QUALITÀ
Breakfast - honey - Perugia 20 marzo 1999

Le norme sulla produzione, commercializzazione e qualità del miele in Europa sono regolate da una direttiva che ha valore su tutto il territorio comunitario. Purtroppo la direttiva è carente per gli aspetti relativi agli obblighi di etichettatura e ai sistemi di controllo del prodotto e non è coerente con gli attuali indirizzi europei per la tutela del consumatore.

E' attualmente in discussione un nuovo testo per l'aggiornamento della direttiva miele, che però ripresenta le stesse mancanze del precedente. Questo può aprire la strada agli inganni e alle frodi sull'origine, l'autenticità e la qualità del prodotto.

Gli apicoltori europei stanno utilizzando tutti i mezzi in loro possesso per risolvere questa situazione, che è tanto pregiudizievole per i consumatori quanto per i produttori onesti. Di seguito sono riportate le richieste di un gruppo di lavoro formato da rappresentanti di produttori ed operatori europei per la valorizzazione della qualità e garanzia verso i consumatori.

Proponiamo di integrare nella nuova normativa comunitaria (direttiva o regolamento) i seguenti elementi innovativi, in coerenza con gli attuali indirizzi europei per la tutela del consumatore.

OBBLIGATORIETÀ DELLA MENZIONE DELL'ORIGINE GEOGRAFICA PER I MIELI PROVENIENTI DALL'ESTERNO DELL'U.E.

Se è vero che il luogo di produzione è importante nel definire le caratteristiche del prodotto e che l'omissione dell'indicazione del luogo di origine può indurre in errore l'acquirente circa l'origine del prodotto stesso, la logica vorrebbe che il consumatore fosse tutelato attraverso l'obbligo, a livello comunitario, di indicare il luogo di produzione del miele, perlomeno per le origini extracomunitarie. Questa difesa del consumatore deve essere resa più efficace per mezzo dell'ufficializzazione dei metodi di controllo dell'origine geografica.

INSERIMENTO DI CRITERI PER LA DEFINIZIONE E IL CONTROLLO
DEI MIELI UNIFLORALI

Nel campo delle denominazioni relative all'origine botanica regna la confusione assoluta: la responsabilità è da imputarsi alla mancanza di criteri europei di definizione delle denominazioni botaniche. In assenza di norme applicative non è possibile tutelare efficacemente il consumatore. L'attuale situazione favorisce gli abusi e tende livellare la qualità verso il basso.

INSERIMENTO DI LIMITI PER I CONTAMINANTI CHIMICI E MICROBIOLOGICI

Il miele presenta per il consumatore, sia dal punto di vista dell'inquinamento chimico (residui) che da quello microbiologico, un rischio pressoché nullo. Tuttavia la mancanza, nella direttiva attuale, di un richiamo ai limiti massimi ammessi per i residui e i microrganismi è una carenza normativa importante, fortemente in contrasto con gli attuali indirizzi europei in materia di tutela del consumatore e, in particolare delle categorie protette di consumatori (anziani, malati e bambini) alle quali il miele è spesso destinato.

MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI COMPOSIZIONE E DEI RELATIVI
METODI DI ANALISI

I limiti compositivi indicati nell'attuale direttiva comunitaria e che avrebbero lo scopo di permettere di identificare il prodotto naturale e non alterato, non rispondono più alle finalità con le quali erano stati concepiti. Si rende quindi necessaria un aggiornamento dei limiti di composizione del miele, in funzione dei rischi di frode oggi esistenti, delle modificazioni sopravvenute in ambito produttivo e dei progressi nei metodi analitici.

INSERIMENTO DI CRITERI PER LA DEFINIZIONE E IL CONTROLLO DELLE DENOMINAZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

L'assenza, nell'attuale direttiva, di una definizione dei diversi livelli qualitativi del miele, non permette al consumatore di riconoscere e scegliere il prodotto in base a questo importante criterio; la definizione delle diverse qualità di miele deve essere completata dalla regolamentazione di sistemi di controllo. Si richiede inoltre il divieto dell'uso della denominazione "miele" per i prodotti che non corrispondono ai criteri europei di definizione del prodotto.

MIGLIORARE I SISTEMI DI PROTEZIONE E INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

Al di la delle regole che saranno previste dalla direttiva sul miele e delle altre norme europee, bisogna attivare altri strumenti per la difesa del consumatore dalle frodi e dalle indicazioni ingannevoli. Fra questi la definizione di sistemi specifici di controllo sul prodotto all'ingrosso, la definizione di un livello minimo di auto controllo per gli invasettatori e l'obbligo di fornire certificati d'analisi chimiche e organolettiche, nella convinzione che la rintracciabilità sia un passo importante nella difesa del consumatore.