Alle
Amministrazioni pubbliche interessate LL. SS.
Alle Organizzazioni Professionali Apicole LL. SS.
AllAzienda di Stato per gli Interventi nel Mercato
Agricolo
Via Palestro, 81
00185 ROMA
DIREZIONE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI
Con
la presente circolare, che sostituisce le circolari n° 12 del 1° dicembre 1997, n° 4
del 28 maggio 1998 e n° 2 del 16 marzo 1999, si forniscono le indicazioni e i chiarimenti
necessari per l'applicazione del Regolamento del Consiglio n° 1221/97, del 25 giugno 1997
e del Regolamento di attuazione della Commissione n° 2300/97, del 20 novembre 1997,
relativi alle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del
miele, secondo le indicazioni di seguito riportate.
Ai fini della presente circolare si intende per:
apicoltore:
chiunque detenga alveari;
produttore
apistico: chiunque eserciti attività apistica a fini economici e commerciali;
forme
associate: le Associazioni e loro Unioni e Federazioni, le Società, le Cooperative e i
Consorzi.
Qualora
le scadenze indicate nella presente circolare dovessero cadere in giorni festivi, i
termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno
lavorativo.
LINEE DIRETTRICI DI
APPLICAZIONE DELLE AZIONI DI CUI ALLARTICOLO 1 DEL REG. 1221/97.
L'articolo
1, paragrafo 1 del Reg. 1221/97 prevede che ogni Stato membro debba predisporre un
programma annuale nel quale includere le azioni intese a migliorare le condizioni di
produzione e commercializzazione del miele.
Si reputa opportuno premettere che i programmi di seguito specificati usufruiscono di
finanziamenti pubblici, di cui il 50% è a carico del FEOGA e il restante 50% è a carico
del Fondo di Rotazione gestito dal Ministero del Tesoro e, pertanto, i benefici di detti
finanziamenti devono essere accessibili a tutti gli interessati.
Il programma nazionale redatto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di
seguito denominato "Ministero", è composto da sottoprogrammi, elaborati dagli
Organismi regionali interessati ed eventualmente da altri Enti.
I sottoprogrammi contengono misure che mirano:
a migliorare la produzione e la commercializzazione del prodotto;
a consentire allapicoltore di ottenere una conoscenza precisa delle
qualità del miele raccolto;
a favorire una migliore valorizzazione del prodotto.
I
sottoprogrammi devono contenere, in forma analitica:
le azioni e
le sottoazioni per le quali viene richiesto il finanziamento;
la spesa
complessiva preventivata, con lindicazione della quota a carico dei privati e della
quota pubblica, a sua volta suddivisa in importi finanziati con fondi nazionali ed importi
finanziati con fondi europei;
la lista
delle Organizzazioni di categoria che collaborano alla stesura dei sottoprogrammi;
laggiornamento
dei dati relativi al patrimonio apistico e i dati strutturali disponibili.
Gli
Enti partecipanti trasmettono al Ministero, Direzione Generale delle Politiche Comunitarie
ed Internazionali- Ufficio carni- Via XX Settembre, 20 00187 ROMA improrogabilmente
entro il 15 marzo di ogni anno, il proprio sottoprogramma corredato di un dettagliato
preventivo di spesa per singola azione, al fine di consentire la predisposizione del
programma nazionale da presentare allUnione Europea entro il 15 aprile di ogni anno.
Il Ministero provvede a notificare alla Commissione dellU.E. il programma nazionale
per ottenere l'approvazione ed il conseguente finanziamento di pertinenza comunitaria.
Qualora gli Organismi Regionali presentino sottoprogrammi il cui ammontare complessivo
ecceda la quota di cofinanziamento comunitario spettante all'Italia, il Ministero provvede
ad operare una ripartizione dei fondi disponibili sulla base del numero di alveari censiti
e/o stimati nelle regioni che abbiano presentato un sottoprogramma, adottando un criterio
univoco.
