PROGETTO DI REGOLAMENTO (CE) DELLA COMMISSIONE

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio

che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la
produzione e la commercializzazione del miele



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997 che stabilisce le regole generali di, applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele (GU n.. L173 dell'1.7.1997, pag. 1), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1221/97 prevede che le modalità di applicazione siano a adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che il regolamento (CE) n. 1221/97 ha stabilito regole generali al fine di migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione e che l'articolo 1 dello stesso regolamento prevede per gli Stati membri la possibilità di predisporre programmi nazionali; che è necessario stabilire gli elementi essenziali di tali programmi e i termini per la trasmissione alla commissione;

considerando che è necessario limitare la partecipazione comunitaria al finanziamento dei programmi nazionali tenendo conto della distribuzione del patrimonio apicolo comunitario;

considerando che gli stati membri devono effettuare controlli relativi all'applicazione del presente regolamento; che le misure di controllo devono essere comunicate alla Commissione;

considerando che le azioni contenute nei programmi operativi nazionali agli obiettivi 1, 5b e 6 sono escluse dal finanziamento previsto dal presente regolamento; che anche l'elenco di queste azioni deve essere trasmesso alla Commissione;

considerando che al fine di effettuare in modo uniforme lo studio di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1221/97 è opportuno stabilire criteri comuni per la sua realizzazione;

considerando che è opportuno stabilire regole per la fissazione del tasso di conversione agricolo da applicare al finanziamento dei programmi nazionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il programma di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio anteriormente al 30 settembre di ogni anno. Tuttavia, per il primo anno il termine è rinviato al 15 dicembre 1997.
Nel programma di cui all'articolo 1 del presente regolamento figurano in par colare:

Articolo 3
La partecipazione della Comunità al finanziamento dei programmi nazionali previsti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio è limitata per ogni Stato membro all'importo corrispondente alla sua parte di patrimonio apistico comunitario e incluso nell'allegato 1.
Tuttavia, se uno o più Stati membri non comunicano programmi nazionali nel termine previsto all'articolo 1, le quote degli altri Stati membri possono essere aumentate in proporzione alla parte, inutilizzata.

Articolo 4
1.Contemporaneamente al programma di cui,all'articolo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un fascicolo concernente i relativi controlli. Tali controlli sono intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti istituiti in virtù dei programmi nazionali presentati. I controlli devono essere effettuati a livello amministrativo e in loco.
2. Anteriormente alla data prevista all'articolo 1, gli stati membri trasmettono l'elenco delle azioni iscritte nei programmi operativi nazionali nell'ambito degli obiettivi 1,5b e 6.

Articolo 5
All'importo di cui all'articolo 3 si applica il tasso di conversione agricolo in vigore il l° settembre dell'anno di comunicazione del programma.

Articolo 6
Lo studio di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1221/97 concerne gli elementi figuranti nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.