Valle d'Aosta |
Legge |
|
Piemonte |
Legge |
|
Liguria |
Legge |
|
Lombardia |
Legge |
|
Veneto |
Legge |
|
Friuli Venezia Giulia |
Legge |
|
Provincia di Bolzano |
Legge |
|
Emilia Romagna |
Legge |
|
Toscana |
Legge |
|
Marche |
Legge |
|
Umbria |
Legge |
|
Lazio |
Legge |
|
Abruzzo |
Legge |
|
Molise |
Legge |
|
Puglia |
Legge |
|
Campania |
Legge |
|
Basilicata |
Legge |
|
Calabria |
Legge |
|
Sicilia |
Legge |
|
Sardegna |
Legge |
|
Valle d'Aosta |
|
Legge N. 56 DEL 24-08-1982ARTICOLO 14 Le distanze che debbono obbligatoriamente intercorrere fra impianti a favo mobile di stanza fissa nella Regione saranno fissate per le singole zone della Valle, su richiesta e proposta del Consorzio Apistico, con Decreto dell' Assessore regionale all' Agricoltura e Foreste. Parimenti con lo stesso Decreto e su richiesta e proposta del Consorzio Apistico e per ogni singola zona potrà essere determinata, tenuto conto della particolare posizione geografica, della flora, del clima e dell' apicoltura locali, la possibilità o meno di esercitare il nomadismo estivo ed, in caso positivo, il raggio entro cui, nei confronti degli impianti esistenti, chi eserciti l' apicoltura nomade non può trasportare i propri alveari, quale sia il numero complessivo dei medesimi. N. 78 DEL 27-10-1993 ARTICOLO 8 L' art. 14 della LR 24 agosto 1982 n. 56, è sostituito dal seguente articolo: 14 Gli apiari devono essere posti, per motivi di sicurezza diretti ad evitare inconvenienti alla circolazione o alle persone, ad almeno venti metri lineari in direzione anteriore di volo e cinque metri lineari in direzione laterale e posteriore: a) dal bordo delle strade comunali, regionali e statali, delle mulattiere e dei sentieri; b) dalle case di civile abitazione o da altri fabbricati in cui vi sia costante o saltuaria presenza di persone. Per quanto concerne i confini dai terreni, la distanza è fissata obbligatoriamente in metri lineari cinque. L' apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui ai commi 1 e 2 se interpone degli ostacoli quali muri, palizzate, siepi vive o morte, reti o altri ripari senza soluzione di continuità . Gli ostacoli di cui al comma 3 devono avere un' altezza di almeno due metri ed estendersi per almeno due metri oltre le estremità dello apiario in ambo i sensi >> |
Piemonte |
Legge N. 20 DEL 3-08-1998 ARTICOLO 11 (Norme di sicurezza) 1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque dai confini di proprietà pubbliche o private. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzioni di continuità , muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti fra le parti interessate. 2. Il rispetto delle distanze si applica: a) a partire dall'entrata in vigore della legge per gli apiari di nuovo impianto e dal momento del loro insediamento per gli apiari nomadi; b) entro un anno dall'entrata in vigore della legge per gli apiari stanziali. |
|
Liguria |
|
Legge N. 36 DEL 9-07-1984ARTICOLO 8Distanza degli apiari da edifici e da immobili Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri rispetto: a) agli edifici di civile abitazione; b) agli edifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività , anche temporaneamente; c) alle strade statali, provinciali e comunali, alle autostrade e alle ferrovie; d) ai confini di proprietà . L' apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l' apiario e gli immobili di cui al comma precedente sono interposti muri, siepi o altri ripari, senza soluzione di continuità . Tali ripari devono avere altezza di almeno due metri ed estendersi per almeno due metri oltre gli alveari posti all' estremità dell' apiario. Gli apicoltori possessori o detentori di alveari stanziali devono adeguarsi alle norme del presente articolo, immediatamente per i nuovi alveari ed entro un anno per gli alveari esistenti. Agli apicoltori possessori e detentori di alveari nomadi, le norme del presente articolo si applicano immediatamente. |
Veneto |
|
Legge N. 23 DEL 18-04-1994 ARTICOLO 9Gli alveari devono essere collocati a non meno di 5 metri da strade di pubblico transito ed 1 metro dai confini di proprietà . 6. L' apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui al comma 5 se sono interposti muri, siepi ed altri ripari, senza soluzione di continuità . Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 3 metri oltre gli alveari posti all' estremità . 7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; l' autorità sanitaria, ove si renda necessario, può procedere alla loro distruzione. |
Friuli Venezia Giulia |
|
Legge N. 16 DEL 29-03-1988 ARTICOLO 11 Disciplina delle distanze degli apiari e degli alveari 1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 metri nelle altre direzioni rispetto: a) alle strade di pubblico transito; b) ai confini di proprietà . 2. L' apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l' apiario e gli immobili di cui al comma 1, sono interposti muri, siepi e altri ripari, senza soluzione di continuità , che siano idonei ad impedire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 5 metri oltre gli alveari posti all' estremità dell' apiaro. 3. Sono comunque fatti salvi gli eventuali accordi intervenuti fra le parti interessate anche in difformità delle distanze sopra fissate. 4. Gli apicoltori o detentori di alveari devono adeguarsi alle norme del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli alveari esistenti e immediatamente per i nuovi apiari. |
Provincia di Bolzano |
|
Legge N. 1 DEL 29-06-1989ARTICOLO 3 Disciplina delle distanze degli apiari dai confini 1. In caso di nuova collocazione di apiari stanziali e di apiari dediti al nomadismo deve essere rispettata una distanza minima di 9 m dal confine (rispettivamente da edifici di abitazione e di posti di lavoro), all' uscita di volo delle api. 2. Una distanza inferiore a 9 m, sempre che non contrasti con disposizioni urbanistiche, è consentita se: a) ad una distanza di 5 m dall' uscita delle api è presente un impedimento al volo delle api dell' altezza non inferiore a 2 m e per una larghezza di 2 m ad ambedue le parti dell' apiario; b) se le porticine di volo di fronte ad aree non coltivate siano collocate ad un' altezza superiore di 3 m e non distino meno di 3 m dal confine di proprietà . 3. Gli apiari durante il nomadismo, a partire da sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, debbono essere collocati alle distanze previste dai commi 1 e 2. 4. Allorchè , a seguito di norme urbanistiche, le distanze di cui ai commi 1 e 2 degli apiari stanziati risultino inferiori alla norma, essi debbono essere spostati dietro rimborso delle spese da parte di chi ha causato lo spostamento. |
Toscana |
|
Legge N. 69 DEL 18-04-1995 ARTICOLO 12 Distanze minime 1. Ciascun alveare componente un apiario deve essere collocato a non meno di quindici metri nella direzione di sortita delle api e a non meno di dieci metri nelle altre direzioni rispetto: a) ai confini di proprietà ; b) agli edifici di civile abitazione; c) gli opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività anche se temporaneamente; d) alle strade di pubblico transito. 2. L' apicoltore non è tenuto al rispetto di tali distanze se tra l' apiario e gli immobili di cui al comma 1 sono interposti muri, siepi od altri ripari senza soluzione di continuità . 3. Tali ripari devono avere un' altezza di almeno due metri ed estendersi per altrettanto spazio oltre gli alveari posti all' estremità dell' apiario. 4. Ai trasgressori di applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 180.000. |
Umbria |
|
Legge N. 6 DEL 22-01-1986 ARTICOLO 9 (Distanze tra gli apiari). Gli apicoltori che esercitano la apicoltura in forma nomade devono osservare nella dislocazione del proprio apiario rispetto agli apiari stanziali e/ o nomadi già insediati, le distanze minime indicate nella tabella allegata alla presente legge. (Allegata A). La tabella di cui al primo comma del presente articolo può essere modificata dalla Giunta regionale sentita la Consulta apistica regionale di cui al presente art. 2. Tali distanze comunque non valgono per le postazioni di svernamento e per il periodo di assenza di fioritura. |
Lazio |
|
Legge N. 75 DEL 21-11-1988 ARTICOLO 7 Disciplina delle distanze degli apiari e degli alveari e della produzione di miele 1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri rispetto: a) ai confini di proprietà ; b) agli edifici di civile abitazione; c) agli opifici nei quali uno o più persone svolgono le proprie attività anche temporaneamente; ad a non meno di 40 metri rispetto alle autostrade, alle strade statali, provinciali e comunali, alle ferrovie. 2. L' apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l' apiario e gli immobili di cui al comma precedente sono interposti muri, siepi ed altri ripari, senza soluzioni di continuità . Tali ripari devono avere l' altezza di almeno due metri ed estendersi per almeno due metri oltre gli alveari posti all' estremità dell' apiario. 3. Per gli apiari nomadi le distanze di questi dagli alveari stanziali sono stabilite dalla Giunta regionale sentita al consulta apistica regionale, tenuto conto in particolare dell' intensità della flora nettarifera esistente nelle diverse parti del territorio e del periodo dell' anno interessato. 4. La Giunta regionale, sentita la consulta apistica regionale, determina le distanze fra gli alveari stanziali, con diritto prevalente per chi sia contemporaneamente proprietario del fondo e dell' apiario. |
Abruzzo |
|
Legge N. 3 DEL 8-01-1982 ARTICOLO 11 Distanze per gli alveari Tra gli apiari o gruppi di alveari fissi e tra i fissi ed i nomadi, nonchè tra i nomadi, devono intercorrere distanze superiori a due chilometri. In detto ambito non può essere collocato nessun apiario il cui numero di alveari, sommato a quelli già inseriti, risulti superiore a 50. |
Sicilia |
|
Legge N. 65 DEL 27-09-1995 ARTICOLO 6 Ubicazione degli apiari 1. Gli apiari sono collocati a non meno di 10 metri rispetto: a) agli edifici di civile abitazione; b) agli edifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività , anche temporaneamente; c) alle strade statali, provinciali e comunali, alle autostrade e alle ferrovie; d) ai confini di proprietà . 2. L' apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di rispetto per gli edifici ed i confini se tra l' apiario e gli immobili o i confini di cui al comma 1 sono interposti muri, siepi, o altri ripari, senza soluzione di continuità . Tali ripari devono avere un' altezza di almeno 2 metri ed estendersi per almeno 2 metri oltre gli alveari posti all' estremità dell' apiario. |