Le Regioni e Provincie autonome che, in fase di ripartizione dei fondi disponibili, vedano
ridotta la spesa massima ammissibile al cofinanziamento comunitario rispetto a quanto
preventivato, possono ridurre proporzionalmente gli importi riservati a ciascuna azione
del loro sottoprogramma o, in alternativa, decidere di ridistribuire i fondi loro
assegnati tra le varie azioni. A partire da questa fase non è più possibile inserire
nuove azioni e sottoazioni.
In entrambi i casi occorre nuovamente trasmettere al Ministero, nel più breve tempo
possibile e comunque entro la data del 30 settembre di ogni anno, i sottoprogrammi con le
modifiche apportate nella ripartizione dei fondi.
Il Ministero, una volta ricevuti i sottoprogrammi modificati, provvederà alla
rielaborazione del programma nazionale, ricalcolando gli importi riservati a ciascuna
azione, trasmettendone una copia allOrganismo pagatore.
Per Organismo pagatore si intende: "lAzienda di Stato per gli Interventi di
Mercato Agricolo in liquidazione", nonché quelli istituiti e riconosciuti ai sensi
del decreto legislativo del 17 maggio 1999, n. 165 e che di seguito, per semplicità, si
indicherà come "AIMA ".
Ai sensi dellarticolo 4bis del Reg. CE n° 2300/97 i limiti finanziari di ciascuna
azione possono essere maggiorati o ridotti del 10%, fermo restando il massimale totale del
programma annuo. Qualsiasi modifica ai sottoprogrammi dovrà costituire oggetto di
specifica richiesta al Ministero che provvederà a produrre, ove si dovesse superare il
predetto limite del 10%, analoga istanza alla Commissione della Unione Europea per la
conseguente approvazione.
Il Ministero curerà la sollecita divulgazione alle parti interessate delle Decisioni
mediante le quali lEsecutivo comunitario autorizza il cofinanziamento dei programmi
nazionali.
I programmi devono essere portati a termine improrogabilmente entro il 31 agosto
dellanno successivo a quello della presentazione, per consentire allA.I.M.A.
di effettuare liter amministrativo previsto entro il termine del 15 ottobre,
stabilito dalla normativa comunitaria.
INTERVENTI AMMESSI
Le
azioni ammissibili sono quelle individuate dallarticolo 1, paragrafo 2 del Reg. CE
n° 1221/97, vale a dire:
assistenza tecnica agli apicoltori e ai laboratori di smielatura delle
associazioni di apicoltori per migliorare le condizioni di produzione e di estrazione del
miele;
lotta contro la varroasi e malattie connesse, nonché il miglioramento
delle condizioni di trattamento degli alveari;
razionalizzazione della transumanza;
provvedimenti di sostegno a favore dei laboratori di analisi delle
caratteristiche chimico-fisiche del miele;
collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione dei
programmi di ricerca in materia di miglioramento qualitativo del miele.
Possono
essere considerate azioni ammissibili al cofinanziamento tutte quelle misure che non
abbiano già beneficiato di analoghi finanziamenti di tipo strutturale ai sensi del Reg.
CE n° 1257/1999 sullo sviluppo rurale.
Allallegato 1 della presente circolare viene indicata la
codifica e la relativa descrizione analitica delle azioni e sottoazioni ammissibili al
cofinanziamento, le relative percentuali di contribuzione pubblica nonché i soggetti
beneficiari.
Allallegato 2 viene data indicazione delle spese ritenute
comunque non ammissibili.
Materiali, attrezzature ed apparecchiature varie, il cui uso ed utilità economica non si
esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo
minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di
destinazione duso e di proprietà.
Tale periodo minimo viene stabilito in cinque anni per arnie e attrezzature similari,
dieci anni per impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per la
sistemazione del suolo.
Tali attrezzature devono essere rendicontate nellanno di riferimento del programma
qualora il costo unitario sia fino a 1.000.000 di lire; nel caso in cui il costo unitario
sia superiore, va rendicontata annualmente solamente la relativa quota di ammortamento.
Tutte le attrezzature che hanno beneficiato del contributo ai sensi del Reg. Ce 1221/97
devono essere identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti
lanno di approvazione del programma (aa), la provincia di appartenenza e, nel caso
delle arnie, un codice per identificare in modo univoco lazienda, da predisporre
secondo le indicazioni delle Regioni.
