CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 7240


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LEMBO, LOSURDO, PEZZOLI


Disciplina dell'apicoltura e interventi di salvaguardia per
l'ape italiana


Presentata il 20 luglio 2000



PROGETTO DI LEGGE - N. 7240 - RELAZIONE




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di riconoscere l'apicoltura come attività agricola a tutti gli effetti e di attribuire alle api l'importante ruolo di difesa degli equilibri ambientali e dell'impollinazione delle produzioni agricole. Oltre all'importante ruolo produttivo, l'apicoltura è destinata a cambiare i suoi indirizzi all'interno della filiera agricola. In particolare, si vuole sottolineare l'importanza produttiva dell'ape italiana, Apis Mellifera Ligustica S., rinomata per le sue caratteristiche biologiche, riproduttive e produttive, che rischia di scomparire a seguito dell'introduzione nel nostro Paese di api regine di razze straniere, mediante le quali si vuole ottenere, a tutti i costi, una maggiore produttività. Si otterrebbero, così, colonie di api con patrimonio genetico totalmente incompatibile con il nostro ambiente. Quindi, il rischio maggiore è che con l'ingresso di api regine di origine straniera vi sia il diffondersi di patologie gravissime e soprattutto un forte aumento di aggressività da parte di questi insetti.
        Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende impedire l'introduzione nel nostro Paese di api regine straniere e favorire, tramite opportuni contributi, programmi organici di selezione per mantenere gli standard di razza dell'ape italiana.
        L'importanza ambientale e dell'impollinazione che detiene l'apicoltura deve far sì che ogni agricoltore o soggetto interessato sia incentivato a mantenere degli alveari nelle vicinanze delle colture. E' per questo motivo che, nella presente proposta di legge, è stanziato un contributo per invogliare i soggetti interessati a detenere e condurre un numero cospicuo di alveari.
        Sarebbe quanto mai opportuno, quindi, che la presente proposta di legge venisse esaminata ed approvata in tempi rapidi, in modo da dare una pronta risposta alle esigenze del settore.




TESTO ARTICOLI-- PROGETTO DI LEGGE - N. 7240




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale per l'agricoltura, per la difesa degli equilibri ambientali e per l'importante ruolo svolto nel processo di impollinazione.
        2. L'apicoltura è considerata attività agricola a tutti gli effetti.


Art. 2.

(Prodotti agricoli).

        1. I seguenti prodotti derivanti dalle api sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli:

            a) il miele;

            b) la cera d'api;

            c) la pappa reale;

            d) la gelatina reale;

            e) il polline;

            f) la propoli;

            g) il veleno d'api;

            h) l'aceto di miele;

            i) l'idromele.

        2. Ai fini di cui alla presente legge si assumono le seguenti definizioni:

            a) arnia è il contenitore per api;

            b) arnia mobile è il contenitore per api e favi mobili;

            c) arnia rustica è il contenitore per api e favi fissi;

            d) aviario è l'insieme unitario di alveari.

Art. 3.

(Produttore apistico).

        1. Ai fini di cui alla presente legge è definito apicoltore chiunque detenga e conduca alveari e produttore apistico colui che esercita l'attività di apicoltore per fini economici.
        2. E' considerato coltivatore diretto il produttore apistico che raggiunge le trecentottanta ore lavorative annue. La conduzione di un alveare comporta il riconoscimento di una giornata lavorativa.


Art. 4.

(Salvaguardia dell'ape italiana).

        1. Al fine di proteggere le biodiversità e di evitare l'introduzione nel territorio nazionale di colonie di api con patrimonio genetico totalmente incompatibile con il nostro clima, con il rischio di importare patologie gravi ed in conformità all'esigenza di sicurezza ambientale, è vietata l'introduzione nel nostro Paese di api regine di razze straniere.
        2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un fondo per lo sviluppo di programmi organici di selezione apistica al fine di mantenere gli standard di razza dell'Apis Mellifera Ligustica S. in considerazione delle sue doti di mansuetudine, resistenza, produttività e adattamento ambientale.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse del fondo di cui al comma 2.


Art. 5.

(Comitati regionali).

        1. Le regioni istituiscono il comitato regionale per l'apicoltura composto pariteticamente da rappresentanti dalle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni degli apicoltori e del movimento delle cooperative operanti nel settore a livello regionale.
        2. Le regioni, in collaborazione con i comitati di cui al comma 1, elaborano piani di intervento per il settore apistico.
        3. I piani di intervento di cui al comma 2 sono finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

            a) crescita qualitativa e quantitativa dell'apicoltura;

            b) promozione dei prodotti dell'apicoltura sul territorio regionale, nazionale ed internazionale;

            c) diffusione di programmi di impollinazione agrari e forestali a mezzo delle api;

            d) mantenimento e sviluppo delle cultivar ed essenze nettarifere;

            e) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana denominata "Apis Mellifera Ligustica S." ed utilizzazione di api regine selezionate con provenienza da parchi di selezione.


Art. 6.

(Contributo agli apicoltori).

        1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, che detengono e conducono alveari, con lo scopo primario di sviluppare l'apicoltura, di difendere gli equilibri ambientali e di permettere l'importante ruolo dell'impollinazione, è concesso un contributo quantificato in base al numero degli alveari detenuti.
        2. Presso ogni regione e provincia autonoma sono istituiti sportelli ai quali i soggetti di cui al comma 1 possono presentare la domanda per l'ottenimento del contributo e la relativa autocertificazione, contenente i seguenti dati:

            a) generalità del soggetto detentore e conduttore di alveari;

            b) luogo di detenzione degli alveari;

            c) numero di alveari detenuti.

        3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approntano elenchi aggiornati dei soggetti che detengono e conducono gli alveari.
        4. In base agli elenchi di cui al comma 3, l'autorità delegata dalla regione e dalla provincia autonoma verifica mediante controlli la veridicità delle dichiarazioni riportate nella documentazione presentata dai soggetti di cui al comma 1, stendendo un verbale di certificazione, allegato alla documentazione.
        5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano al Ministero delle politiche agricole e forestali la documentazione di cui al comma 2 ed i verbali di accertamento di cui al comma 4, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
        6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana un decreto contenente:

            a) l'ammontare del contributo per ogni alveare;

            b) l'elenco dei soggetti che hanno diritto al contributo;

            c) le modalità di pagamento.

        7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art 7.

(Regolamento di attuazione).

        1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.


Art. 8.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.