Decreto di attuazione Reg.CE 797/04 Lettera di U.N.A.API. al Ministro Alemanno e agli Assessori Regionali Agricoltura




Novi Ligure, 26 settembre 2005
Egr. Signor Ministro
On. Gianni Alemanno
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali
Via XX Settembre, 20 - 00100 ROMA
Egregi Signori
Assessori all’Agricoltura delle Regioni e Province autonome
Loro sedi

Oggetto: Regolamento Ce 797/04 per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti apistici. Mancanza di concertazione e gravi errori sostanziali, nonché formali, nella predisposizione dello schema di decreto di attuazione del Reg. 797/04 CEE proposto all’esame della Conferenza Stato Regioni

Egregio Signor Ministro e Signori Assessori all’Agricoltura delle Regioni e Province Autonome In merito al provvedimento in esame corre l’obbligo di premettere e sottolineare che il Reg.797/04 prevede la sua attuazione tramite piani nazionali e pertanto non può essere svilito al semplice collage dei programmi regionali, ma deve esprimere indirizzi e criteri di politica comune per il comparto apistico. Tale regolamento, caso raro, prevede inoltre il necessario confronto e coordinamento con le forme associate del settore.

Il documento, predisposto dagli uffici del M.i.p.a.f. per essere sottoposto a breve all’esame della Conferenza Stato Regioni, non considera minimamente e disattende in toto sia le proposte avanzate dalla parte più significativa dell’apicoltura nazionale, sia l’elaborazione cui era pervenuto il gruppo di lavoro coordinato fra le regioni.

Il documento, a parte alcune gravi imprecisioni e lacune (come ad esempio: 1) l’appesantimento delle procedure rendicontative con AGEA, 2) il non riuscire a risolvere la problematica del non possibile recupero dell’IVA dai soggetti - Enti e Associazioni - che non sono in regime d’impresa, 3) il confondere all’art. 5 punto 2 la non cofinanziabilità delle singole iniziative che fruiscano di altre forme di finanziamenti con quella delle azioni, con conseguente ed evidente rischio di invalidare tutte le azioni già attivate o attivabili che derivino da differenti dispositivi normativi), non fa volutamente riferimento in modo adeguato a due aspetti essenziali:

• Parte significativa delle azioni (in particolare l’assistenza tecnica e la lotta sanitaria) previste dal Reg 797/04 sono strettamente correlate tra loro e realizzate grazie alle forme associate apistiche e agli enti specifici di settore, sia sul piano regionale che nazionale. Non considerare la funzione interlocutrice specifica di tali soggetti, non definire ed indicare l’ambito, neppure con valore esemplificativo, dei possibili criteri adottabili al fine della identificazione e riconoscimento delle associazioni apistiche, limitarsi alla pedissequa elencazione di tutti coloro che partecipano, in modo vario e indefinito, al programma esprime più che una incapacità, una scelta precisa. Le associazioni, infatti, non sono semplici beneficiari, ma sono soprattutto i soggetti attuatori delle azioni e delle politiche. La motivazione sottesa è, “stranamente”, che la formalizzazione di un qualche comune indirizzo in tale ambito lederebbe le potestà regionali, quando invece la proposta cui s’era pervenuti con largo consenso è assolutamente rispettosa delle specificità e prerogative delle regioni, caso mai è invece il documento proposto dal M.i.p.a.f. ad essere, anche solo nell’elencazione delle tipologie e delle percentuali di possibile attuazione delle azioni, vincolante in modo sostanziale rispetto all’ambito discrezionale dei singoli sottoprogrammi. L’unica motivazione plausibile alla mancanza di qualsiasi tipo di riferimento per il riconoscimento delle forme associate è la, praticamente esplicita, volontà di non pervenire ad alcuna forma di armonizzazione e di coordinamento fra le Regioni e di mantenere, invece e nel contempo, a livello nazionale la mano totalmente libera da qualsiasi condizionamento, associativo o regionale che sia. Fingere di “riconoscere” chiunque al fine di non essere tenuti a interloquire con nessuno.

• La legge cornice 313/04 definisce con chiarezza le diverse tipologie di apicoltore. Il decreto proposto invece riprende unicamente la definizione generica di apicoltore, giungendo al punto di non fare riferimento, sia nelle definizioni che in tutto il testo, alla definizione di imprenditore apistico prevista dalla normativa nazionale. Le uniche motivazioni immaginabili per tale grave omissione di riferimento alla normativa vigente, essenziale per la definizione della tipologia di beneficiari in funzione delle azioni attivate, sono riconducibili alla volontà di non frapporre ostacoli ad usi impropri delle risorse e la costanza politica di non pervenire, nella realizzazione del piano, a nessun elemento di comune orientamento di politica nazionale apistica.

Rivolgiamo un accorato appello al Signor Ministro e agli Assessori affinché trovino modo di riconsiderare il dispositivo in oggetto e a tal fine reiteriamo la proposta che: 1. si proceda con altro metodo di effettivo confronto e concertazione tra i vari soggetti: M.i.p.a.f., Regioni e forme associate apistiche; 2. il documento sia modificato, almeno rispetto ai punti essenziali, su cui alleghiamo una proposta e che vengano corretti quantomeno i più gravi errori di stesura.
Francesco Panella
Presidente U.N.A.API.