I risultati di tutte le attività volte al miglioramento della produzione e della
commercializzazione del miele dovranno essere divulgati utilizzando quanto previsto dalla
misura relativa allassistenza tecnica.
ULTERIORI COMPITI DI
PERTINENZA DEGLI ORGANISMI REGIONALI
Gli
Organismi regionali provvedono:
alla
ricezione delle domande di finanziamento ed alla verifica della loro regolarità e
completezza;
alla
valutazione dellammissibilità al finanziamento e della titolarità del richiedente
il beneficio alle azioni richieste;
al collaudo
dei suddetti progetti, nei tempi che gli Organismi riterranno opportuni e comunque non
oltre il 10 settembre;
alla
rendicontazione delle spese sostenute, in relazione alle domande presentate, con la
predisposizione degli elenchi di liquidazione;
ad inviare
allA.I.M.A.- Unità Organizzativa XII, Via Palestro, 81, 00185 ROMA, in
ununica soluzione, una copia delle domande loro pervenute,entro le ore 18 del 15
aprile di ogni anno;
a trasmettere
all'A.I.M.A., entro il 10 settembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione cartacei
redatti sullapposito modello, nonché il relativo supporto magnetico, entrambi
predisposti e distribuiti dallA.I.M.A.; unitamente al predetto elenco deve essere
trasmesso lelenco delle aziende sottoposte a controlli in loco con annotato
lesito.
COMPITI DI
PERTINENZA DELLA.I.M.A.
LA.I.M.A.
provvede:
alla
ricezione delle copie delle domande;
alla
ricezione degli elenchi di liquidazione e dei beneficiari controllati;
al controllo
finale sulla liquidazione degli importi da erogare in funzione del finanziamento
attribuito per singolo Ente e di altre cause che possano impedire il finanziamento legato
a singoli beneficiari per effetto di qualche inadempienza;
ad eventuali
controlli e verifiche a campione riguardanti le rendicontazioni regionali;
alla
trasmissione alle Regioni dellelenco delle domande che presentino anomalie ai fini
dellerogazione dei contributi, per consentire una definizione delle stesse;
alla
rendicontazione da presentare allUnione Europea in relazione alle somme erogate;
alla
predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai fini dell'erogazione contestuale
del finanziamento comunitario e nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno.
RIPARTIZIONE DELLE
SOMME AMMESSE AL COFINANZIAMENTO
Ogni
anno, con apposite Decisioni della Commissione, sono approvati i programmi presentati
dagli Stati membri ed il finanziamento, attualmente di 15 milioni di Euro, viene ripartito
in funzione del numero di alveari comunicati dai singoli Stati, ai sensi
dellarticolo 3 del Reg. CE n° 2300/97.
Il FEOGA finanzia le spese impegnate a partire dal giorno successivo alla data della
comunicazione della decisione comunitaria allo Stato membro purchè non antecedenti la
data del 1° settembre di ciascun anno.
In ambito nazionale la ripartizione del finanziamento fra Regioni e Provincie autonome
viene determinata adottando il medesimo criterio di fissazione degli importi a livello di
singolo Stato membro dell'Unione, ovverosia sulla base del numero degli alveari, o solo
censito o solo stimato, nel territorio di giurisdizione delle singole Regioni e Provincie
e del recupero e redistribuzione delle somme non impegnate da taluni Enti in sede di
preventivo di spesa.
Nel predisporre i sottoprogrammi, si raccomanda di formulare una previsione di spesa che
sia aderente alleffettiva utilizzazione, al fine di evitare sprechi di risorse
finanziarie non più recuperabili.
Nel caso dovesse verificarsi tale circostanza, il Ministero si riserva, di intesa con le
Regioni, ladozione di misure tese ad una più razionale distribuzione della quota
finanziaria assegnata allItalia.
PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI FINANZIAMENTO
Possono
accedere alla concessione dei finanziamenti gli apicoltori ed i produttori apistici in
regola con la denuncia di detenzione delle arnie e in possesso di Partita IVA, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, singoli o nelle loro forme associate, nonché gli
Enti. Qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita IVA devono
rilasciare apposita dichiarazione.
