Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie agli esercenti laboratori di smielatura. Regione Piemonte

Nb.Si tratta di documenti ancora incompleti

La normativa igienico sanitaria in materia di produzione e vendita di alimenti prevede che l’esercizio di tutti gli impianti destinati alla produzione, preparazione,confezionamento e deposito all’ingrosso di sostanze alimentari sia subordinato al rilascio dell’autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della Legge 283/62, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione emanato con DPR 327/80.

Tale normativa si applica anche ai locali ed agli impianti destinati al deposito all’ingrosso, nonché alla produzione ed al confezionamento di miele, senza distinzioni in basealle dimensioni dei laboratori di smielatura né ai quantitativi prodotti o lavorati; sono escluse le attività produttive finalizzate all’autoconsumo.

E’ peraltro evidente che la produzione di miele si caratterizza per aspetti quali la stretta stagionalità, il limitato rischio microbiologico, una lavorazione con scarsa o nulla produzione di rifiuti solidi e liquidi. A ciò si aggiunge che nella maggior parte dei casi gli operatori di questo settore sono piccoli produttori che svolgono la loro attività in modo non prevalente.

Per questi motivi si ritiene possibile prevedere il rilascio di un’autorizzazione sanitaria temporanea in locali riconosciuti idonei ma destinati a tale lavorazione solo per un limitato periodo dell’anno, in modo da raggiungere i seguenti obiettivi:

Ø garantire la produzione igienica del miele da parte dei numerosi apicoltori non professionisti presenti sul territorio, senza gravarli di costi eccessivi per la realizzazione di impianti di smielatura appositi per un’attività di norma molto ridotta;

Ø permettere una adeguata vigilanza da parte del personale dei Servizi Veterinari su questa tipologia di attività;

Ø fornire adeguate garanzie al consumatore sull’origine e sulle condizioni di produzione del miele acquistato presso gli apicoltori.

Requisiti dei locali da autorizzare per l'attività di smielatura e confezionamento del miele

I locali da autorizzare per l'attività di smielatura e confezionamento del miele, siano essi utilizzati in forma temporanea o permanente, dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

Ø sufficiente aerazione ed illuminazione; nel caso in cui le dimensioni delle finestrature, tenuto conto della ruralità delle costruzioni, non siano sufficienti

ad assicurare una adeguata areazione ed illuminazione, devono essere previsti adeguati sistemi meccanici per il ricambio dell’aria e dispositivi di illuminazione artificiale;

Ø pareti facilmente lavabili fino ad un’altezza di 2 metri;

Ø pavimento impermeabile, lavabile e disinfettabile; la presenza di pozzetti di scarico delle acque reflue è da ritenersi non obbligatoria, in quanto le modalità previste per la pulizia dei locali non comportano solitamente la necessità di smaltire acque reflue;

Ø disponibilità, nelle vicinanze, di un lavabo con erogazione di acqua potabile calda e fredda, fornito di sapone liquido ed asciugamani a perdere;

Ø presenza di dispositivi atti ad evitare l’ingresso di animali indesiderati (insetti e roditori);

Ø disponibilità di un servizio igienico che non immetta direttamente nei locali di lavorazione.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

Ø durante le operazioni di smielatura e confezionamento non devono essere presenti mobili o altre strutture rivestite in stoffa o materiale comunque non lavabile e ricettacolo di polvere, ma solo mobili e strutture facilmente lavabili e disinfettabili, mantenute in perfette condizioni di pulizia;

Ø le attrezzature e gli utensili destinati alla smielatura ed al confezionamento del miele (disopercolatori, smielatori, maturatori, ecc.) devono essere in materiale idoneo allo scopo, possibilmente in acciaio inox;

Ø non devono essere presenti prodotti tossici quali detersivi o disinfettanti e prodotti che potrebbero comunque alterare o contaminare il miele.

Il miele confezionato, le confezioni vuote ed i melari devono essere depositati in locali facilmente pulibili e mantenuti in buone condizioni igieniche. A condizione che siano disponibili spazi sufficienti, il locale utilizzato per la smielatura ed il confezionamento potrà essere adibito anche al deposito del miele già confezionato e delle attrezzature, nonché all’attività di vendita.

Indipendentemente dal quantitativo di arnie e di miele ricavato, non si ritiene obbligatoria la presenza di locali distinti da destinarsi rispettivamente all’attività di smielatura, confezionamento e deposito. La necessità di tale separazione andrà valutata in base alle dimensioni dei locali, al numero di persone che vi lavorano, alla effettuazione delle lavorazioni in tempi diversi, circostanza quest’ultima che dovrà essere descritta in dettaglio nel piano di autocontrollo.

indicazioni operative per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie temporanee

Possono richiedere l’autorizzazione per laboratorio di smielatura e confezionamento ad attività temporanea gli apicoltori che rispondono ai seguenti requisiti:

Ø risultano essere proprietari di meno di 25 famiglie, con produzione annuale di miele non superiore a 1200 kg.

Ø commercializzano direttamente al consumatore esclusivamente il miele prodotto nei propri apiari;

Ø risultano regolarmente censiti ed in possesso del libretto sanitario aziendale previsto dalla legge regionale n° 20 del 30/8/98;

Ø utilizzano i locali autorizzati per un massimo annuale di 10 giorni (2 volte l’anno 2 giorni di smielatura e 3 giorni di confezionamento).

Modalità di presentazione della domanda

La domanda, in carta legale, deve essere presentata dall’apicoltore al Sindaco del Comune ove viene esercitata l’attività, utilizzando il modulo allegato 1.

Quest’ultimo contiene, oltre a quanto previsto dal primo comma dell’art. 26 del D.P.R. 327/80, l'impegno dell'apicoltore a comunicare annualmente, al momento della presentazione della denuncia di possesso degli alveari, le date presumibili di utilizzazione nonché a comunicare al Servizio di Medicina Veterinaria dell'ASL competente l'inizio della smielatura con almeno tre giorni di anticipo.

Alla domanda devono essere allegati:

Ø planimetria in scala 1:100, che includa il locale da utilizzare per le attività di smielatura e confezionamento, il locale di deposito del miele e delle attrezzature, i servizi igienici;

Ø relazione tecnica con descrizione sommaria dei locali e delle attrezzature, nonché indicazione relativa all’approvvigionamento idrico;

Ø fotocopia di eventuali altre denunce di possesso di alveari presentate presso altre ASL dall’interessato o da componenti della sua famiglia che intendono utilizzare lo stesso laboratorio; resta comunque invariato il limite produttivo globale di 25 famiglie con 1200 Kg di miele all’anno.

Modalità di rilascio dell'autorizzazione sanitaria

Il Servizio di Medicina Veterinaria dell'ASL effettua il sopralluogo per verificare l'idoneità del laboratorio ed esprime il parere per il rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione sanitaria, una volta rilasciata, non ha scadenza a condizione che il locale utilizzato per le operazioni di smielatura e confezionamento rimanga lo stesso nel corso degli anni e non subisca modifiche strutturali che riguardino i requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione.

Qualora, negli anni successivi, dovessero intervenire modifiche sostanziali alla situazione strutturale che ha dato origine all'autorizzazione sanitaria, l'interessato dovrà presentare una nuova domanda di autorizzazione.

Adempimenti dell’apicoltore

Ø Negli anni successivi a quello di rilascio dell'autorizzazione l’apicoltore deve comunicare all'ASL competente, al momento della presentazione della denuncia di possesso degli alveari le date presumibili in cui intende utilizzare il laboratorio e dichiarare di non aver apportato modifiche sostanziali al locale e alle strutture per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

Ø Almeno tre giorni prima di iniziare la smielatura l’apicoltore deve darne comunicazione al Servizio Veterinario competente; a tal fine potrà essere utilizzato l’allegato 3.

Ø Il miele deve essere depositato in maturatori chiusi con coperchio che possono essere trasportati in un apposito locale pulito in attesa del confezionamento.

Ø Il miele confezionato deve essere etichettato ai sensi della normativa vigente (vedi oltre).

Ø Il prodotto confezionato deve essere depositato in un locale idoneo.

Ø L’apicoltore deve consentire agli incaricati del Servizio Veterinario della ASL competente di effettuare tutti i controlli igienico-sanitari che ritengono opportuni.

Adempimenti del Servizio veterinario

Il personale del Servizio Veterinario dell’ASL competente dovrà:

Ø effettuare il sopralluogo per verificare l’idoneità del laboratorio e dei locali annessi, esprimendo il previsto parere per il rilascio dell’autorizzazione;

Ø effettuare gli opportuni controlli per accertare che il locale autorizzato mantenga nel tempo le caratteristiche di idoneità, che non venga utilizzato per periodi più lunghi di quanto concesso, che le attrezzature e gli utensili siano conservati ed utilizzati in modo idoneo;

Ø eseguire prelievi a sondaggio sul prodotto confezionato per escludere la presenza di residui indesiderati secondo le indicazioni contenute nei piani regionali di controllo.

Etichettatura del miele

1. Il miele destinato al consumatore deve essere confezionato in contenitori chiusi recanti le seguenti indicazioni:

a) la denominazione "miele";

b) la quantità netta o nominale;

c) nome o ragione sociale e sede del produttore o confezionatore o un venditore stabilito nella CE;

d) la dicitura di identificazione del lotto.

2. La denominazione di vendita può essere completata da:

a) un'indicazione inerente all'origine vegetale o floreale, millefiori compreso, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico chimiche e microscopiche;

b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata.

Tali indicazioni andranno comunque aggiornate in rapporto alle modifiche normative sul confezionamento e sull’etichettatura del miele.

Autocontrollo ed applicazione del D. Lgs 155/97

Secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Sanità 7.8.98 n. 11, le operazioni di smielatura, purificazione e confezionamento sono soggette all'applicazione del D. L.vo n. 155/1997. Fa eccezione l'operazione di smielatura che, qualora venga effettuata dall'apicoltore e non comporti operazioni di purificazione e confezionamento, rientra nella produzione primaria.

Per quanto riguarda le linee guida relative alla predisposizione dei piani di autocontrollo, si fa riferimento alla Direttiva regionale 1/97 ed alla successiva circolare n. 8732/27 del 7 agosto 1998; relativamente al controllo dei residui, è necessario inoltre tenere conto di quanto previsto dal D. Lgs 336/99 (art. 14) e dalla relativa circolare applicativa del Ministero della Salute n. 14/2000.

IL DIRETTORE

Mario Valpreda

Allegati

All. 1: modulo per richiesta autorizzazione sanitaria temporanea all’attività di smielatura

All. 2: attività di smielatura: facsimile per rilascio autorizzazione sanitaria temporanea

All 3: facsimile comunicazione inizio attività di smielatura