LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 3-09-1984
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Il Consiglio Regionale ha approvato. |
ARTICOLO 1 Ai fini dell' incremento e della razionale utilizzazione delle risorse zootecniche minori, la Regione Calabria assume iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell' apicoltura per tutelare la razza << ligustica >> dell' Apis mellifica, per valorizzare la relativa produzione. Inoltre promuove ed attua studi, indagini e corsi di formazione sull' apicoltura ed adotta iniziative volte a diffondere le conoscenze biologiche e tecnologiche del settore. |
ARTICOLO 2 Per l' attuazione delle finalità di cui all' art. 1, la Regione può concedere all' impresa agricola contributi fino al 50% della somma riconosciuta ammissibile per l' impianto di nuovi alveari e per l' ampliamento di quelli esistenti nonchè per l' acquisto degli sciami, di macchine ed attrezzature per l' esercizio dell' attività apistica con esclusione di automezzi. Il contributo di cui al precedente comma può essere elevato al 60% per gli alveari posti oltre i 500 metri di altitudine (zone di montagna). La Regione, inoltre, al fine di agevolare l' apicoltura nomade e l' alimentazione degli alveari in periodi di particolare necessità , su parere della Commissione di cui al successivo artē 5, può concedere contributi sulle spese, documentate ed accertate dall' IPA di trasferimento degli alveari e di acquisto del melittosio in ragione del 30% e 50% rispettivamente. La Regione può concedere contributi fino alla copertura totale della spesa riconosciuta dall' IPA per l' eliminazione di alveari in conseguenza di provvedimenti adottati dalle autorità sanitarie. In questo caso, l' erogazione del contributo è vincolato e limitato all' avvenuta sostituzione delle famiglie allevate e già dichiarate infette e comunque previo rilascio della certificazione sanitaria attestante l' immunità delle principali malattie delle nuove. Nessun contributo può essere erogato qualora il danno sia da ascrivere al fatto di esporre o lasciare alla portata delle api: il miele, i favi ed il materiale di cui al comma terzo del seguente art. 3; come pure se si è tentato di alienare, rimuovere, e comunque occultare alveari, attrezzi, miele, cera e propoli di alveari infetti o sospetti di malattia infettiva e diffusibile. Ogni anno, la Commissione di cui al comma secondo del seguente art. 5 procede alla determinazione del valore degli alveari ai fini della concessione dei contributi di cui sopra. La Regione può concedere alle Associazioni di apicoltori riconosciute, contributi fino all' 80% delle spese sostenute e dimostrate per l' attività promozionale svolta a favore degli apicoltori, singoli o associati, sulla base di apposito programma da predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno da sottoporsi all' approvazione dell' Assessorato regionale all' Agricoltura sentita la Commissione di cui al seguente art. 5. Le istanze per ottenere i benefici regionali vanno presentate all' Assessorato competente con le modalità previste dalle leggi regionali in materia di miglioramenti fondiari. |
ARTICOLO 3 Possono beneficiare del contributo regionale gli apicoltori singoli o associati che gestiscono almeno 25 (venticinque) alveari. Le istanze presentate da società e cooperative appositamente costituite per gestire allevamenti sparsi hanno diritto di precedenza sia nell' istruttoria che nell' erogazione dei benefici previsti. E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di ogni tipo di denunciare alla Commissione Apistica Regionale, alle associazioni di apicoltori riconosciute ed all' autorità sanitaria locale le seguenti malattie infettive e diffusibili accertate o sospette: Acariosi, Peste americana, Peste europea, Nosemiasi, Varroasi delle api e della covata ed altre malattie diffusive, nonchè il numero delle famiglie di api possedute specificando se trattasi di allevamenti nomadi o stanziali. Gli apicoltori che omettano di ottemperare all' obbligo della denuncia di cui al comma precedente, non possono beneficiare degli aiuti regionali. L' Assessorato all' Agricoltura dispone controlli ed ispezioni nelle aziende apistiche avvalendosi degli esperti componenti della Commissione di cui al successivo art. 5. |
ARTICOLO 4 Per assicurare un organico sviluppo dell' apicoltura, la Regione favorisce e promuove la costituzione di Associazioni di apicoltori. Il riconoscimento regionale è subordinato all' accertamento dei requisiti di cui al Regolamento CEE nē 1360/ 78 e n. 2083/ 80, nonchè della Legge 20 ottobre 1978, n. 674 e della Legge regionale n. 13 del 19 novembre 1982. |
ARTICOLO 5. Per facilitare il coordinamento ed il controllo dell' apicoltura è costituita la Commissione Apistica Regionale, composta da: - l' Assessore regionale all' Agricoltura o da un suo delegato che la presiede; - un rappresentante dell' Associazione apistica regionale riconosciuta o in mancanza da un rappresentante delle Associazioni degli apicoltori riconosciute dalla Regione; - un rappresentante dell' Assessorato regionale alla Sanità ; - un medico veterinario designato dagli Ordini Provinciali dei Medici veterinari della Calabria; - un dottore agronomo designato dalla federazione regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Calabria; - un delegato speciale per le malattie delle piante designato dall' Assessorato. I componenti restano in carica per tre anni. La Commissione Apistica ha sede presso l' Assessorato Regionale all' Agricoltura ed è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al ramo. La Commissione esprime pareri e proposte circa indagini, studi e iniziative per lo sviluppo del settore e per l' attuazione degli interventi sanitari a tutela dell' apicoltura, nonchè per la diffusione delle norme tecniche di profilassi contro le malattie, promuovendo sistematici controlli sanitari sugli impianti apistici. La Commissione esercita le sue funzioni anche nelle more della costituzione e del riconoscimento delle Associazioni di apicoltori. |
ARTICOLO 6 Allo scopo di assicurare l' attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento fitosanitario alle piante legnose ed erbacee ad impollinazione entomofila dall' inizio della fioritura e sino alla completa caduta dei petali. In caso di infezione o infestazione parassitarie di particolare gravità e vastità , accertate dall' Osservatorio per le malattie delle piante, possono effettuarsi trattamenti con prodotti selettivi anche durante il periodo di fioritura con l' obbligo di avviso agli apicoltori. La vendita di api vive e di covata devono essere accompagnate da un certificato di sanità , rilasciato dalle competenti autorità sanitarie. |
ARTICOLO 7 All' onere derivante dalla presente legge, valutato per l' anno 1984 in lire 300 milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 << Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l' approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1) >> dello stato di previsione della spesa di bilancio per l' anno 1984. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell' esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 5123205 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l' anno 1984 con la denominazione << Sviluppo dell' apicoltura >> e lo stanziamento in termini di competenza di cassa, di lire 300 milioni. Per gli anni successivi la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata per ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l' apposita legge finanziaria che l' accompagna. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 3 settembre 1984 |