Gli interessati devono presentare domanda di finanziamento in triplice copia, su modelli
stampati e distribuiti a cura dellA.I.M.A.. La domanda di finanziamento deve essere
indirizzata all'Organismo regionale all'Agricoltura in cui ha sede legale il richiedente
il beneficio.
Per lautentica della sottoscrizione della domanda di contributo, il produttore e/o
gli Enti interessati devono fare riferimento alle norme stabilite dalle leggi 15 maggio
1997, n° 127, 6 luglio 1998, n° 191 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 403.
Per leventuale acquisizione della certificazione antimafia le Regioni e le Provincie
autonome provvederanno a conformarsi alle disposizioni del D.P.R. 3 giugno 1998, n° 252,
recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia.
CONTROLLI
Lazione
di controllo viene operata dallAmministrazione che ha redatto il sottoprogramma.
Per i controlli amministrativi deve essere costituito un fascicolo per singolo
beneficiario, che contenga:
la
documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione (documento di riconoscimento,
certificazione di iscrizione all'Ufficio IVA, ecc.);
copia
conforme alloriginale dei documenti contabili ed i relativi adempimenti di
quietanza, da cui si evinca la data di emissione dei documenti giustificativi, che dovrà
essere successiva a quella di approvazione del programma nazionale;
la
documentazione relativa alla regolarità degli Statuti di costituzione delle società, dei
libri dei soci e, se necessario, del certificato antimafia; per le Associazioni di
produttori, il verbale del Consiglio di Amministrazione dal quale risulti
lapprovazione del programma;
il riscontro
tra le spese sostenute e documentate e le voci di spesa approvate, nonché le relative
registrazioni contabili, ove prescritto, e la corrispondenza tra l'importo totale di spesa
e quello relativo alla documentazione esibita.
I
rappresentanti dellAmministrazione regionale verificano le dichiarazioni rese dal
beneficiario (ai sensi della legge del 4 gennaio 1968, n° 15) in ordine:
Alla data di
inizio dei lavori e degli acquisti e del loro completamento (se ultimati);
Al fatto che
le spese effettuate e documentate, oggetto della richiesta di pagamento, concernono il
progetto approvato; che le attrezzature e/o i macchinari acquistati per la realizzazione
del piano siano nuovi di fabbrica, tranne i casi descritti nellallegato 2; che non
siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma, tranne quelli eventualmente
indicati nei documenti di spesa presentati e che, a fronte di tali documenti, non sono
state emesse dai fornitori note di accredito in favore del beneficiario;
Per gli
acquisti di materiale durevole, alluso esclusivo per il conseguimento delle
finalità perseguite e la durata connessa al periodo di ammortamento;
Allindicazione
dellimporto delle spese complessivamente sostenute e documentate (al netto
dellIVA qualora trattasi di soggetto di imposta);
Al non aver
richiesto e ottenuto allo stesso titolo contributi da parte di altri Enti e Organismi
nazionali e comunitari;
Alla corretta
esecuzione, nonchè alla rispondenza tra quanto realizzato e quanto contabilizzato per le
parti di opere non controllate e/o non più controllabili;
Alla
consapevolezza che, in caso di mendaci dichiarazioni, incorrerà nelle sanzioni stabilite
dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.
I
controlli presso Enti e/o aziende beneficiarie si rendono necessari per verificare lo
stato di attuazione delle singole misure richieste, nonché per acquisire gli elementi
contabili e giustificativi delle spese sostenute.
E facoltà dellA.I.M.A. programmare, di intesa con gli Enti che partecipano al
programma nazionale, l'espletamento sia di controlli amministrativi sia di sopralluoghi in
azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni prescritti dalla normativa
comunitaria e nazionale e la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la
situazione reale dell'azienda, nonché la presenza e la corretta registrazione della
documentazione contabile.
Lattività di controllo su materiale ed attrezzature soggetti a spostamenti extra
regionali, anche permanenti, per effetto del nomadismo potrà essere esercitata in
collaborazione tra gli Enti interessati.
I controlli amministrativi dovranno essere integrati da sopralluoghi in azienda nella
misura ritenuta più opportuna e comunque non inferiore al 30% delle domande pervenute,
intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione della contribuzione
nazionale e comunitaria.
Qualora, ad una prima fase di controllo risulti difficoltoso il reperimento
dellazienda, il controllore potrà preavvisare, con un margine di tempo non
superiore a 48 ore, il titolare dellazienda e/o dell'Ente, tramite telegramma.
Qualora le arnie di unazienda apistica subiscano spostamenti, i responsabili sono
tenuti a darne preventiva comunicazione allorganismo di controllo, il quale ne
informa per iscritto lA.I.M.A., nel termine dei dieci giorni precedenti la
variazione, indicando il luogo dove le arnie stesse verranno posizionate.
Il campione delle domande soggette a controllo in loco è individuato sulla base di una
preventiva analisi dei rischi e tenendo conto dei seguenti parametri:
ammontare dei contributi;
numero degli alveari per i quali sono richiesti i contributi;
esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti;
ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto
dichiarato in domanda.
Di
ogni sopralluogo deve essere redatto un verbale sulla base del modello sintetico descritto
in allegato 3, al quale dovrà essere allegata una relazione dettagliata in riferimento
alle azioni attuate.
Il verbale di controllo deve indicare in maniera chiara il nome e cognome del controllore,
nonché la data e lora del controllo stesso; esso deve contenere, inoltre, un
apposito spazio riservato ad eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.
Il verbale deve essere redatto in duplice copia: una copia deve essere rilasciata
allazienda visitata, e loriginale è trattenuto dallOrganismo regionale
di controllo. Entrambe le copie devono essere firmate dal controllore e controfirmate dal
soggetto controllato.
Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o presso l'Ente interessato, si accerti il
mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda, senza che sia stata effettuata alcuna
comunicazione alle autorità competenti, si provvede dufficio, in caso di
dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente,
allesclusione dellinteressato dal beneficio del contributo per l'anno civile
considerato o anche per l'anno civile successivo.
MODALITA' DI
RENDICONTAZIONE
Il
fascicolo per singolo beneficiario deve contenere tutti i documenti necessari a comprovare
le spese sostenute e quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una completa
istruttoria; è necessario che ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per
lattuazione del programma in questione riporti la dicitura ai sensi del Reg.
CE n° 1221/97, in modo da risultare che la spesa documentata è stata
cofinananziata dalla UE e dallo Stato Italiano.
I fascicoli devono rimanere disponibili presso gli Enti di competenza per i controlli che
potrebbero essere effettuati dall'A.I.M.A. e dalla Unione Europea.
Entro il termine perentorio del 10 settembre di ogni anno gli Enti interessati fanno
pervenire all'A.I.M.A. Unità Organizzativa XII gli elenchi di liquidazione,
suddivisi a livello provinciale per azione e sottoazione e lelenco dei beneficiari
sottoposti a controllo in loco con lindicazione dellesito degli stessi.
Detti elenchi sono trasmessi su supporto cartaceo, sottoscritto da un responsabile, e su
supporto magnetico, entrambi prodotti e distribuiti dall'A.I.M.A., che curerà
direttamente la necessaria assistenza.
Si richiama l'attenzione degli Organismi partecipanti al programma sul rispetto del
predetto termine ultimo di rendicontazione, trascorso il quale non risulta possibile
attivare le procedure di rimborso dellaiuto e il conseguente addebito delle spese al
FEOGA - Sez. Garanzia, entro il 15 ottobre di ciascun anno.
Gli Organismi partecipanti al programma devono attuare le procedure ed essere assoggettati
ai controlli previsti dal Reg. (CE) n. 1663/95, relativo alle procedure di liquidazione
dei conti FEOGA sezione Garanzia.
L'A.I.M.A. provvede nel più breve tempo possibile ad informare le Amministrazioni
interessate circa l'avvenuto pagamento relativo agli elenchi trasmessi.
COMUNICAZIONI
RELATIVE ALLO STATO DI ATTUAZIONE ED ALLE SPESE SOSTENUTE.
