Sul divieto di importazione del miele dalla Cina
Roma, 18 febbraio
Franz: Sul divieto di importazione del miele dalla Cina.
Il sottosegretario Antonio GUIDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato .
Daniele FRANZ (AN), replicando, nel dichiararsi soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, prende atto con
piacere dell'iniziativa assunta dal Governo italiano in sede europea. Fermo restando l'obbligo per gli Stati membri di
rispettare le normative comunitarie, sottolinea che le iniziative poste in essere per adeguarsi a tali normative devono essere
improntate a criteri di cautela, al fine di evitare gravi danni per l'industria dolciaria italiana.
ALLEGATO
Interrogazione 5-01441 Franz: Sul divieto di importazione del miele dalla Cina.
TESTO DELLA RISPOSTA
Si risponde all'atto parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le garanzie sanitarie per le importazioni da Paesi terzi di prodotti di origine animale desinati al consumo umano, sono
fissate dall'Unione Europea attraverso normative a cui tutti gli Stati membri sono tenuti ad adeguarsi.
Esse si basano, in via generale, su una «triade» di garanzie stabilite dalla Commissione europea:
1) riconoscimento del Paese terzo e inserimento dello stesso in un elenco comunitario, sulla base delle garanzie fornite in
materia di sanità animale e sanità pubblica, ivi compresa la realizzazione, da parte del Paese terzo, di un Piano Nazionale
per la ricerca dei residui che viene valutato ed approvato preventivamente dalla Commissione europea;
2) garanzie sanitarie relative al prodotto, attraverso la fissazione di un modello di certificato sanitario che dovrà essere
sottoscritto dalle competenti autorità del Paese terzo ed accompagnare tutte le partite importate nell'U.E.;
3) riconoscimento degli stabilimenti esportatori, ove previsto, e inserimento degli stessi in un elenco comunitario.
In particolare, la Decisione della Commissione di sospendere le importazioni dalla Cina di tutta una serie di prodotti di
origine animale, compreso il miele, è stata adottata a seguito di riscontri di positività per residui tossici in prodotti
importati da detto Paese.
Inoltre, un'ispezione effettuata in Cina da esperti della Comunità ha messo in evidenza gravi carenze, per quanto riguarda i
regolamenti di polizia veterinaria ed il sistema di controllo dei residui tossici negli animali vivi e nei prodotti di origine
animale.
Nel corso dell'ispezione sono emerse anche gravi inosservanze, da parte delle competenti Autorità cinesi, di numerose
garanzie che le stesse Autorità avevano fornito alla Commissione, in merito al controllo dei residui e delle sostanze che
possono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e degli animali.
La sospensione delle importazioni di prodotti di origine animale dalla Cina ha riguardato, in una prima fase, la quasi
totalità dei prodotti.
Successivamente, alla luce delle informazioni trasmesse dalle autorità cinesi, è stata autorizzata l'importazione delle
categorie di prodotti di origine animale per i quali sono stati approvati i piani nazionali di sorveglianza dei residui.
Alcuni di questi prodotti sono, oggi, di libera importazione in quanto non a rischio, altri invece possono essere importati
solo se sottoposti con esito favorevole a controlli analitici, ma tra questi ultimi, ad oggi, sulla base delle valutazioni fatte
dalla Commissione europea, non è stato inserito il miele.
Il Ministero della salute, tenendo conto delle problematiche illustrate nell'interrogazione in argomento, nel corso degli
ultimi Comitati Permanenti per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali svoltisi a Bruxelles, in cui è stata affrontata
la questione, ha suggerito eventuali soluzioni alternative ai divieti, che potessero consentire, nel rispetto delle garanzie
sanitarie, l'importazione del miele dalla Cina.
La Commissione europea e gli altri Stati membri non sono risultati, però, dello stesso avviso.
Infatti, è la Commissione europea che svolge il ruolo preminente nella valutazione delle garanzie sanitarie dei Paesi terzi da
cui poi scaturiscono, di volta in volta, le disposizioni sanitarie cautelari ritenute necessarie.
Gli Stati membri sono tenuti ad applicare tali disposizioni e non possono assumere misure unilaterali, soprattutto se meno
restrittive e questo con riguardo, in particolare, alle importazioni da Paesi terzi.
In effetti, oltre alle procedure di infrazione che possono essere attivate nei confronti di un Paese membro in caso di
inosservanza della normativa comunitaria, occorre anche considerare che i Posti d'Ispezione Frontaliera italiani non
svolgono i controlli solo per le merci destinate all'Italia, ma anche per tutte quelle introdotte nell'UE attraverso i confini
italiani, ma che sono destinate ad altri Paesi membri.