Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 concernente produzione e commercializzazione del miele.
Gazzetta Ufficiale N. 67 del 22 Marzo 2005
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 8 marzo 2005, n.1
Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 concernente produzione e commercializzazione del miele.
Alle Associazioni ed organizzazioni del
tavolo agroalimentare
Alle regioni e province autonome
assessorati agricoltura
All'Ispettorato centrale repressione
frodi
Al Ministero delle attivita' produttive
Al Ministero della salute
Al Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura
All'Istituto nazionale di apicoltura
Il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 179, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004 ha dato attuazione alla
direttiva 2001/110/CE, concernente la produzione e
commercializzazione del miele, prevedendo l'abrogazione della
precedente normativa nazionale costituita dalla legge 12 ottobre 1982
n. 753 e successive modifiche ed integrazioni.
In sede di applicazione della normativa di cui in oggetto sono
emerse alcune problematiche relative alle indicazioni che possono
essere utilizzate a completamento della denominazione «miele» ed in
particolare la possibilita' o meno di continuare ad utilizzare il
termine «millefiori» come indicazione di origine floreale, nonche'
l'ammissibilita' o meno dell'utilizzo di indicazioni del tipo «miele
di montagna», «miele di prato» e «miele di bosco».
Relativamente al primo problema, va osservato che l'indicazione
«millefiori» prevista dalla precedente normativa nazionale, non
risulta invece specificamente contemplata dal testo italiano della
direttiva 2001/110/CE e del decreto legislativo n. 179/2004 di
recepimento.
Al riguardo occorre quindi analizzare la volonta' del legislatore
europeo per verificare se quest'ultimo all'art. 2 punto 2 lett. b)
primo trattino (possibilita' di completamento della denominazione di
miele con riferimento all'origine floreale) intendesse o meno
riferirsi ai soli mieli unifloreali.
L'art. 2, punto 2 lett. b), primo trattino, della direttiva
comunitaria nel testo italiano, nonche' l'art. 3 comma 2 lett. d)-1)
del decreto legislativo n. 179/2004 di recepimento, prevedono che, ad
esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le
denominazioni di miele possono essere completate da indicazioni che
fanno riferimento all'origine floreale o vegetale se il prodotto e'
interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne
possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e
microscopiche»; al contrario il testo della direttiva medesima in
lingua inglese stabilisce che tali indicazioni possono essere
utlilizzate «if the product comes wholly or mainly from the indicated
source and possesses the organoleptic, psyco-chemical and microscopic
characteristics of the source» e quello in lingua francese recita:
«si le produit provenient entierement au essentialment de l'origine
indiquee' et en possede le caracteristiques organoleptiques,
physico-chemiques eti microscopiques».
In tal senso l'impiego dei termini «source» e «origine» che hanno
sicuramente un significato piu' ampio rispetto a quello della parola
italiana «pianta», fa ritenere che la direttiva comunitaria non
intenda limitare l'uso di indicazioni botaniche ai soli mieli
unifloreali.
Pertanto la dizione italiana «pianta» va interpretata
estensivamente nel senso di ricomprendere sia una singola specie
vegetale che una pluralita' di specie.
E' quindi ritenuta ammissibile
l'indicazione di «millefiori», riferita a miele proveniente da piu'
specie vegetali.
Del resto e' noto che tale indicazione costituisce ormai per i
consumatori italiani ed europei una vera e propria consuetudine ed un
motivo di riconoscibilita' del prodotto in linea con la vigente
normativa comunitaria e nazionale sull'etichettatura, presentazione e
pubblicita' dei prodotti alimentari.
Per quanto invece concerne le indicazioni «miele di montagna»,
«miele di prato» e «miele di bosco», queste ultime non possono essere
considerate ammissibili poiche' i termini «montagna», «prato» e
«bosco» come tali non si riferiscono ne' a specifiche origini
floreali o vegetali, ne' a regioni o territori o luoghi precisamente
individuati.
Roma, 8 marzo 2005
Il direttore generale per la qualità
dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Abate