Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 60 del 13-03-2006 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 gennaio 2006
Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.  
 
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il regolamento (CE) del Consiglio n. 797/2004, del 26 aprile
2004, relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura;
  Visto  il  regolamento  (CE)  della  Commissione  n.  917/2004, del
29 aprile  2004, recante le modalita' di applicazione del regolamento
(CE) del Consiglio n. 797/2004;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Vista la circolare ministeriale n. 1, del 21 febbraio 2000, recante
le  linee  guida  per  l'applicazione  dei regolamenti comunitari sul
miglioramento della produzione e commercializzazione del miele;
  Visto   il   decreto  legislativo  27 maggio  2005,  n.  102  sulla
regolazione dei mercati alimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1663/95  della  Commissione,  del
7 luglio   1995,  che  stabilisce  le  modalita'  d'applicazione  del
regolamento  (CEE)  n.  729/70  per  quanto  riguarda la procedura di
liquidazione dei conti del Feaog, sezione garanzia;
  Visto   il  decreto  legislativo  n.  165,  del  27 maggio  1999  e
successive  modificazioni,  concernente  la  soppressione  di  AIMA e
l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a
norma dell'articolo 11 della legge n. 59, del 15 marzo 1997;
  Visto  il  decreto  legislativo 29 marzo 2004, n. 99, inerente alle
disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale
e    semplificazione   amministrativa   in   agricoltura,   a   norma
dell'articolo  1,  comma  2, lettere d), f), g), l), ee), della legge
7 marzo 2003, n. 38;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 maggio  2004,  n.  179, recante
l'attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele;
  Vista   la   legge  24 dicembre  2004,  n.  313,  sulla  disciplina
dell'apicoltura;
  Considerato   che  le  azioni  previste  dai  predetti  regolamenti
comunitari sono cofinanziate in parti uguali dalla U.E. e dallo Stato
italiano  e  che,  pertanto,  e'  opportuno  rendere accessibili tali
finanziamenti a tutti gli interessati;
  Ritenuto  di  dover  stabilire dei criteri uniformi per la gestione
dei  programmi  tesi  a  favorire l'attuazione delle azioni dirette a
migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti apistici;
  Sentita  la  Conferenza  permanente Stato Regioni nell'adunanza del
15 dicembre 2005.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  1,  paragrafo  1  del  reg.  (CE) del
Consiglio   n.   797/2004,   occorre  predisporre  periodicamente  un
programma  nazionale triennale nel quale includere le azioni intese a
migliorare  le  condizioni  di  produzione  e commercializzazione dei
prodotti  dell'apicoltura  e  il Ministero delle politiche agricole e
forestali, di seguito denominato «Ministero», e' l'autorita' preposta
per la predisposizione del predetto programma nazionale.
  2.   Il   programma  di  cui  al  comma  precedente  usufruisce  di
finanziamenti pubblici, di cui il 50% e' a carico del FEOGA - sezione
garanzia  -  e il restante 50% e' a carico del Fondo di rotazione, di
cui  alla  legge  16 aprile  1987,  n.  183,  gestito  dal  Ministero
dell'economia.

                               Art. 2.
                             Definizioni
  1.  Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui agli
articoli 2  e  3 della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, concernente
la disciplina dell'apicoltura.
  2. Si intendono, inoltre, per forme associate: le organizzazioni di
produttori  del  settore  apistico  e loro unioni, le associazioni di
apicoltori,  le federazioni, le societa', le cooperative e i consorzi
di tutela del settore apistico.

                               Art. 3.
                  Contenuti del programma triennale
  1.  Il  programma nazionale e' composto da sottoprogrammi elaborati
ogni  tre  anni dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano
da enti ministeriali, di seguito definiti amministrazioni, in stretta
collaborazione   con  le  organizzazioni  professionali  e  le  forme
associate   del   settore   apistico  rappresentative  della  realta'
territoriale.  Non e' preclusa la eventuale possibilita' di revisione
del programma durante il triennio.
  2.  I  sottoprogrammi  contengono  in forma analitica e per ciascun
anno del triennio:
    la  descrizione  delle azioni e delle sottoazioni per le quali e'
richiesto il finanziamento;
    la  spesa  complessiva  preventivata, dettagliata per azione, con
l'indicazione  della  quota  a  carico  dei  privati  e  della  quota
pubblica,  quest'ultima  a  sua volta suddivisa in importi finanziati
con fondi nazionali e importi finanziati con fondi comunitari;
    l'elenco   delle   organizzazioni  professionali  e  delle  forme
associate che collaborano alla stesura dei sottoprogrammi;
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono
contestualmente anche i dati relativi al patrimonio apistico e i dati
strutturali, di cui all'allegato II del reg. (CE) n. 917/2004.

