Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 60 del 13-03-2006
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO
23 gennaio 2006
Attuazione dei regolamenti
comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei
prodotti dell'apicoltura.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 797/2004, del 26 aprile
2004, relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 917/2004, del
29 aprile 2004, recante le modalita' di applicazione del regolamento
(CE) del Consiglio n. 797/2004;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
Vista la circolare ministeriale n. 1, del 21 febbraio 2000, recante
le linee guida per l'applicazione dei regolamenti comunitari sul
miglioramento della produzione e commercializzazione del miele;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 sulla
regolazione dei mercati alimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del
7 luglio 1995, che stabilisce le modalita' d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di
liquidazione dei conti del Feaog, sezione garanzia;
Visto il decreto legislativo n. 165, del 27 maggio 1999 e
successive modificazioni, concernente la soppressione di AIMA e
l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a
norma dell'articolo 11 della legge n. 59, del 15 marzo 1997;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, inerente alle
disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale
e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge
7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante
l'attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele;
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, sulla disciplina
dell'apicoltura;
Considerato che le azioni previste dai predetti regolamenti
comunitari sono cofinanziate in parti uguali dalla U.E. e dallo Stato
italiano e che, pertanto, e' opportuno rendere accessibili tali
finanziamenti a tutti gli interessati;
Ritenuto di dover stabilire dei criteri uniformi per la gestione
dei programmi tesi a favorire l'attuazione delle azioni dirette a
migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti apistici;
Sentita la Conferenza permanente Stato Regioni nell'adunanza del
15 dicembre 2005.
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del reg. (CE) del
Consiglio n. 797/2004, occorre predisporre periodicamente un
programma nazionale triennale nel quale includere le azioni intese a
migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei
prodotti dell'apicoltura e il Ministero delle politiche agricole e
forestali, di seguito denominato «Ministero», e' l'autorita' preposta
per la predisposizione del predetto programma nazionale.
2. Il programma di cui al comma precedente usufruisce di
finanziamenti pubblici, di cui il 50% e' a carico del FEOGA - sezione
garanzia - e il restante 50% e' a carico del Fondo di rotazione, di
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, gestito dal Ministero
dell'economia.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui agli
articoli 2 e 3 della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, concernente
la disciplina dell'apicoltura.
2. Si intendono, inoltre, per forme associate: le organizzazioni di
produttori del settore apistico e loro unioni, le associazioni di
apicoltori, le federazioni, le societa', le cooperative e i consorzi
di tutela del settore apistico.
Art. 3.
Contenuti del programma triennale
1. Il programma nazionale e' composto da sottoprogrammi elaborati
ogni tre anni dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano
da enti ministeriali, di seguito definiti amministrazioni, in stretta
collaborazione con le organizzazioni professionali e le forme
associate del settore apistico rappresentative della realta'
territoriale. Non e' preclusa la eventuale possibilita' di revisione
del programma durante il triennio.
2. I sottoprogrammi contengono in forma analitica e per ciascun
anno del triennio:
la descrizione delle azioni e delle sottoazioni per le quali e'
richiesto il finanziamento;
la spesa complessiva preventivata, dettagliata per azione, con
l'indicazione della quota a carico dei privati e della quota
pubblica, quest'ultima a sua volta suddivisa in importi finanziati
con fondi nazionali e importi finanziati con fondi comunitari;
l'elenco delle organizzazioni professionali e delle forme
associate che collaborano alla stesura dei sottoprogrammi;
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono
contestualmente anche i dati relativi al patrimonio apistico e i dati
strutturali, di cui all'allegato II del reg. (CE) n. 917/2004.
Art. 4.
Presentazione dei sottoprogrammi
1. Le Amministrazioni trasmettono il proprio sottoprogramma
all'ufficio competente del Ministero improrogabilmente entro il
28 febbraio antecedente l'inizio del triennio ovvero, per cause
debitamente giustificate, entro il 28 febbraio di uno degli anni
successivi all'inizio del triennio.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano
il dato aggiornato di cui all'articolo 3, comma 3, entro il 30 giugno
dei due anni successivi a quello di presentazione del sottoprogramma.
3. Il Ministero, dopo aver elaborato il programma nazionale,
provvede ad inoltrarlo alle amministrazioni interessate prima della
trasmissione ufficiale all'Esecutivo comunitario entro il termine del
15 aprile, previsto dall'articolo 2 del reg. (CE) n. 917/2004, al
fine di ottenerne l'approvazione ed il conseguente finanziamento di
pertinenza comunitaria.
4. Il Ministero, di propria iniziativa o su richiesta di una o piu'
amministrazioni interessate, indice un apposito incontro per
un'analisi del programma nazionale trasmesso all'Esecutivo
comunitario, al fine di un eventuale adattamento dei contenuti dello
stesso, a valere dall'annualita' successiva.
Art. 5.
Interventi ammessi
1. Le azioni ammissibili, individuate dall'articolo 2 del reg. (CE)
n. 797/2004, sono riportate in allegato 1, unitamente alla codifica e
alle relative percentuali di contribuzione pubblica, nonche' ai
soggetti beneficiari.
2. Sono ammissibili al cofinanziamento solo quelle azioni che non
beneficiano di altri finanziamenti comunitari del settore. Le
amministrazioni adottano tutte le misure necessarie ad evitare
duplicazioni di finanziamenti sulle stesse azioni previste da
regolamenti comunitari, leggi nazionali e regionali.
3. I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate
ai sensi del reg. (CE) n. 797/2004 e il cui uso e utilita' economica
non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti
in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva
acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione
d'uso e di proprieta', salvo cause di forza maggiore e circostanze
eccezionali. Tale periodo minimo e' fissato in cinque anni per arnie
e attrezzature similari, dieci anni per impianti, macchinari e arredi
per locali ad uso specifico e opere per la sistemazione del suolo.
4. Gli sciami (nuclei, famiglie, pacchi di api) e le api regine
sono ammessi al contributo a condizione che, al momento
dell'acquisto, siano corredate da certificazione di idoneita'
sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle ASL e da
certificazione rilasciata dall'Istituto nazionale di apicoltura o
dichiarazione rilasciata da soggetti espressamente autorizzati dallo
stesso Istituto, attestanti l'appartenenza al tipo genetico delle api
alle razze Apis mellifera ligustica, Apis mellifera sicula ed ecotipi
locali nonche' Apis mellifera carnica. Per quest'ultima la
certificazione puo' essere rilasciata anche dall'autorita' competente
del Paese di provenienza dell'Unione europea. Il materiale genetico
ammesso a contributo non puo' essere rivenduto ne' ceduto
gratuitamente nell'arco dei tre anni successivi all'acquisto.
5. I beni di cui ai commi 3 e 4 devono essere rendicontati
nell'anno di riferimento del programma. Inoltre, i beni di cui al
comma 3 devono essere identificati con un contrassegno indelebile e
non asportabile che riporti l'anno di finanziamento (aa), la codifica
ISTAT della provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, con un
codice per identificare in modo univoco l'azienda, da predisporre
secondo le indicazioni fornite dalle amministrazioni.
6. Tutto il materiale informativo o promozionale prodotto
nell'ambito dell'azione a), conformemente al diritto comunitario,
deve riportare obbligatoriamente il logo comunitario con sottostante
dicitura «Unione europea» e, nello stesso frontespizio, il logo della
Repubblica italiana insieme alla dicitura sottostante «Ministero
delle politiche agricole e forestali».
7. I risultati di tutte le attivita' volte al miglioramento della
produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura
possono essere divulgati utilizzando quanto previsto dalla misura
relativa all'assistenza tecnica.
8. Le spese considerate in ogni caso non ammissibili sono riportate
in allegato 2.
Art. 6.
Compiti di pertinenza delle amministrazioni partecipanti
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono
stabilire, in funzione della specificita' dell'apicoltura del proprio
territorio, criteri per l'ammissibilita' dei soggetti richiedenti il
beneficio e modalita' per l'applicazione dei sottoprogrammi.
2. Fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazioni
dei produttori, ai fini della individuazione delle forme associate
definite all'articolo 2 che partecipano all'attuazione delle azioni
previste dai sottoprogrammi, le amministrazioni possono fare
riferimento ad uno o piu' criteri di rappresentativita' quali: numero
degli alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale;
numero minimo di soci apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori
professionisti; quantita' di miele prodotto dai soci rispetto alla
produzione regionale.
3. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono
stabilire ulteriori criteri.
Art. 7.
Compiti di pertinenza degli organismi pagatori competenti
1. L'organismo pagatore competente provvede:
alla predisposizione della modulistica, nonche' di un manuale
delle procedure istruttorie e dei controlli, sulla base dei contenuti
dei successivi articoli 10, 11 e 12 e ne cura l'invio alle
amministrazioni partecipanti;
alla ricezione delle domande;
alla comunicazione, in tempo utile, alle parti interessate delle
anomalie riscontrate;
alla comunicazione ad AGEA - Coordinamento delle eventuali
economie e ulteriori fabbisogni di cui al successivo articolo 9,
comma 2;
al controllo della conformita' delle domande alle norme
comunitarie e nazionali;
alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai
fini dell'erogazione contestuale del finanziamento comunitario e
nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno.
alla rendicontazione da presentare all'Unione europea in
relazione alle somme erogate;
alla predisposizione e all'invio alle amministrazioni
partecipanti dell'elenco dei pagamenti effettuati, entro il
30 novembre di ogni anno;
all'invio all'AGEA - Coordinamento, per il successivo inoltro al
Ministero, di una sintesi delle somme complessivamente erogate,
nonche' di quelle andate in economia, entro il 30 novembre di ogni
anno.
2. L'AGEA - Coordinamento definisce le procedure comuni di
armonizzazione delle attivita' di cui al comma precedente e ne
informa le amministrazioni.
Art. 8.
Ripartizione dei finanziamenti
1. Il finanziamento del programma di cui all'articolo 3 e'
approvato con apposita decisione della Commissione UE in funzione del
numero di alveari comunicati dai singoli Stati membri, ai sensi
dell'articolo 3 del reg. (CE) n. 797/2004. Il FEOGA finanzia le spese
impegnate a partire dal giorno successivo alla data della
comunicazione della decisione comunitaria allo Stato membro purche'
non antecedenti la data del 1° settembre di ogni anno.
2. Il Ministero, dopo aver ottenuto lo stanziamento dei fondi da
parte dell'UE, provvede a ripartirli tra le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli alveari censiti
e al recupero e redistribuzione delle eventuali somme non richieste
da talune di queste amministrazioni in sede di preventivo di spesa,
concordando con tutti i soggetti partecipanti il finanziamento
riservato ad azioni di carattere generale oggetto di sottoprogrammi
di interesse nazionale.
3. Le amministrazioni partecipanti al programma, successivamente
alla ripartizione dei fondi disponibili e indipendentemente dalla
eventuale modifica del finanziamento loro assegnato rispetto al
richiesto, possono rimodulare i propri sottoprogrammi in aderenza
alle risorse finanziarie assegnate e trasmettere nuovamente al
Ministero, entro la data del 30 settembre dell'anno di riferimento, i
sottoprogrammi con le modifiche apportate ai piani finanziari. Da
questa fase non e' piu' possibile inserire nuove azioni.
4. Il Ministero, una volta ricevuti i sottoprogrammi modificati,
rielabora il programma nazionale, trasmettendone una copia alle
Amministrazioni e ad AGEA - Coordinamento, che lo inoltra agli
organismi pagatori interessati. Il Ministero, inoltre, cura la
sollecita divulgazione di tutte le decisioni assunte dall'Esecutivo
comunitario.
Art. 9.
Utilizzo dei finanziamenti
1. Gli importi attribuiti a ciascuna azione del programma nazionale
possono essere maggiorati o ridotti del 20%, cosi' come disposto
dall'articolo 6 del reg. (CE) n. 917/2004, fermo restando il
massimale totale. Qualsiasi modifica ai sottoprogrammi costituisce
oggetto di specifica richiesta al Ministero che provvedera' a
produrre, ove si dovesse superare il predetto limite del 20%, analoga
istanza in sede comunitaria per la conseguente approvazione.
2. Nel predisporre i sottoprogrammi, le amministrazioni
partecipanti sono tenute a formulare una previsione di spesa aderente
all'effettiva utilizzazione, al fine di evitare sprechi di risorse
finanziarie. Nel caso dovesse verificarsi tale circostanza, il
Ministero si riserva l'adozione di misure tese ad una piu' razionale
distribuzione della quota finanziaria assegnata all'Italia.
Comunque, l'AGEA - Coordinamento comunica al Ministero, entro il
31 maggio dell'anno di riferimento, eventuali economie di spesa o
ulteriori fabbisogni finanziari al fine di consentire di migliorare
l'efficienza di spesa nazionale tramite redistribuzione finanziaria.
3. Le azioni previste per ciascun anno del triennio devono essere
portate a termine improrogabilmente entro il 31 agosto dell'anno
successivo a quello d'inizio, per consentire all'organismo pagatore
competente di effettuare i pagamenti entro il termine del 15 ottobre,
come stabilito all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) del
Consiglio n. 797/2004.
Art. 10.
Presentazione delle domande di finanziamento
1. Possono accedere alla concessione dei finanziamenti i soggetti
di cui all'articolo 2 in regola con la denuncia di detenzione degli
alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, secondo le
modalita' individuate dalle regioni e province autonome di Trento e
Bolzano, come previsto all'articolo 6, nonche' le forme associate,
gli Enti pubblici, privati e di ricerca.
2. I soggetti interessati devono presentare domanda di
finanziamento entro il termine fissato con provvedimento
amministrativo regionale e comunque non oltre il 15 aprile di ogni
anno, sui modelli predisposti dagli organismi pagatori. La domanda di
finanziamento deve essere indirizzata all'organismo pagatore
riconosciuto competente in base alla sede legale del richiedente.
L'organismo pagatore provvede a informarne le amministrazioni
interessate.
Art. 11.
Controlli
1. L'attivita' di controllo, svolta secondo le modalita' contenute
nel manuale di cui all'articolo 7, e' esercitata dall'organismo
pagatore, che puo' coordinarsi con le regioni e le province autonome
interessate; per i controlli amministrativi deve essere costituito un
fascicolo per singolo beneficiario secondo le specifiche descritte
nel successivo articolo 12.
2. Il campione delle domande soggette a controllo in loco e'
individuato sulla base di una preventiva analisi dei rischi e tenendo
conto dei seguenti parametri:
beneficiari con importo di contributo piu' elevato (40%);
beneficiari mai controllati nel passato (20%);
strutture verificate nel passato con esiti di irregolarita'
(30%);
beneficiari estratti secondo il criterio della casualita' (10%).
3. Di ogni sopralluogo deve essere redatto un verbale di controllo,
secondo le specifiche del manuale di cui all'articolo 7.
4. Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o presso l'ente
interessato, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in
domanda, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle
autorita' competenti, si provvede d'ufficio, in caso di dichiarazioni
non aderenti alla realta' formulate per negligenza grave o
deliberatamente, all'esclusione dell'interessato dal beneficio del
contributo rispettivamente per l'anno civile considerato o anche per
l'anno civile successivo, fatto salvo l'applicazione di sanzioni
penali.
Art. 12.
Modalita' di rendicontazione
1. Il fascicolo per singolo beneficiario, ordinato e conservato in
conformita' a quanto previsto dall'allegato del reg. (CEE) n.
1663/95, deve contenere copia di tutti i documenti necessari a
comprovare le spese sostenute e quietanzate e ogni altro documento
ritenuto utile per una completa istruttoria; e' necessario che ogni
fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del
programma in questione riporti la dicitura «ai sensi del reg. (CE) n.
797/2004», per evidenziare che la spesa documentata e' stata
cofinanziata dalla UE e dallo Stato italiano.
2. I fascicoli devono rimanere disponibili presso gli organismi di
competenza per i controlli previsti dal reg. (CE) n. 1663/95.
Art. 13.
Comunicazioni
1. Le amministrazioni partecipanti al programma forniscono al
Ministero entro il 31 dicembre di ogni anno, una sintetica relazione
informativa sullo stato di attuazione del sottoprogramma dell'anno
precedente e, ove necessario, le osservazioni ritenute opportune da
tenere in considerazione per i programmi successivi, nonche' i dati
consuntivi delle azioni realizzate. A questo scopo, nell'allegato 3
e' definita una scheda riportante le informazioni minime da fornire.
2. In allegato 4 sono riportate, in ordine logico e cronologico, le
scadenze temporali cui si devono attenere gli interessati. Qualora
dette scadenze dovessero cadere in giorni festivi, i termini utili da
prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno
lavorativo.
3. E' condizione essenziale per l'approvazione del sottoprogramma
che le regioni e le province autonome comunichino e aggiornino,
secondo le scadenze temporali previste, i dati del censimento del
proprio patrimonio apistico.
Art. 14.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sostituisce le vigenti disposizioni
esplicative contenute nella circolare ministeriale n. 1, del
21 febbraio 2000 e successive modifiche e integrazioni, recante le
linee guida per l'applicazione dei regolamenti comunitari sul
miglioramento della produzione e commercializzazione del miele.
2. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e si applica a decorrere dall'annualita' 2006-2007.
Roma, 23 gennaio 2006
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 198