Gli
Organismi partecipanti al programma forniscono al Ministero e allA.I.M.A. una
sintetica relazione informativa dello stato di attuazione del sottoprogramma e, ove
necessario, le osservazioni ritenute opportune da tenere in considerazione per i programmi
successivi, nonché i dati consuntivi delle azioni realizzate.
Tali informazioni devono pervenire al Ministero non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
Per adempiere, inoltre, alle disposizioni dellarticolo 2, comma 3 del Reg. CE n°
2300/97, che prescrive che lo Stato membro è tenuto a comunicare allUnione Europea
entro il 15 dicembre i risultati delle ricerche applicate alla lotta alla varroa, gli Enti
che abbiano incluso tale azione nel proprio sottoprogramma devono trasmettere i risultati
al Ministero non oltre il 15 novembre di ciascun anno.
DISPOSIZIONI FINALI
Si
richiama lattenzione sulle scadenze indicate nella presente circolare:
a)
Fase di programmazione:
15 marzo per
l'invio dei programmi regionali e ministeriali,;
30 settembre
per linvio dei programmi eventualmente riformulati dopo la notifica delle decisioni
dellEsecutivo comunitario.
b)
Fase di attuazione:
15 aprile per
linvio allA.I.M.A. delle copie delle domande pervenute;
10 settembre
per la consegna allA.I.M.A. degli elenchi di liquidazione ai fini
dellerogazione del finanziamento in favore dei beneficiari e dellelenco dei
beneficiari sottoposto a controllo;
31 agosto
termine di effettuazione delle spese.
c)
Comunicazioni:
E
condizione essenziale per lapprovazione del sottoprogramma che gli Enti regionali
comunichino contestualmente anche i dati sulla consistenza, censita e stimata, del proprio
patrimonio apistico, per assicurare l'adozione di metodologie di rilevazione uniformi su
tutto il territorio nazionale.
IL MINISTRO
ALLEGATO 1
Azioni |
% |
Beneficiari |
A. ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI |
|
Istituti
di ricerca, Enti e forme associate |
a1 corsi di aggiornamento e formazione |
90% |
|
a2
seminari e convegni tematici |
100% |
|
a3
azioni di comunicazione : sussidi didattici, abbonamenti schede ed opuscoli informativi |
90% |
|
a4
assistenza tecnica alle aziende |
85% |
|
a5
individuazione e applicazione di tecniche avanzate per il trasferimento delle conoscenze
sulle innovazioni in apicoltura |
100% |
|
B
LOTTA ALLA VARROASI E MALATTIE CONNESSE |
|
|
b1 Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi
in apiario per l'applicazione dei mezzi di lotta da parte degli esperti apistici;
distribuzione dei presidi sanitari appropriati |
80% |
Istituti
di ricerca, Enti e forme associate |
b2
Indagini sul campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta alla varroa
caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari; materiale di consumo per i
campionamenti |
100% |
Istituti
di ricerca, Enti e forme associate |
b3
Acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti |
60% |
Apicoltori,produttori
e forme associate |
b4
Acquisto degli idonei presidi sanitari |
50% |
Enti
e forme associate |
C
RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA |
|
|
c1 Mappatura aree nettarifere; cartografia, raccolta dati sulle fioriture
o flussi di melata; spese per la diffusione con vari mezzi dei dati raccolti. |
100% |
Istituti
di ricerca, Enti e forme associate |
c2
Acquisto arnie, macchine ed attrezzature, materiali vari per l'esercizio del nomadismo,
realizzazione piazzole |
50% |
Produttori
apistici e loro forme |
D
PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DEI LABORATORI DI ANALISI |
|
associate
che esercitino il nomadismo
Istituti di ricerca, Enti e forme associate |
d1 Acquisto strumentazione |
50% |
|
d2
Realizzazione di laboratori d'analisi finalizzati alla verifica della qualità dei mieli |
50% |
|
d3
Presa in carico di spese per le analisi chimico-fisiche, melissopalinologiche e residuali |
80% |
|
E
COLLABORAZIONE CON ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA |
|
Enti
ed Istituti di ricerca |
e1 Miglioramento qualitativo del miele mediante analisi fisico-chimiche e
microbiologiche, studi di tipizzazione in base all'origine botanica e geografica. |
100% |
|
|