                               Art. 4.
                  Presentazione dei sottoprogrammi
  1.   Le   Amministrazioni  trasmettono  il  proprio  sottoprogramma
all'ufficio  competente  del  Ministero  improrogabilmente  entro  il
28 febbraio  antecedente  l'inizio  del  triennio  ovvero,  per cause
debitamente  giustificate,  entro  il  28 febbraio  di uno degli anni
successivi all'inizio del triennio.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano
il dato aggiornato di cui all'articolo 3, comma 3, entro il 30 giugno
dei due anni successivi a quello di presentazione del sottoprogramma.
  3.  Il  Ministero,  dopo  aver  elaborato  il  programma nazionale,
provvede  ad  inoltrarlo alle amministrazioni interessate prima della
trasmissione ufficiale all'Esecutivo comunitario entro il termine del
15  aprile,  previsto  dall'articolo 2  del reg. (CE) n. 917/2004, al
fine  di  ottenerne l'approvazione ed il conseguente finanziamento di
pertinenza comunitaria.
  4. Il Ministero, di propria iniziativa o su richiesta di una o piu'
amministrazioni   interessate,   indice   un  apposito  incontro  per
un'analisi    del   programma   nazionale   trasmesso   all'Esecutivo
comunitario,  al fine di un eventuale adattamento dei contenuti dello
stesso, a valere dall'annualita' successiva.

                               Art. 5.
                         Interventi ammessi
  1. Le azioni ammissibili, individuate dall'articolo 2 del reg. (CE)
n. 797/2004, sono riportate in allegato 1, unitamente alla codifica e
alle  relative  percentuali  di  contribuzione  pubblica,  nonche' ai
soggetti beneficiari.
  2.  Sono  ammissibili al cofinanziamento solo quelle azioni che non
beneficiano   di  altri  finanziamenti  comunitari  del  settore.  Le
amministrazioni  adottano  tutte  le  misure  necessarie  ad  evitare
duplicazioni   di  finanziamenti  sulle  stesse  azioni  previste  da
regolamenti comunitari, leggi nazionali e regionali.
  3. I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate
ai  sensi del reg. (CE) n. 797/2004 e il cui uso e utilita' economica
non  si  esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti
in   azienda   per   un   periodo  minimo  dalla  data  di  effettiva
acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione
d'uso  e  di  proprieta', salvo cause di forza maggiore e circostanze
eccezionali.  Tale periodo minimo e' fissato in cinque anni per arnie
e attrezzature similari, dieci anni per impianti, macchinari e arredi
per locali ad uso specifico e opere per la sistemazione del suolo.
  4.  Gli  sciami  (nuclei,  famiglie, pacchi di api) e le api regine
sono   ammessi   al   contributo   a   condizione   che,  al  momento
dell'acquisto,   siano   corredate  da  certificazione  di  idoneita'
sanitaria,   rilasciata   dai  Servizi  veterinari  delle  ASL  e  da
certificazione  rilasciata  dall'Istituto  nazionale  di apicoltura o
dichiarazione  rilasciata da soggetti espressamente autorizzati dallo
stesso Istituto, attestanti l'appartenenza al tipo genetico delle api
alle razze Apis mellifera ligustica, Apis mellifera sicula ed ecotipi
locali   nonche'   Apis   mellifera   carnica.  Per  quest'ultima  la
certificazione puo' essere rilasciata anche dall'autorita' competente
del  Paese  di provenienza dell'Unione europea. Il materiale genetico
ammesso   a   contributo   non   puo'  essere  rivenduto  ne'  ceduto
gratuitamente nell'arco dei tre anni successivi all'acquisto.
  5.  I  beni  di  cui  ai  commi  3  e  4 devono essere rendicontati
nell'anno  di  riferimento  del  programma. Inoltre, i beni di cui al
comma  3  devono essere identificati con un contrassegno indelebile e
non asportabile che riporti l'anno di finanziamento (aa), la codifica
ISTAT della provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, con un
codice  per  identificare  in  modo univoco l'azienda, da predisporre
secondo le indicazioni fornite dalle amministrazioni.
  6.   Tutto   il   materiale  informativo  o  promozionale  prodotto
nell'ambito  dell'azione  a),  conformemente  al diritto comunitario,
deve  riportare obbligatoriamente il logo comunitario con sottostante
dicitura «Unione europea» e, nello stesso frontespizio, il logo della
Repubblica  italiana  insieme  alla  dicitura  sottostante «Ministero
delle politiche agricole e forestali».
  7.  I  risultati di tutte le attivita' volte al miglioramento della
produzione  e  della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura
possono  essere  divulgati  utilizzando  quanto previsto dalla misura
relativa all'assistenza tecnica.
  8. Le spese considerate in ogni caso non ammissibili sono riportate
in allegato 2.

