Presentato da:
Sen. STANISCIA ANGELO(Sin.Dem.-Ulivo)
Situazione del progetto di legge:
Senato:Alla data del 1 Ottobre 1996 assegnato alla Commissione Agricoltura e produzione agroalimentarein sede referente non ancora iniziato l'esame
Numeri assunti dal progetto di legge nel suo iter parlamentare (S=Senato, C=Camera):
S. 725
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge riconosce il settore dell'apicoltura come
attività di interesse nazionale utile per la produzione del miele e
degli altri prodotti degli alveari ed indispensabile per l'agricoltura e la
conservazione dell'ambiente naturale.
| Art. 2.
(Definizione)
1. L'apicoltura é considerata a tutti gli effetti attività
imprenditoriale agricola. Detta attività non é generalmente
correlata alla gestione del terreno e alla tutela dell'ambiente.
| Art. 3.
(Prodotti agricoli)
1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele, la
pura cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il
veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele.
| Art. 4.
(Modifiche alla legislazione vigente)
1. Il numero 12) della tabella A, parte I, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, é sostituito dal seguente:
"12) miele, polline, propoli, gelatina reale".
2. Il numero 34) della citata tabella A, parte I, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, é sostituito dal seguente:
"34) cera d'api greggia; cera vergine d'api in pani o in fogli".
| Art. 5.
(Produttore apistico)
1. É apicoltore chiunque detiene e conduce alveari regolarmente
censiti e denunciati.
| Art. 6.
(Disciplina dell'uso dei pesticidi)
1. Al fine di una adeguata protezione del patrimonio apistico nazionale e
di un au mento della produzione di semi e di frutti, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, nell'ambito dei
princípi fissati dalla presente legge, l'uso di sostanze insetticide
ed acaricide sulle colture foraggere, orticole, frutticole, da seme,
floricole e ornamentali, nonché sulle altre colture durante la
produzione di melata.
| Art. 7.
(Comitato nazionale per l'apicoltura)
1. Nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre
1986, n. 752, é istituito il Comitato nazionale per l'apicoltura, di
seguito denominato "Comitato", presieduto dal Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, o da un sottosegretario di Stato da lui
delegato, e composto da:
a) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni
professionali agricole rappresentative a livello nazionale;
2. Per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono chiamati a far parte del Comitato in mancanza delle
unioni nazionali riconosciute, i rappresentanti delle organizzazioni dei
produttori apistici maggiormente rappresentative del settore.
a) promozione dei prodotti apistici italiani;
| Art. 8.
(Comitati regionali)
1. Le regioni istituiscono comitati regionali per l'apicoltura
assicurando la presenza in essi di rappresentanti delle organizzazioni
professionali agricole, delle associazioni riconosciute degli apicoltori e
del movimento cooperativo operante nel settore apistico a livello regionale.
a) coordinamento dell'assistenza tecnica e sanitaria ai fini del
risanamento degli alveari;
3. Le regioni, ai fini di cui al comma 2 e per il mantenimento ed
ampliamento della base occupazionale e produttiva in agricoltura prevedono
idonee forme di incentivazione, anche finanziaria, a favore degli apicoltori
e dei produttori apistici regolarmente riconosciuti.
| Art. 9.
(Denuncia degli apiari e degli alveari)
1. Ai fini della crescita qualitativa e quantitativa della produzione
apistica nazionale nonché di profilassi e controllo sanitario
é istituita la denuncia obbligatoria degli apiari e degli alveari da
parte di chiunque li detenga.
| Art. 10.
(Risorse nettarifere)
1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse naturali
che si acquisisco no con la bottinatura delle api, da raccogliere per il
bene pubblico.
| Art. 11.
(Soppressione dei consorzi apistici)
1. I consorzi apistici di cui al regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n.
2079, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sono soppressi. I loro
beni sono devoluti a favore delle associazioni di produttori apistici
riconosciute in base alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e relative leggi
regionali di attuazione.
| Art. 12.
(Riconoscimento dell'Istituto nazionale
1. L'Istituto nazionale di apicoltura é riconosciuto come ente di
diritto pubblico ed é l'ente di riferimento tecnico-scientifico per
tutte le attività apistiche.
| Art. 13.
(Divieto di importazione)
1. É vietata l'importazione in Italia di mieli prodotti o lavorati
in Paesi che hanno leggi e norme igienico-sanitarie non conformi a quelle
italiane.
| Art. 14.
(Riconoscimento del servizio
1. É consentito agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la
detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per
l'alimentazione delle famiglie delle api e dei nuclei.
| Art. 15.
(Adeguamento del regolamento
1. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, a
modificare il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, per adeguare la
normativa all'evolversi delle patologie apistiche e ai nuovi ritrovati in
materia di prevenzione e di lotta, per facilitare la pratica del nomadismo e
per uniformare la normativa sanitaria delle diverse regioni.
| Art. 16.
(Sanzioni)
1. Per le inadempienze alle disposizioni di cui alla presente legge,
nonché a quelle dettate dalle leggi regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che non costituiscano reato, le regioni e
le province autonome provvedono alla determinazione di sanzioni
amministrative.
| Art. 17.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire
50 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 si provvede, per
l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
medesimo anno; relativamente agli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto
al capitolo 8317 dello stesso stato di previsione.
| Art. 18.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |