Romano Prodi
Presidente della Commissione Europea
Bruxelles 01-02-2000
SG(99) D/97918
La ringrazio della "lettera aperta" del 21 ottobre 1999 relativa al miele. Per quanto riguarda le questioni da Lei sollevate, Le espongo i miei commenti.
Innanzi tutto, condivido il Suo punto di vista sul carattere specifico del miele, sul suo valore e sulla necessità di promuoverne la qualità. Due regolamenti del Consiglio - il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alle denominazioni d'origine protette (DOP) e alle indicazioni geografiche protette (IGP) e il regolamento n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari - hanno stabilito le condizioni atte a valorizzare un gran numero di prodotti agricoli e di derrate alimentari. Al momento attuale, tredici denominazioni di origine relative al miele trasmesse da cinque Stati membri hanno ottenuto la protezione a livello comunitario.
Sono lieto di informarLa che la prima domanda di registrazione concernente un'attestazione di specificità finora trasmessa dalle autorità italiane, relative al "Miele Vergine Integrale", è stata debitamente completata. La domanda sarà prossimamente pubblicata sulla GUCE, serie C, per consentire eventuali dichiarazioni di opposizione, conformemente al regolamento (CEE) n. 2082/92.
La proposta attualmente all'esame del Consiglio, cui Lei fa riferimento, modifica la direttiva 74/409/CEE relativa al miele e si propone soprattutto di semplificare le disposizioni legislative esistenti. La proposta fa seguito alla richiesta formulata dai Capi di Stato e di governo nel 1992, di semplificare la legislazione europea e di concentrarla sugli aspetti concernenti la tutela della salute pubblica, il controllo, le informazioni al consumatore e le transazioni commerciali leali.
Obiettivo della proposta è pertanto di stabilire condizioni indispensabili per il buon funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo che i prodotti soddisfino ai necessari criteri di salubrità e a taluni criteri fondamentali di qualità.
Per quanto riguarda l'origine dei mieli, la Commissione ha accolto l'emendamento presentato al Parlamento europeo, che consentirà, una volta adottata la direttiva, di imporre l'indicazione di origine qualora il miele provenga da un paese terzo. La questione dell'origine per quanto riguarda le miscele di miele resta aperta e potrà essere esaminata nel corso dei dibattiti in seno al Consiglio.
Per quanto riguarda l'individuazione del prodotto, i servizi della Commissione hanno richiesto al Centro comune di ricerca di Ispra di elaborare metodi concernenti l'origine floreale e geografica del miele prodotto nell'Unione europea. In allegato Le trasmetto una copia della relazione concernente questa azione, ora completata. Qualora fosse necessario approfondire questo studio, tutte le organizzazioni europee dei produttori di miele dovrebbero necessariamente cooperare e fornire i campioni appropriati.
Il fatto che gli Stati membri possano stabilire standard di qualità più specifici per i mieli prodotti nei rispettivi territori è un aspetto di carattere normativo. Per tale motivo, spetta unicamente al produttore raggiungere un accordo sulle differenti caratteristiche si qualità da proteggere a livello nazionale o a livello europeo. I servizi della commissione incoraggiano le iniziative di coordinamento in tal senso da parte delle organizzazioni professionali europee.
Infine, per quanto concerne la Sua richiesta che la gestione della direttiva relativa al miele passi dalla DG "Impresa" (ex DG III) alla DG "Agricoltura" (ex DG VI), la questione è stata sottoposta all'esame di un comitato di esperti.
Voglia gradire, i miei distinti saluti.