Decreto di attuazione Reg.CE 797/04 Lettera di U.N.A.API. al Ministro Alemanno e agli Assessori Regionali Agricoltura
Novi Ligure, 26 settembre 2005
Egr. Signor Ministro
On. Gianni Alemanno
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali
Via XX Settembre, 20 - 00100 ROMA
Egregi Signori
Assessori all’Agricoltura delle Regioni e Province autonome
Loro sedi
Oggetto: Regolamento Ce 797/04 per il miglioramento della produzione e commercializzazione
dei prodotti apistici.
Mancanza di concertazione e gravi errori sostanziali, nonché formali, nella
predisposizione dello schema di decreto di attuazione del Reg. 797/04 CEE proposto
all’esame della Conferenza Stato Regioni
Egregio Signor Ministro
e Signori Assessori all’Agricoltura delle Regioni e Province Autonome
In merito al provvedimento in esame corre l’obbligo di premettere e sottolineare che il
Reg.797/04 prevede la sua attuazione tramite piani nazionali e pertanto non può essere svilito al
semplice collage dei programmi regionali, ma deve esprimere indirizzi e criteri di politica comune
per il comparto apistico. Tale regolamento, caso raro, prevede inoltre il necessario confronto e
coordinamento con le forme associate del settore.
Il documento, predisposto dagli uffici del M.i.p.a.f. per essere sottoposto a breve all’esame
della Conferenza Stato Regioni, non considera minimamente e disattende in toto sia le proposte
avanzate dalla parte più significativa dell’apicoltura nazionale, sia l’elaborazione cui era pervenuto
il gruppo di lavoro coordinato fra le regioni.
Il documento, a parte alcune gravi imprecisioni e lacune (come ad esempio: 1)
l’appesantimento delle procedure rendicontative con AGEA, 2) il non riuscire a risolvere la
problematica del non possibile recupero dell’IVA dai soggetti - Enti e Associazioni - che non sono
in regime d’impresa, 3) il confondere all’art. 5 punto 2 la non cofinanziabilità delle singole
iniziative che fruiscano di altre forme di finanziamenti con quella delle azioni, con conseguente ed
evidente rischio di invalidare tutte le azioni già attivate o attivabili che derivino da differenti
dispositivi normativi), non fa volutamente riferimento in modo adeguato a due aspetti essenziali:
• Parte significativa delle azioni (in particolare l’assistenza tecnica e la lotta sanitaria) previste
dal Reg 797/04 sono strettamente correlate tra loro e realizzate grazie alle forme associate apistiche
e agli enti specifici di settore, sia sul piano regionale che nazionale. Non considerare la funzione
interlocutrice specifica di tali soggetti, non definire ed indicare l’ambito, neppure con valore
esemplificativo, dei possibili criteri adottabili al fine della identificazione e riconoscimento delle
associazioni apistiche, limitarsi alla pedissequa elencazione di tutti coloro che partecipano, in modo
vario e indefinito, al programma esprime più che una incapacità, una scelta precisa. Le associazioni,
infatti, non sono semplici beneficiari, ma sono soprattutto i soggetti attuatori delle azioni e delle
politiche. La motivazione sottesa è, “stranamente”, che la formalizzazione di un qualche comune
indirizzo in tale ambito lederebbe le potestà regionali, quando invece la proposta cui s’era pervenuti
con largo consenso è assolutamente rispettosa delle specificità e prerogative delle regioni, caso mai
è invece il documento proposto dal M.i.p.a.f. ad essere, anche solo nell’elencazione delle tipologie e
delle percentuali di possibile attuazione delle azioni, vincolante in modo sostanziale rispetto
all’ambito discrezionale dei singoli sottoprogrammi. L’unica motivazione plausibile alla mancanza
di qualsiasi tipo di riferimento per il riconoscimento delle forme associate è la, praticamente
esplicita, volontà di non pervenire ad alcuna forma di armonizzazione e di coordinamento fra le
Regioni e di mantenere, invece e nel contempo, a livello nazionale la mano totalmente libera da
qualsiasi condizionamento, associativo o regionale che sia. Fingere di “riconoscere” chiunque al
fine di non essere tenuti a interloquire con nessuno.
• La legge cornice 313/04 definisce con chiarezza le diverse tipologie di apicoltore. Il decreto
proposto invece riprende unicamente la definizione generica di apicoltore, giungendo al punto di
non fare riferimento, sia nelle definizioni che in tutto il testo, alla definizione di imprenditore
apistico prevista dalla normativa nazionale. Le uniche motivazioni immaginabili per tale grave
omissione di riferimento alla normativa vigente, essenziale per la definizione della tipologia di
beneficiari in funzione delle azioni attivate, sono riconducibili alla volontà di non frapporre ostacoli
ad usi impropri delle risorse e la costanza politica di non pervenire, nella realizzazione del piano, a
nessun elemento di comune orientamento di politica nazionale apistica.
Rivolgiamo un accorato appello al Signor Ministro e agli Assessori affinché trovino modo di
riconsiderare il dispositivo in oggetto e a tal fine reiteriamo la proposta che:
1. si proceda con altro metodo di effettivo confronto e concertazione tra i vari soggetti:
M.i.p.a.f., Regioni e forme associate apistiche;
2. il documento sia modificato, almeno rispetto ai punti essenziali, su cui alleghiamo una
proposta e che vengano corretti quantomeno i più gravi errori di stesura.
Francesco Panella
Presidente U.N.A.API.