Etichettatura del miele G.U.-- N. 59 dell'11 Marzo 2006
Gazzetta Ufficiale N. 59 dell'11 Marzo 2006
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n.2
Testo del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, coordinato con la legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81 (in questo stesso supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa».
Art. 2-bis.
Etichettatura del miele
(( 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 179, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi
d'origine in cui il miele e' stato raccolto;».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del
decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante:
«Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la
produzione e la commercializzazione del miele», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«2. Al miele si applicano le seguenti particolari
disposizioni:
a) la denominazione di vendita «miele» e' riservata
al miele definito nell'art. 1, comma 1, ed e' utilizzata
nel commercio per designare tale prodotto;
b) la denominazione di vendita di cui all'art. 1,
commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e
sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste
denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione
di vendita «miele», ad eccezione del miele filtrato, del
miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato
nel miele e del miele per uso industriale;
c) il miele per uso industriale deve riportare,
accanto alla denominazione di vendita, la menzione
«destinato solo alla preparazione di cibi cotti»;
d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per
uso industriale, le denominazioni possono essere completate
da indicazioni che fanno riferimento:
1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto
e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta
indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche,
fisicochimiche e microscopiche;
2) all'origine regionale, territoriale o
topografica, se il prodotto proviene interamente
dall'origine indicata;
3) a criteri di qualita' specifici previsti dalla
normativa comunitaria;
e) il miele per uso industriale utilizzato come
ingrediente di un prodotto alimentare composto puo' essere
designato con il solo termine «miele» nella denominazione
di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia,
l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione
completa di miele per uso industriale;
f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i
Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto;
g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso
industriale, i contenitori per la merce alla rinfusa, gli
imballaggi e i documenti commerciali devono indicare
chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 6), e comma 3.».