Nuova circolare commercializzazione miele
Roma, 12 Dicembre 2006
Nuova circolare commercializzazione miele
OGGETTO: Applicazione D.lgs 21 maggio 2004 n.179 e legge 11 marzo 2006, n.81 (art.2-bis) concernenti produzione e commercializzazione del miele.
Il decreto legislativo 21 maggio 2004 n.179, pubblicato sulla G.U. n.168 del 20 luglio 2004 ha dato attuazione alla direttiva 2001/110/CE, concernente la produzione e commercializzazione del miele, prevedendo l’abrogazione della precedente normativa nazionale costituita dalla legge 12 ottobre 1982 n.753 e successive modifiche ed integrazioni.
Successivamente la legge 11 marzo 2006, n.81, di conversione del decreto legge 10 gennaio 2006, n.2, recante “interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità di imprese”, con l’art.2-bis ha modificato l’art.3, comma 2, lett. f), del predetto decreto legislativo 179/2004.
Le organizzazioni professionali del settore hanno rappresentato la necessità di interpretazione sulla indicazione in etichetta dei paesi di origine di una miscela di mieli ed in particolare sul commercio di confezioni etichettate anteriormente all’entrata in vigore della legge n.81/2006.

C I R C O L A R E n. 2
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA’ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI Ufficio QPA V - Produzioni Animali

La richiamata legge n.81/2006 ha infatti soppresso la facoltà di indicare in etichetta, nel caso di miscela di mieli originari da due o più paesi UE e/o paesi terzi, in alternativa alla esplicita indicazione di tutti i paesi di origine in cui i mieli sono stati raccolti, una delle seguenti indicazioni:
1) “ miscela di mieli originari della CE”;
2) “ miscela di mieli non originari della CE”;
3) “ miscela di mieli originari e non originari della CE”.
La più volte citata legge n.81/2006 introduce pertanto una norma più restrittiva volta a garantire maggior trasparenza a tutela del consumatore in quanto il paese o i paesi di origine del miele devono sempre essere esplicitamente citati in etichetta.
Le organizzazioni dei produttori al riguardo hanno rappresentato la necessità di un congruo periodo di tempo per lo smaltimento delle scorte di prodotti etichettati anteriormente all’entrata in vigore della legge n.81/2006. Infatti la legge in questione non ha fissato un tempo adeguato ai produttori per adeguarsi alla nuova disposizione.
In mancanza di ciò, si ritiene possa essere applicato, nell’attuale e analoga situazione, il principio fissato dal decreto legislativo n. 179/2004 che all’art.8, comma 2 sulla commercializzazione del miele etichettato anteriormente all’entrata in vigore del provvedimento. Pertanto le confezioni contenenti miscele di mieli originari di paesi diversi, etichettate conformemente al richiamato decreto legislativo n.179/2004, possono continuare ad essere commercializzate fino ad esaurimento ed in ogni caso entro il 31 dicembre 2007.
Giuseppe Ambrosio
Capo Dipartimento
(f.to Giuseppe Ambrosio)