Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L.333/23
REGOLAMENTO(CE) N.2633/98 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CE)N. 2300/97 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) N.1221/97 del consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione
delle azioni dirette a migliorare
la produzione e la commercializzazione del miele
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità europea
visto il regolamento (CE) N.1221/97 del consiglio,del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole
generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele1, modificato dal regolamento (CE) n.2070/98 2
, in particolare l'articolo 5,
considerando che il regolamento (CE)N. 2300/97 della Commissione 3, modificato da ultimo dal regolamento (CE)N. 1472/98 4, stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione;
considerando che al momento dell'attuazione dei programmi dev'essere garantita una coerenza tra le azioni dei programmi nazionali ed altre misure rientranti nelle varie politiche comunitarie,
in particolare dei regolamenti relativi al coordinamento delle politiche di ricerca agroalimentare; che in particolare devono essere evitate sovraccompensazioni dovute a combinazioni di aiuti nonché contraddizioni nella definizione delle azioni;
Considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,
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-1. GU L.173 del 1.7.1997,pag 1
-2. GU L.265 del 30.9.1998,pag 1
-3. GU L.319 del 21.11.1997,pag 4
-4. GU L.194 del 10.7.1998,pag 8
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo1
Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3,del regolamento (CE)N. 2300/97 è sostituito dal seguente:
Una stessa azione non può formare oggetto di pagamenti nel quadro sia del
regolamento (CE) N.1221/97 che in quello di un regime di aiuto comunitario a titolo dei regolamenti (CE)n.950/97* (CE)951/97** (CE)952/97*** del Consiglio, che in quello dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento.
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* GU L.142 del 2.6.1997,pag 1
** GU L.142 del 2.6.1997,pag 22
*** GU L.142 del 2.6.1997,pag 30
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
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Il presente regolamento è obligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles addì 8 dicembre 1998.
Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione