Nuova circolare commercializzazione miele
Roma, 12 Dicembre 2006
Nuova circolare commercializzazione miele
OGGETTO: Applicazione D.lgs 21 maggio 2004 n.179 e legge 11 marzo 2006, n.81 (art.2-bis)
concernenti produzione e commercializzazione del miele.
Il decreto legislativo 21 maggio 2004 n.179, pubblicato sulla G.U. n.168 del 20 luglio
2004 ha dato attuazione alla direttiva 2001/110/CE, concernente la produzione e commercializzazione
del miele, prevedendo l’abrogazione della precedente normativa nazionale costituita dalla legge 12
ottobre 1982 n.753 e successive modifiche ed integrazioni.
Successivamente la legge 11 marzo 2006, n.81, di conversione del decreto legge 10
gennaio 2006, n.2, recante “interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della
pesca, nonché in materia di fiscalità di imprese”, con l’art.2-bis ha modificato l’art.3, comma 2, lett.
f), del predetto decreto legislativo 179/2004.
Le organizzazioni professionali del settore hanno rappresentato la necessità di
interpretazione sulla indicazione in etichetta dei paesi di origine di una miscela di mieli ed in
particolare sul commercio di confezioni etichettate anteriormente all’entrata in vigore della legge
n.81/2006.
C I R C O L A R E n. 2
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA’
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Ufficio QPA V - Produzioni Animali
La richiamata legge n.81/2006 ha infatti soppresso la facoltà di indicare in etichetta, nel
caso di miscela di mieli originari da due o più paesi UE e/o paesi terzi, in alternativa alla esplicita
indicazione di tutti i paesi di origine in cui i mieli sono stati raccolti, una delle seguenti indicazioni:
1) “ miscela di mieli originari della CE”;
2) “ miscela di mieli non originari della CE”;
3) “ miscela di mieli originari e non originari della CE”.
La più volte citata legge n.81/2006 introduce pertanto una norma più restrittiva volta a
garantire maggior trasparenza a tutela del consumatore in quanto il paese o i paesi di origine del miele
devono sempre essere esplicitamente citati in etichetta.
Le organizzazioni dei produttori al riguardo hanno rappresentato la necessità di un
congruo periodo di tempo per lo smaltimento delle scorte di prodotti etichettati anteriormente
all’entrata in vigore della legge n.81/2006. Infatti la legge in questione non ha fissato un tempo
adeguato ai produttori per adeguarsi alla nuova disposizione.
In mancanza di ciò, si ritiene possa essere applicato, nell’attuale e analoga situazione, il
principio fissato dal decreto legislativo n. 179/2004 che all’art.8, comma 2 sulla commercializzazione
del miele etichettato anteriormente all’entrata in vigore del provvedimento. Pertanto le confezioni
contenenti miscele di mieli originari di paesi diversi, etichettate conformemente al richiamato decreto
legislativo n.179/2004, possono continuare ad essere commercializzate fino ad esaurimento ed in ogni
caso entro il 31 dicembre 2007.
Giuseppe Ambrosio
Capo Dipartimento
(f.to Giuseppe Ambrosio)