                               Art. 6.
      Compiti di pertinenza delle amministrazioni partecipanti
  1.  Le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano possono
stabilire, in funzione della specificita' dell'apicoltura del proprio
territorio,  criteri per l'ammissibilita' dei soggetti richiedenti il
beneficio e modalita' per l'applicazione dei sottoprogrammi.
  2.  Fatta  salva  la normativa vigente in materia di organizzazioni
dei  produttori,  ai  fini della individuazione delle forme associate
definite  all'articolo 2  che partecipano all'attuazione delle azioni
previste   dai   sottoprogrammi,   le  amministrazioni  possono  fare
riferimento ad uno o piu' criteri di rappresentativita' quali: numero
degli  alveari  denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale;
numero  minimo  di soci apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori
professionisti;  quantita'  di  miele prodotto dai soci rispetto alla
produzione regionale.
  3.  Le  regioni  e  province  autonome  di Trento e Bolzano possono
stabilire ulteriori criteri.

                               Art. 7.
      Compiti di pertinenza degli organismi pagatori competenti
  1. L'organismo pagatore competente provvede:
    alla  predisposizione  della  modulistica,  nonche' di un manuale
delle procedure istruttorie e dei controlli, sulla base dei contenuti
dei   successivi  articoli 10,  11  e  12  e  ne  cura  l'invio  alle
amministrazioni partecipanti;
    alla ricezione delle domande;
    alla  comunicazione, in tempo utile, alle parti interessate delle
anomalie riscontrate;
    alla  comunicazione  ad  AGEA  -  Coordinamento  delle  eventuali
economie  e  ulteriori  fabbisogni  di  cui al successivo articolo 9,
comma 2;
    al   controllo   della   conformita'  delle  domande  alle  norme
comunitarie e nazionali;
    alla  predisposizione  dei  decreti e dei mandati di pagamento ai
fini  dell'erogazione  contestuale  del  finanziamento  comunitario e
nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno.
    alla   rendicontazione   da   presentare  all'Unione  europea  in
relazione alle somme erogate;
    alla    predisposizione    e   all'invio   alle   amministrazioni
partecipanti   dell'elenco   dei   pagamenti   effettuati,  entro  il
30 novembre di ogni anno;
    all'invio  all'AGEA - Coordinamento, per il successivo inoltro al
Ministero,  di  una  sintesi  delle  somme  complessivamente erogate,
nonche'  di  quelle  andate in economia, entro il 30 novembre di ogni
anno.
  2.   L'AGEA  -  Coordinamento  definisce  le  procedure  comuni  di
armonizzazione  delle  attivita'  di  cui  al  comma  precedente e ne
informa le amministrazioni.

