Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO(CE) N.1221/97 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno
che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare
la produzione e la commercializzazione del miele

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gliarticoli 42 e 43

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e alConsiglio il documento di riflessione sull'apicoltura europea che illustra la situazionee le difficoltà del settore;

considerando che l'apicoltura è un settore dell'agricoltura le cuifunzioni principali sono l'attività economica e lo sviluppo rurale, la produzionedel miele e di altri prodotti dell'alveare, nonché il contributo all'equilibriobiologico

considerando che si tratta di un settore caratterizzato da condizioni di produzione e di resa eterogenee, nonché dalla dispersione e dalla diversitàdegli operatori economici sia a livello della produzione che dellacommercializzazione; che il mercato del miele nella Comunità è caratterizzatoda uno squilibrio fra offerta e domanda;

considerando che, tenuto conto della propagazione della varroasi in vari Statimembri nel corso degli ultimi anni e delle difficoltà che detta malattia e le malattieconnesse comportano per la produzione del miele , risulta necessarioavviare un'azione a livello comunitario;

considerando che pertanto, per migliorare la produzione e la commercializzazionedel miele nella Comunità è necessario elaborare senza indugio deiprogrammi nazionali annuali che prevedano azioni di lotta contro la varroasie malattie connesse, la razionalizzazione della transumanza, l'assistenza tecnica,la gestione di centri apicoli regionali, la collaborazione nei programmi diricerca per quanto riguarda il miglioramento della qualità del miele;

considerando che per completare i dati statistici relativi all'apicolturaoccorre che gli Stati membri mettano a punto uno studio sulle strutture delsettore, sia a livello della produzione, che a livello della commercializzazionee della formazione dei prezzi;

considerando che le spese sostenute dagli Stati membri in forza degli obblighiderivanti dal presente regolamento incombono alla Comunità a norma dell'articolo3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativoal finanziamento della politica agricola comune(4);

considerando la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e dellaCommissione del 6 marzo 1995 riguardante l'iscrizione delle disposizionifinanziarie negli atti legislativi(5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO


Articolo1
1. Il presente regolamento stabilisce le azioni dirette a migliorarele condizioni di produzione e di commercializzazione del miele conformealla definizione che figura nella direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22luglio 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membriconcernenti il miele (6). A tal fine, gli Stati membri possono predisporre deiprogrammi nazionali ogni anno.

2. Le azioni che possono essere incluse in tali programmi sono le seguenti:
a) assistenza tecnica agli apicoltori e ai laboratori per la smielaturadelle associazioni di apicoltori per migliorare le condizioni di produzione edi estrazione del miele;
b) lotta contro la varroasi e malattie connesse nonché miglioramentodelle condizioni di trattamento degli alveari;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) provvedimenti di sostegno a favore dei laboratori di analisi dellecaratteristiche fisico-chimiche del miele;
e)collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione deiprogrammi di ricerca in materia di miglioramento qualitativo del miele.

3. Rimangono applicabili agli aiuti di Stato diversi da quelli ripresinei programmi approvati a norma dell'articolo 4 del presente regolamenton.26 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzionee al commercio di prodotti agricoli(7).

Articolo 2

Per beneficiare del cofinanziamento di cui all'articolo 3, gli Stati membri devonoeffettuare, non oltre il 15 dicembre 1997, uno studio sulla struttura del settorenel loro territorio sia a livello della produzione che della commercializzazione.

Articolo 3

Le spese effettuate in forza del presente regolamento sono considerate spesea norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) N.729/70.
La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi nazionali nellamisura del 50% delle spese sostenute dagli Stati membri per le azionidi cui all'articolo2, riprese nel programma nazionale.
Per essere ammissibili al cofinanziamento finanziario, le spese effettuate dagliStati membri nel quadro dei programmi nazionali annuali di cui all'articolo1devono essere realizzate entro il 15 ottobre di ogni anno.

Articolo 4

I programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono elaborati in stretta collaborazionecon le organizzazioni professionali rappresentative e le cooperative del settore apicolo.Essi sono comunicati alla Commissione che decide in merito alla loroapprovazione secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento(CEE) N. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazionecomune dei mercati nel settore delle uova(8).
Sono escluse dai programmi le azioni previste dai programmi operativi perle regioni degli obbiettivi 1, 5b) e 6.

Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento ed in particolare quellerelative alle misure di controllo sono adottate secondo la procedura di cuiall'articolo 17 del regolamento(CEE) N.2771/75.

Articolo 6

La commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni tre annie per la prima volta entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazionedel presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabilea ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1997.
Per il consiglio
Il presidente
J.VAN AARTSEN
Note
1.GU n. C 378 del 13.12.1996, pag.20.** 2. GU n. C 200del 30.6.1997.**3.GU n. C 133 del 28.4.1997.**4.GUn. L94 del 28.4.1970, pag.13.Regolamento modificato da ultimo dalregolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6.1995, pag.1). **5 GU n. C 102 del 4.4.1996, pag.4. ** 6 GU n. L 221 del 12.8.1974, pag.10. Direttiva modificata all'atto di adesione del 1985. **7GU n. 30 del20.4.1962, pag. 1571/62). **8 GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) N. 1516/96 (GU n.L 189 del 30.7.1996, pag. 99).