LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 7-11-1988
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Il Consiglio Regionale ha approvato. |
ARTICOLO 1 Il quarto comma dell' articolo 6 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 15 è abrogato. Il quarto comma dell' articolo 6 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 15 è abrogato. Il quarto comma dell' articolo 6 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 15 è abrogato. OMISSIS Il secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 15 viene così modificato: << La Regione attiverà un apposito laboratorio di assistenza e sperimentazione per l' apicoltura, del quale si avvarranno le USL per l' esercizio delle funzioni loro affidate dalla presente legge >>. Il quarto comma dell' articolo 6 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 15 è abrogato. OMISSIS L' articolo 14 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 15 è abrogato. |
ARTICOLO 2 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2o comma dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, addì 7 novembre 1988 |