ALLEGATO 3
Apicoltura (C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli e C. 3157 Catanoso)
TESTO UNIFICATO RISULTANTE DALL'ESAME IN
SEDE REFERENTE E ADOTTATO COME TESTO BASE Mercoledì 21 aprile 2004.
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività d'interesse nazionale utile per la
conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è
finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, in
riferimento soprattutto alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica
Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente
legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle
relative norme di attuazione.
Art. 2.
(Definizioni).
1. La conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», è considerata a tutti gli
effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata
necessariamente alla gestione del terreno.
2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale,
il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.
3. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore per api;
b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
c) apiario: un insieme unitario di alveari;
d) postazione: il sito di un apiario;
e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che
prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
4. L'uso della denominazione «apicoltura» è riservato esclusivamente alle aziende condotte
da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 1.
Art. 3.
(Apicoltore e imprenditore apistico).
1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135
del codice civile.
3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 a titolo
principale.
Art. 4.
(Disciplina dell'uso dei fitofarmaci).
1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto
della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui
all'articolo 5, individuano le limitazioni ed i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari
con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee,
ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.
Art. 5.
(Documento programmatico per il settore apistico).
1. Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del
Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, e successive
modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, il Ministro delle politiche agricole e
forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni
professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di
associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le
organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel
settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta,
anche utilizzando le risorse stanziate dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 11, un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il
coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti
materie:
a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità
ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20
dicembre 2001;
c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione
geografica protetta, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio,
del 14 luglio 1992, e successive modificazioni, nonché del miele prodotto secondo il
metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91, del
Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni;
d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della
stipula di accordi professionali;
e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d'intesa con le
organizzazioni apistiche;
f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;
g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti
antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree,
erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura;
h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da
organismi geneticamente modificati;
i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api;
l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;
m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere, in funzione della biodiversità;
n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta
contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;
o) potenziamento ed attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria,
comunitaria e nazionale;
p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;
q) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane
o svantaggiate;
r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e
dell'Apis mellifera sicula Montagano ed incentivazione dell'impiego di api regine italiane
con provenienza da centri di selezione genetica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi
contestualmente all'adozione del documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse statali tra le materie indicate al comma 1.
3. Il documento programmatico ha durata triennale e può essere aggiornato ogni anno con
le medesime procedure di cui al comma 1.
4. Al documento programmatico sono allegati:
a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei
produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli
apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da
ogni singola regione;
b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni, da
realizzare in forma cofinanziata.
Art. 6.
(Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività).
1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari
e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti
nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro il 31 dicembre dell'anno
di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni
nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in
misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda
per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai
sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari
dell'azienda sanitaria locale competente.
3. I trasgressori dell'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli
incentivi previsti per il settore.
Art. 7.
(Risorse nettarifere).
1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse
pubblico.
2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e
la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti princìpi:
a) il preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, siano in regola con le norme
del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
b) la conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 3 che impostano
abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad
altro titolo detenuti.
4. Ai fini di cui al presente articolo ed unicamente per finalità produttive e per esigenze di
ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la
distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo
di 200 metri.
Art. 8.
(Distanze minime per gli apiari).
1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente:
«Art. 896-bis. - (Distanze minime per gli apiari) - Gli apiari devono essere collocati a
non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai
confini di proprietà pubbliche o private.
Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario ed i luoghi
ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di
continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari
devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le
parti interessate.
Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare
una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione».
Art. 9.
(Riconoscimento del servizio di impollinazione).
1. L'attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività agricola per
connessione, ai sensi dell'articolo 2135, secondo comma, del codice civile.
2. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalle società in nome collettivo ed in
accomandita semplice, che esercitano l'attività di impollinazione, possono determinare il
reddito imponibile, relativamente a tale attività, applicando all'ammontare dei ricavi
conseguiti da tale attività il coefficiente di redditività del 25 per cento.
3. I soggetti di cui al comma 2 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al
medesimo comma. In tal caso l'opzione si esercita con le modalità stabilite dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni.
4. Sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di
sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api, con esonero
dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.
5. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia a decorrere dalla approvazione del
regime fiscale ivi previsto da parte della Commissione delle Comunità europee.
Art. 10.
(Sanzioni).
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge nonché a quelle dettate dalle
leggi regionali, le stesse regioni provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative,
fatta salva l'applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria di cui ai decreti
legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, e successive modificazioni, per le quali la
competenza resta affidata agli organi statali.
Art. 11.
(Copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, è autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.