Nota UNAAPI sul regolamento 1221/97
OGGETTO: Nota su Modifica del regolamento (CE) n. 1221/97, del Consiglio.
Egregio dott. Simbolo
a seguito alla nota ministeriale n. M/722, del 8 marzo, relativa al nuovo regolamento 1221/97, riguardo alla inammissibilità del finanziamento dell’IVA si ritiene indispensabile che si eviti ogni possibile confusione e che si giunga ad un orientamento basato su quanto previsto dalla CE norma n. 7 del Reg. CE n. 1685/2000, relativo alle spese ammissibili in ambito di fondi strutturali (FEOGA, FSE, FESR).
"Norma n. 7. IVA e altre imposte e tasse
1. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal singolo destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.
2. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XIV della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio(1) sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del punto 1.
3. In nessun caso il cofinanziamento comunitario può superare la spesa ammissibile totale, IVA esclusa.
4. Le altre imposte, tasse o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la sicurezza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali non costituiscono una spesa ammissibile tranne quando sono effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal singolo destinatario."
Da sottolineare quindi che l’IVA può considerarsi spesa ammissibile solo nel caso in cui è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, escludendo dall’ammissibilità il caso del regime speciale IVA in agricoltura (dove l’IVA è comunque recuperata o compensata).
Resta invece ammissibile la spesa nel caso in cui la stessa non è in nessun modo recuperata, ed è questo il caso dell’IVA sostenuta da associazioni, istituti ed enti, beneficiari di finanziamenti a fronte di azioni svolte per fini istituzionali nell’ambito dei programmi relativi al reg CE 1221/97.
E’ inoltre da sottolineare che, come riportato nella versione francese del documento di lavoro trasmesso dalla Presidenza del Consiglio UE al Comitato speciale Agricoltura, all’art.5 si parla di programmi nazionali apistici elaborati in stretta collaborazione con "le organizzazioni rappresentative e le cooperative della filiera apistica", mentre invece nella "Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle azioni nel settore dell’apicoltura, presentate dalla Commissione" si parla di collaborazione con "le organizzazioni professionali e le cooperative del settore apicolo."L’attuale versione del reg. 1221/97, prevede invece programmi elaborati in collaborazione con le"organizzazioni rappresentative e le cooperative della filiera apistica.
Distinti saluti
Francesco Panella
Presidente U.N.A.API.