CAMERA DEI DEPUTATI
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 N. 7240
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LEMBO, LOSURDO, PEZZOLI
Disciplina dell'apicoltura e interventi di salvaguardia per
l'ape italiana
Presentata il 20 luglio 2000
PROGETTO DI LEGGE - N. 7240 - RELAZIONE
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
lo scopo di riconoscere l'apicoltura come attività agricola a
tutti gli effetti e di attribuire alle api l'importante ruolo
di difesa degli equilibri ambientali e dell'impollinazione
delle produzioni agricole. Oltre all'importante ruolo
produttivo, l'apicoltura è destinata a cambiare i suoi
indirizzi all'interno della filiera agricola. In particolare,
si vuole sottolineare l'importanza produttiva dell'ape
italiana, Apis Mellifera Ligustica S., rinomata per le
sue caratteristiche biologiche, riproduttive e produttive, che
rischia di scomparire a seguito dell'introduzione nel nostro
Paese di api regine di razze straniere, mediante le quali si
vuole ottenere, a tutti i costi, una maggiore produttività. Si
otterrebbero, così, colonie di api con patrimonio genetico
totalmente incompatibile con il nostro ambiente. Quindi, il
rischio maggiore è che con l'ingresso di api regine di origine
straniera vi sia il diffondersi di patologie gravissime e
soprattutto un forte aumento di aggressività da parte di
questi insetti.
Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende
impedire l'introduzione nel nostro Paese di api regine
straniere e favorire, tramite opportuni contributi, programmi
organici di selezione per mantenere gli standard di
razza dell'ape italiana.
L'importanza ambientale e dell'impollinazione che detiene
l'apicoltura deve far sì che ogni agricoltore o soggetto
interessato sia incentivato a mantenere degli alveari nelle
vicinanze delle colture. E' per questo motivo che, nella
presente proposta di legge, è stanziato un contributo per
invogliare i soggetti interessati a detenere e condurre un
numero cospicuo di alveari.
Sarebbe quanto mai opportuno, quindi, che la presente
proposta di legge venisse esaminata ed approvata in tempi
rapidi, in modo da dare una pronta risposta alle esigenze del
settore.
TESTO ARTICOLI-- PROGETTO DI LEGGE - N. 7240
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività
di interesse nazionale per l'agricoltura, per la difesa degli
equilibri ambientali e per l'importante ruolo svolto nel
processo di impollinazione.
2. L'apicoltura è considerata attività agricola a tutti
gli effetti.
Art. 2.
(Prodotti agricoli).
1. I seguenti prodotti derivanti dalle api sono
considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli:
a) il miele;
b) la cera d'api;
c) la pappa reale;
d) la gelatina reale;
e) il polline;
f) la propoli;
g) il veleno d'api;
h) l'aceto di miele;
i) l'idromele.
2. Ai fini di cui alla presente legge si assumono le
seguenti definizioni:
a) arnia è il contenitore per api;
b) arnia mobile è il contenitore per api e favi
mobili;
c) arnia rustica è il contenitore per api e favi
fissi;
d) aviario è l'insieme unitario di alveari.
Art. 3.
(Produttore apistico).
1. Ai fini di cui alla presente legge è definito
apicoltore chiunque detenga e conduca alveari e produttore
apistico colui che esercita l'attività di apicoltore per fini
economici.
2. E' considerato coltivatore diretto il produttore
apistico che raggiunge le trecentottanta ore lavorative annue.
La conduzione di un alveare comporta il riconoscimento di una
giornata lavorativa.
Art. 4.
(Salvaguardia dell'ape italiana).
1. Al fine di proteggere le biodiversità e di evitare
l'introduzione nel territorio nazionale di colonie di api con
patrimonio genetico totalmente incompatibile con il nostro
clima, con il rischio di importare patologie gravi ed in
conformità all'esigenza di sicurezza ambientale, è vietata
l'introduzione nel nostro Paese di api regine di razze
straniere.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali è istituito un fondo per lo sviluppo di programmi
organici di selezione apistica al fine di mantenere gli
standard di razza dell'Apis Mellifera Ligustica S.
in considerazione delle sue doti di mansuetudine,
resistenza, produttività e adattamento ambientale.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 10 miliardi annue, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali
stabilisce, con proprio decreto, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le
modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse del
fondo di cui al comma 2.
Art. 5.
(Comitati regionali).
1. Le regioni istituiscono il comitato regionale per
l'apicoltura composto pariteticamente da rappresentanti dalle
organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni
degli apicoltori e del movimento delle cooperative operanti
nel settore a livello regionale.
2. Le regioni, in collaborazione con i comitati di cui al
comma 1, elaborano piani di intervento per il settore
apistico.
3. I piani di intervento di cui al comma 2 sono
finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) crescita qualitativa e quantitativa
dell'apicoltura;
b) promozione dei prodotti dell'apicoltura sul
territorio regionale, nazionale ed internazionale;
c) diffusione di programmi di impollinazione
agrari e forestali a mezzo delle api;
d) mantenimento e sviluppo delle cultivar ed
essenze nettarifere;
e) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape
italiana denominata "Apis Mellifera Ligustica S." ed
utilizzazione di api regine selezionate con provenienza da
parchi di selezione.
Art. 6.
(Contributo agli apicoltori).
1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, che detengono e
conducono alveari, con lo scopo primario di sviluppare
l'apicoltura, di difendere gli equilibri ambientali e di
permettere l'importante ruolo dell'impollinazione, è concesso
un contributo quantificato in base al numero degli alveari
detenuti.
2. Presso ogni regione e provincia autonoma sono istituiti
sportelli ai quali i soggetti di cui al comma 1 possono
presentare la domanda per l'ottenimento del contributo e la
relativa autocertificazione, contenente i seguenti dati:
a) generalità del soggetto detentore e conduttore
di alveari;
b) luogo di detenzione degli alveari;
c) numero di alveari detenuti.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano approntano elenchi aggiornati dei soggetti che
detengono e conducono gli alveari.
4. In base agli elenchi di cui al comma 3, l'autorità
delegata dalla regione e dalla provincia autonoma verifica
mediante controlli la veridicità delle dichiarazioni riportate
nella documentazione presentata dai soggetti di cui al comma
1, stendendo un verbale di certificazione, allegato alla
documentazione.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano inviano al Ministero delle politiche agricole e
forestali la documentazione di cui al comma 2 ed i verbali di
accertamento di cui al comma 4, entro e non oltre il 31
gennaio di ogni anno.
6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, emana un decreto contenente:
a) l'ammontare del contributo per ogni alveare;
b) l'elenco dei soggetti che hanno diritto al
contributo;
c) le modalità di pagamento.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 20 miliardi annue, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art 7.
(Regolamento di attuazione).
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali è adottato, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il relativo
regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni.
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.