G. U. 69 del 24 marzo 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 51 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari;
Visto, altresì, l'art. 2 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina l'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore finale, alle collettività nonché quella dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare.
2. L'etichettatura nutrizionale è facoltativa.
3. L'etichettatura nutrizionale diviene obbligatoria quando una informazione nutrizionale figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari, ad eccezione delle campagne pubblicitarie collettive.
Art. 2.
1. Il presente decreto non si applica:
1) alle acque minerali naturali e alle altre acque destinate al consumo umano;
2) agli integratori di regime ed ai complementi alimentari.
2. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 .
Art. 3.
1. Si intende per:
a) etichettatura nutrizionale: una dichiarazione riportata sulla etichetta e relativa al valore energetico ed ai seguenti nutrienti:
1) le proteine;
2) i carboidrati;
3) i grassi;
4) le fibre alimentari;
5) il sodio;
6) le vitamine e i sali minerali elencati nell'allegato e presenti in quantità significativa secondo quanto previsto nell'allegato stesso;
b) informazione nutrizionale: una descrizione e un messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che un alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali inerenti:
1) al valore energetico che esso fornisce o fornisce a tasso ridotto o maggiorato ovvero non fornisce;
2) ai nutrienti che esso contiene o contiene in proporzione ridotta o maggiorata ovvero non contiene;
c) proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula: proteine=azoto totale (Kjeldahl)x6,25;
d) carboidrati: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo compresi i polialcoli;
e) zuccheri: tutti i mono e i disaccaridi presenti in un alimento esclusi i polialcoli;
f) grassi: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;
g) acidi grassi saturi: gli acidi grassi che non presentano doppi legami;
h) acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppio legame cis;
i) acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con doppi legami cis, interrotti da gruppi metilenici;
l) fibra alimentare: sostanza commestibile di origine vegetale che di norma non è idrolizzata dagli enzimi secreti dall'apparato digerente dell'uomo;
m) valore medio: il valore che rappresenta meglio la quantità di un nutriente contenuto in un dato alimento tenendo conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono farne variare il valore effettivo, ivi comprese le variazioni che subisce il prodotto nel corso della sua vita commerciale.
2. Non costituisce informazione nutrizionale di cui al comma 1, lettera b), la indicazione quantitativa o qualitativa di nutrienti, quando essa è richiesta dalle norme vigenti.
Art. 4.
1. Sono consentite soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al valore energetico e ai nutrienti elencati nell'art. 3, comma 1, lettera a), e alle sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di detti nutrienti.
2. L'etichettatura nutrizionale comporta l'elencazione, nell'ordine, delle indicazioni relative al valore energetico e alla quantità di proteine, di carboidrati e di grassi oppure quella del valore energetico e della quantità di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio.
3. Qualora si fornisca una informazione nutrizionale sugli zuccheri, sugli acidi grassi saturi, sulle fibre alimentari o sul sodio è obbligatorio riportare, nell'ordine, le indicazioni relative al valore energetico e alla quantità di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio.
4. E' facoltativo invece riportare le quantità di una o più fra le seguenti sostanze:
a) l'amido;
b) i polialcoli;
c) gli acidi grassi monoinsaturi;
d) gli acidi grassi polinsaturi;
e) il colesterolo;
f) le vitamine e gli elementi minerali elencati nell'allegato, se presenti in quantità significativa secondo quanto previsto nell'allegato stesso.
5. E' obbligatorio dichiarare anche le sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di nutrienti elencati ai commi 2, 3 e 4 quando essi sono oggetto di informazione nutrizionale.
6. E' obbligatorio altresì far riferimento alla quantità di acidi grassi saturi, quando si indica la quantità delle seguenti sostanze:
a) acidi grassi polinsaturi;
b) acidi grassi monoinsaturi;
c) colesterolo.
7. La dichiarazione del contenuto delle sostanze di cui al comma 6 non costituisce informazione nutrizionale ai sensi del comma 3.
Art. 5.
1. Il valore energetico è calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione:
a) carboidrati, ad esclusione dei polialcoli 4 kcal/g - 17 kJ/g;
b) polialcoli 2,4 kcal/g - 10 kJ/g;
c) proteine 4 kcal/g - 17 kJ/g;
d) grassi 9 kcal/g - 37 kJ/g;
e) alcool (etanolo) 7 kcal/g - 29 kJ/g;
f) acidi organici 3 kcal/g - 13 kJ/g.
Art. 6.
1. Il valore energetico ed il tenore dei nutrienti o i loro componenti devono essere espressi numericamente. Le unità di misura da usare sono le seguenti:
a) valore energetico, kcal e kJ;
b) proteine, grammi (g);
c) carboidrati, grammi (g);
d) grassi, eccettuato il colesterolo, grammi (g);
e) fibre alimentari, grammi (g);
f) sodio, grammi (g);
g) colesterolo, milligrammi (mg);
h) vitamine e sali minerali, le unità di misura specificate nell'allegato.