                               Art. 8.
                   Ripartizione dei finanziamenti
  1.   Il  finanziamento  del  programma  di  cui  all'articolo 3  e'
approvato con apposita decisione della Commissione UE in funzione del
numero  di  alveari  comunicati  dai  singoli  Stati membri, ai sensi
dell'articolo 3 del reg. (CE) n. 797/2004. Il FEOGA finanzia le spese
impegnate   a   partire   dal   giorno  successivo  alla  data  della
comunicazione  della  decisione comunitaria allo Stato membro purche'
non antecedenti la data del 1° settembre di ogni anno.
  2.  Il  Ministero,  dopo aver ottenuto lo stanziamento dei fondi da
parte  dell'UE,  provvede  a  ripartirli tra le regioni e le province
autonome  di Trento e Bolzano in base al numero degli alveari censiti
e  al  recupero e redistribuzione delle eventuali somme non richieste
da  talune  di queste amministrazioni in sede di preventivo di spesa,
concordando  con  tutti  i  soggetti  partecipanti  il  finanziamento
riservato  ad  azioni di carattere generale oggetto di sottoprogrammi
di interesse nazionale.
  3.  Le  amministrazioni  partecipanti al programma, successivamente
alla  ripartizione  dei  fondi  disponibili e indipendentemente dalla
eventuale  modifica  del  finanziamento  loro  assegnato  rispetto al
richiesto,  possono  rimodulare  i  propri sottoprogrammi in aderenza
alle  risorse  finanziarie  assegnate  e  trasmettere  nuovamente  al
Ministero, entro la data del 30 settembre dell'anno di riferimento, i
sottoprogrammi  con  le  modifiche  apportate ai piani finanziari. Da
questa fase non e' piu' possibile inserire nuove azioni.
  4.  Il  Ministero,  una volta ricevuti i sottoprogrammi modificati,
rielabora  il  programma  nazionale,  trasmettendone  una  copia alle
Amministrazioni  e  ad  AGEA  -  Coordinamento,  che  lo inoltra agli
organismi  pagatori  interessati.  Il  Ministero,  inoltre,  cura  la
sollecita  divulgazione  di tutte le decisioni assunte dall'Esecutivo
comunitario.

                               Art. 9.
                     Utilizzo dei finanziamenti
  1. Gli importi attribuiti a ciascuna azione del programma nazionale
possono  essere  maggiorati  o  ridotti  del 20%, cosi' come disposto
dall'articolo  6  del  reg.  (CE)  n.  917/2004,  fermo  restando  il
massimale  totale.  Qualsiasi  modifica ai sottoprogrammi costituisce
oggetto  di  specifica  richiesta  al  Ministero  che  provvedera'  a
produrre, ove si dovesse superare il predetto limite del 20%, analoga
istanza in sede comunitaria per la conseguente approvazione.
  2.   Nel   predisporre   i   sottoprogrammi,   le   amministrazioni
partecipanti sono tenute a formulare una previsione di spesa aderente
all'effettiva  utilizzazione,  al  fine di evitare sprechi di risorse
finanziarie.  Nel  caso  dovesse  verificarsi  tale  circostanza,  il
Ministero  si riserva l'adozione di misure tese ad una piu' razionale
distribuzione della quota finanziaria assegnata all'Italia.
  Comunque,  l'AGEA  -  Coordinamento comunica al Ministero, entro il
31 maggio  dell'anno  di  riferimento,  eventuali economie di spesa o
ulteriori  fabbisogni  finanziari al fine di consentire di migliorare
l'efficienza di spesa nazionale tramite redistribuzione finanziaria.
  3.  Le  azioni previste per ciascun anno del triennio devono essere
portate  a  termine  improrogabilmente  entro  il 31 agosto dell'anno
successivo  a  quello d'inizio, per consentire all'organismo pagatore
competente di effettuare i pagamenti entro il termine del 15 ottobre,
come  stabilito  all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) del
Consiglio n. 797/2004.

                              Art. 10.
            Presentazione delle domande di finanziamento
  1.  Possono  accedere alla concessione dei finanziamenti i soggetti
di  cui  all'articolo 2 in regola con la denuncia di detenzione degli
alveari  ai  sensi  delle vigenti disposizioni in materia, secondo le
modalita'  individuate  dalle regioni e province autonome di Trento e
Bolzano,  come  previsto  all'articolo 6, nonche' le forme associate,
gli Enti pubblici, privati e di ricerca.
  2.   I   soggetti   interessati   devono   presentare   domanda  di
finanziamento    entro   il   termine   fissato   con   provvedimento
amministrativo  regionale  e  comunque non oltre il 15 aprile di ogni
anno, sui modelli predisposti dagli organismi pagatori. La domanda di
finanziamento   deve   essere   indirizzata   all'organismo  pagatore
riconosciuto  competente  in  base  alla sede legale del richiedente.
L'organismo   pagatore   provvede  a  informarne  le  amministrazioni
interessate.

                              Art. 11.
                              Controlli
  1.  L'attivita' di controllo, svolta secondo le modalita' contenute
nel  manuale  di  cui  all'articolo  7,  e' esercitata dall'organismo
pagatore,  che puo' coordinarsi con le regioni e le province autonome
interessate; per i controlli amministrativi deve essere costituito un
fascicolo  per  singolo  beneficiario secondo le specifiche descritte
nel successivo articolo 12.
  2.  Il  campione  delle  domande  soggette  a  controllo in loco e'
individuato sulla base di una preventiva analisi dei rischi e tenendo
conto dei seguenti parametri:
    beneficiari con importo di contributo piu' elevato (40%);
    beneficiari mai controllati nel passato (20%);
    strutture  verificate  nel  passato  con  esiti  di irregolarita'
(30%);
    beneficiari estratti secondo il criterio della casualita' (10%).
  3. Di ogni sopralluogo deve essere redatto un verbale di controllo,
secondo le specifiche del manuale di cui all'articolo 7.
  4.  Qualora,  nel corso dei sopralluoghi in azienda o presso l'ente
interessato, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in
domanda,  senza  che  sia  stata effettuata alcuna comunicazione alle
autorita' competenti, si provvede d'ufficio, in caso di dichiarazioni
non   aderenti   alla   realta'  formulate  per  negligenza  grave  o
deliberatamente,  all'esclusione  dell'interessato  dal beneficio del
contributo  rispettivamente per l'anno civile considerato o anche per
l'anno  civile  successivo,  fatto  salvo  l'applicazione di sanzioni
penali.

                              Art. 12.
                    Modalita' di rendicontazione
  1.  Il fascicolo per singolo beneficiario, ordinato e conservato in
conformita'  a  quanto  previsto  dall'allegato  del  reg.  (CEE)  n.
1663/95,  deve  contenere  copia  di  tutti  i  documenti necessari a
comprovare  le  spese  sostenute e quietanzate e ogni altro documento
ritenuto  utile  per una completa istruttoria; e' necessario che ogni
fattura  emessa  a  fronte delle spese sostenute per l'attuazione del
programma in questione riporti la dicitura «ai sensi del reg. (CE) n.
797/2004»,   per  evidenziare  che  la  spesa  documentata  e'  stata
cofinanziata dalla UE e dallo Stato italiano.
  2.  I fascicoli devono rimanere disponibili presso gli organismi di
competenza per i controlli previsti dal reg. (CE) n. 1663/95.

                              Art. 13.
                            Comunicazioni
  1.  Le  amministrazioni  partecipanti  al  programma  forniscono al
Ministero  entro il 31 dicembre di ogni anno, una sintetica relazione
informativa  sullo  stato  di attuazione del sottoprogramma dell'anno
precedente  e,  ove necessario, le osservazioni ritenute opportune da
tenere  in  considerazione per i programmi successivi, nonche' i dati
consuntivi  delle  azioni realizzate. A questo scopo, nell'allegato 3
e' definita una scheda riportante le informazioni minime da fornire.
  2. In allegato 4 sono riportate, in ordine logico e cronologico, le
scadenze  temporali  cui  si devono attenere gli interessati. Qualora
dette scadenze dovessero cadere in giorni festivi, i termini utili da
prendere  in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno
lavorativo.
  3.  E'  condizione essenziale per l'approvazione del sottoprogramma
che  le  regioni  e  le  province  autonome comunichino e aggiornino,
secondo  le  scadenze  temporali  previste, i dati del censimento del
proprio patrimonio apistico.

                              Art. 14.
                         Disposizioni finali
  1.   Il   presente  decreto  sostituisce  le  vigenti  disposizioni
esplicative   contenute   nella  circolare  ministeriale  n.  1,  del
21 febbraio  2000  e  successive modifiche e integrazioni, recante le
linee   guida  per  l'applicazione  dei  regolamenti  comunitari  sul
miglioramento della produzione e commercializzazione del miele.
  2.  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte dei conti per la
registrazione,  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della
sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e si applica a decorrere dall'annualita' 2006-2007.
    Roma, 23 gennaio 2006
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 198