2. I valori di cui al comma 1 devono essere riferiti a 100 g o a 100 ml.
3. I dati di cui al comma 2 possono essere espressi per razione, se questa è quantificata sull'etichetta, o per porzione, a condizione che sia indicato il numero di porzioni contenute nella confezione.
4. Le quantità riportate devono essere quelle presenti nell'alimento al momento della vendita; detti valori possono riferirsi anche all'alimento pronto per il consumo a condizione che vengano fornite sufficienti informazioni sulle modalità di preparazione.
5. I dati sulle vitamine e sui sali minerali devono inoltre essere espressi come percentuale della razione giornaliera raccomandata riportata nell'allegato riferite alle quantità specificate ai sensi dei commi 2 e 3.
6. La percentuale della dose giornaliera raccomandata per vitamine e sali minerali può essere fornita mediante rappresentazione grafica.
7. Nel caso in cui vengano dichiarati gli zuccheri, i polialcoli o l'amido, la relativa indicazione deve seguire immediatamente la dichiarazione del tenore di carboidrati come segue:
a) carboidrati g, di cui:
1) zuccheri g;
2) polialcoli g;
3) amido g.
8. L'indicazione della quantità, del tipo di acidi grassi e della quantità di colesterolo deve seguire immediatamente la dichiarazione della quantità di grassi totali come segue:
a) grassi g, di cui:
1) saturi g;
2) monoinsaturi g;
3) polinsaturi g;
4) colesterolo mg.
9. I valori dichiarati sono valori medi rilevati in base:
a) alle analisi dell'alimento effettuate dal produttore;
b) al calcolo sui valori medi noti o effettivi degli ingredienti impiegati;
c) ai calcoli sui dati generalmente fissati e accettati.
Art. 7.
1. Le informazioni nutrizionali devono figurare su un'unica tabella, con le cifre incolonnate; qualora lo spazio non consenta l'incolonnamento le informazioni possono essere disposte su una o più righe.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere evidenziate in modo da risultare ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
3. Le informazioni vanno riportate in lingua italiana.
4. E' consentito riportare le informazioni anche in altre lingue, insieme a quella in lingua italiana.
Art. 8.
1. Per i prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento destinati al consumatore finale ed alle collettività e per i prodotti preincartati le informazioni nutrizionali possono figurare su un cartello posto in evidenza nel negozio di vendita o sul prodotto alimentare o accanto allo stesso o nel comparto ove è esposto per la vendita.
Art. 9.
1. [....].
2. Le diciture "glucidi", "protodi" e "lipidi" di cui alla lettera h) dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono equivalenti alle diciture "carboidrati", "proteine" e "grassi".
3. La dicitura "Kilocalorie (Kcal) o in Kilojoules (KJ)" di cui alla lettera i) dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, è sostituita dalla seguente: "kilocalorie (kcal) e in kilojoules (kJ)".
Art. 10.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti non conformi alle norme del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione e duecentocinquantamila a lire sette milioni e cinquecentomila.
2. L'importo relativo alle sanzioni di cui al comma 1 deve essere versato all'ufficio del registro competente per territorio.
Art. 11.
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , alle direttive della Comunità europea per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.
Art. 12.
1. E' consentita fino al 30 giugno 1993 l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e delle etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto.
2. I prodotti alimentari confezionati ed etichettati ai sensi del comma 1 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 30 settembre 1994.
3. Fino al 1° ottobre 1994 l'indicazione nell'etichettatura nutrizionale degli zuccheri, degli acidi grassi saturi, delle fibre alimentari e del sodio non comporta l'obbligo di menzionare tali sostanze.
ALLEGATO - VITAMINE E SALI MINERALI CHE POSSONO ESSERE DICHIARATI E RELATIVE RAZIONI GIORNALIERE RACCOMANDATE (RDA).
Vitamina A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mcg 800 Vitamina D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mcg 5 Vitamina E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 10 Vitamina C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 60 Tiammina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 1,4 Riboflavina . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 1,6 Niacina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 18 Vitamina B6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 2 Folacina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mcg 200 Vitamina B12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . mcg 1 Biotina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 0,15 Acido pantotenico . . . . . . . . . . . . . . . mg 6 Calcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 800 Fosforo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 800 Ferro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 14 Magnesio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 300 Zinco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 15 Iodio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mcg 150
Una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 ml quando sia presente nella misura di almeno il 15% della suddetta dose raccomandata.
Nel caso di confezioni costituite da una unica porzione di un prodotto alimentare, la quantità significativa, nella misura minima del 15%, può essere rapportata al peso della porzione o razione.