LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 9-07-1984
REGIONE LIGURIA

Norme per la tutela e l' incremento della apicoltura
e degli allevamenti minori.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 31
del 1 agosto 1984

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge regionale:

 

TITOLO I
FINALITA' E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 Finalità della legge La Regione Liguria emana la presente legge per favorire lo sviluppo, la tutela e la riqualificazione dell' apicoltura nonchè la promozione di allevamenti di altra fauna minore.

 

ARTICOLO 2 Definizioni Ai fini della presente legge si considera: a) << apicoltore >> chiunque allevi le api sia come attività principale sia come attività secondaria; b) << alveare >> l' arnia contenente più di un favo e la famiglia di api; c) << apiario >> uno o più alveari collocati in una postazione costituenti un insieme unitario; d) << alveare stanziale >> l' alveare che non viene spostato nel corso dell' anno; e) << alveare nomade >> l' alveare che viene spostato una o più volte nel corso dell' anno; f) << prodotti minori >> dell' allevamento delle api quei prodotti che, pur con minore rilevanza rispetto al miele, vanno ad incrementare il bilancio dell' azienda apicola.

 

 

TITOLO II
SVILUPPO E TUTELA DELL' APICOLTURA

ARTICOLO 3Comitato consultivo regionale per l' apicoltura. Composizione E' costituito il Comitato consultivo regionale per l' apicoltura composto da: a) l' assessore regionale incaricato o un suo delegato che lo presiede; b) un dipendente tecnico del Settore agricoltura e foreste; c) il responsabile del servizio veterinario regionale; d) un rappresentate per ognuna delle associazioni e cooperative di apicoltori composte da un minimo di 50 partecipanti e un rappresentante per ognuna delle Unioni di Associazioni di produttori di miele riconosciute ai sensi della legge regionale 10 giugno 1983 n. 23; e) un tecnico apistico scelto dalla Giunta regionale tra professori e ricercatori di istituti universitari di apicoltura; f) un tecnico apistico designato dall' istituto zooprofilattico interregionale del Piemonte, della Liguria e della Valle d' Aosta; g) un rappresentante di ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in sede nazionale. Le associazioni e cooperative di apicoltori di cui alla lettera d) del presente articolo sono tenute a comunicare al Presidente della Giunta regionale l' avvenuta costituzione delle associazioni e delle cooperative medesime. Hanno diritto di partecipare al comitato le associazioni e le cooperative che abbiano comunicato l' avvenuta costituzione entro la data di costituzione del Comitato stesso. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Ai componenti del Comitato sono corrisposti le indennità e i rimborsi spese previsti dagli articoli 2 e 5 della legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 << Disciplina indennità e rimborso spese a componenti commissioni, comitati e collegi operanti presso la Regione >>. Per i componenti del Comitato che siano dipendenti regionali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

 

ARTICOLO 4 Compiti del Comitato consultivo regionale Il Comitato consultivo regionale per l' apicoltura propone alla Giunta regionale iniziative e interventi utili a perseguire le finalità della presente legge ed esprime i pareri che gli sono richiesti dalla Giunta stessa, in particolare in ordine: a) ai programmi di intervento di cui all' articolo 5; b) alle distanze degli apiari tra di loro; c) ai contributi di cui alle lettere f), g) e h) dell' articolo 5; d) alle attività di formazione e di aggiornamento professionale; e) ai programmi di studio, sviluppo, sostegno e tutela del settore.

 

ARTICOLO 5. Programma degli interventi La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per l' apicoltura, propone annualmente al Consiglio regionale che l' approva, il programma degli interventi per la tutela e lo sviluppo dell' apicoltura, contenente in particolare le seguenti iniziative: a) impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari ivi compresa la conversione di bugni villici; b) sostituzione di alveari eliminati a seguito di provvedimenti dell' autorità sanitaria; c) acquisto di macchinari e attrezzature per l' esercizio di attività apistiche, con l' esclusione degli automezzi; d) acquisto di macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell' apicoltura; e) allevamento di api regine selezionate; f) organizzazione di convegni e di seminari per attività straordinarie di formazione e di aggiornamento professionale; g) programmi straordinari di assistenza tecnica agli apicoltori e propaganda dei prodotti apistici; h) organizzazione di interventi straordinari di profilassi e risanamento degli alveari.

 

ARTICOLO 6 Concessione di contributi Per la realizzazione del piano degli interventi previsto all' articolo 5 vengono concessi contributi nei limiti della disponibilità di bilancio. Quelli relativi alle lettere a), b), c), d), e), sono assegnati dagli enti delegati di cui all' articolo 18; quelli relativi alle lettere f), g), h), sono assegnati dalla Giunta regionale sentito il Comitato consultivo per l' apicoltura. La concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell' articolo 5 è subordinata alla presentazione della documentazione comprovante l' avvenuta distruzione dell' alveare infetto.

 

ARTICOLO 7 Beneficiari Possono beneficiare dei contributi per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell' articolo 5 gli apicoltori singoli o associati o riuniti in cooperativa che esercitano la loro attività nel territorio regionale purché in regola con le denunce previste all' articolo 10. Per tali interventi possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, con priorità agli apicoltori che siano coltivatori diretti ed alle cooperative costituite in prevalenza da coltivatori diretti. Possono beneficiare dei contributi per gli interventi di cui alle lettere f), g), h) le associazioni di produttori di miele e le loro unioni riconosciute ai sensi della legge regionale 10 giugno 1983 n. 23. Per tali interventi possono essere concessi contributi fino ad un massimo dell' 80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

 

 

TITOLO III
DISCIPLINA DELLE DISTANZE
DEGLI APIARI E DEGLI ALVEARI

ARTICOLO 8Distanza degli apiari da edifici e da immobili Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri rispetto: a) agli edifici di civile abitazione; b) agli edifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività , anche temporaneamente; c) alle strade statali, provinciali e comunali, alle autostrade e alle ferrovie; d) ai confini di proprietà . L' apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l' apiario e gli immobili di cui al comma precedente sono interposti muri, siepi o altri ripari, senza soluzione di continuità . Tali ripari devono avere altezza di almeno due metri ed estendersi per almeno due metri oltre gli alveari posti all' estremità dell' apiario. Gli apicoltori possessori o detentori di alveari stanziali devono adeguarsi alle norme del presente articolo, immediatamente per i nuovi alveari ed entro un anno per gli alveari esistenti. Agli apicoltori possessori e detentori di alveari nomadi, le norme del presente articolo si applicano immediatamente.

 

ARTICOLO 9 Distanze degli apiari nomadi Le distanze degli apiari nomadi tra loro e dagli alveari stanziali sono stabilite dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il Comitato consultivo regionale per l' apicoltura, tenuto conto in particolare dell' intensità della flora nettarifera esistente nelle diverse parti del territorio e del periodo dell' anno interessato.

 

 

TITOLO IV
DISCIPLINA IGIENICO - SANITARIA
DELL' APICOLTURA

ARTICOLO 10 Denuncia degli alveari I possessori o detentori di apiari di qualunque tipo devono farne denuncia entro il 30 novembre di ogni anno all' Unità sanitaria locale e all' ente delegato di cui all' articolo 18 competenti per territorio. Per gli alveari nomadi la denuncia deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno anche all' Unità sanitaria locale e all' ente delegato nel cui territorio gli alveari vengono trasferiti e deve essere corredata dal certificato sanitario rilasciato da non oltre trenta giorni, attestante sia la sanità degli alveari trasportati che la provvidenza da zona non infetta. Copia della predetta certificazione sanitaria deve essere sempre conservata dall' interessato durante i trasferimenti. La mancata denuncia di cui ai commi precedenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 19, l' esclusione dai benefici previsti dalla presente legge. Gli enti competenti a ricevere la denuncia rilasciano ricevuta della stessa e l' ente delegato attribuisce ad ogni apiario un numero progressivo che deve essere inscritto in un apposito cartello conforme a modello predisposto dai competenti uffici regionali, rilasciato al momento della denuncia, da esporsi presso l' apiario. Entro il 30 gennaio di ogni anno gli eni delegati comunicano l' elenco degli apicoltori al servizio veterinario dell' Unità sanitaria locale competente.

 

ARTICOLO 11 Denuncia malattie delle api Ai sensi dell' articolo 2 del regolamento di polizia veterinaria approvato con dPR 8 febbraio 1954 n. 320, è fatto obbligo a chiunque detenga alveari di qualunque tipo di denunciare al Sindaco, all' Unità sanitaria locale e all' ente delegato di cui all' articolo 18 competenti per territorio le malattie, accertate o sospette, indicate dai competenti organi statali ai sensi dell' articolo 6, lettera u) della legge 23 dicembre 1978 n. 833. L' Unità sanitaria locale provvede gratuitamente agli interventi diagnostici e propone al Sindaco l' adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 154 e seguenti del regolamento indicato al primo comma, ai fini della estinzione dei focolai infetti. Copia del provvedimento del Sindaco sarà inviata a cura dell' Unità sanitaria locale alla Comunità montana, o Consorzio di Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura e agli interessati. Qualora l' intervento di risanamento comporti la distruzione dell' alveare e delle attrezzature ad esso connesse, l' apicoltore può usufruire degli interventi di cui all' articolo 5, lettera b). Al fine di evitare la diffusione di malattie infettive e infestive delle api, possono essere adottati provvedimenti, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo, anche nei confronti delle famiglie di api ricoverate in cavità naturali.

 

ARTICOLO 12Cessione di alveari e di api La cessione a qualsiasi titolo di alveari e di api deve avvenire previa certificazione rilasciata dall' organo sanitario competente nel territorio da cui provengono le api, attestante che le api cedute e l' apiario di provenienza non presentano, alla data del rilascio, alcun sintomo di malattia infettiva e infestiva di cui all' articolo 11, primo comma della presente legge.

 

ARTICOLO 13Bugni villici Al fine di permettere il periodico controllo sanitario delle famiglie di api è vietato l' uso di bugni villici o similari a favo fisso che devono essere eliminati entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge. Per l' impianto di alveari in sostituzione di altrettanti bugni villici effettuato entro il termine di cui al comma precedente, i possessori degli stessi sono equiparati ai coltivatori diretti ai fini della priorità nella concessione del contributo.

 

ARTICOLO 14 Trattamenti antiparassitari Con provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge saranno dettate norme per disciplinare le modalità delle tecniche fitosanitarie, in modo che le stesse non rechino danno alle popolazioni entomofile ed alle api.

 

ARTICOLO 15 Competenze per la tutela igienico - sanitaria dell' apicoltura La tutela igienico - sanitaria degli apiari e la igiene e sanità del miele, dei prodotti minori e dei rispettivi derivati e la relativa vigilanza è esercitata dalle Unità sanitarie locali in conformità alla legge regionale 1º luglio 1981 n. 25 ed agli articoli della presente legge.

 

ARTICOLO 16 Vendita dei prodotti La vendita dei prodotti dell' apicoltura, ove effettuata direttamente dagli apicoltori singoli ed associati, è regolata dalle norme vigenti nei riguardi dei produttori agricoli.

 

 

TITOLO V
ALLEVAMENTI DI FAUNA MINORE

ARTICOLO 17Elicicoltura e lombricoltura Al fine di favorire l' incremento della redditività dell' agricoltura, la Regione promuove lo sviluppo e l' incremento dell' elicicoltura e della lombricoltura. A tal fine, nei limiti delle disponibilità di bilancio, possono essere concessi ai coltivatori diretti singoli, associati o riuniti in cooperativa contributi per l' acquisto e la costruzione delle relative attrezzature e strutture di allevamento, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

 

 

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18 Deleghe Ai fini della presente legge, le Comunità montane ed i Consorzi di Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura sono delegati, per i territori di rispettiva competenza: a) a concedere i contributi per attuare gli interventi di cui all' articolo 5, lettere a), b), c), d), e) stabilendo anche l' ammontare delle spese ritenute ammissibili; b) a ricevere la denuncia di cui all' articolo 10, ad attribuire il numero progressivo, a comunicare l' elenco degli apicoltori di cui al quarto e quinto comma dello stesso articolo 10; c) a vigilare sull' applicazione delle norme contenute negli articoli 8, 9 e 10; d) a concedere i contributi di cui all' articolo 6. Per l' esercizio delle funzioni delegate si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni.

 

ARTICOLO 19Sanzioni Per la violazione delle norme della presente legge sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 4.000 a lire 20.000 ad alveare, per il mancato rispetto delle distanze di cui agli articoli 8 e 9; b) da lire 4.000 a lire 20.000 ad alveare, per omessa esposizione del cartello con il numero progressivo attribuito all' apiario di cui all' articolo 10, quarto comma; c) da lire 7.000 a lire 35.000 ad alveare, per omessa o non veritiera denuncia di cui all' articolo 10, primo comma e per mancata esibizione della certificazione sanitaria di cui allo stesso articolo 10, secondo comma; d) da lire 10.000 a lire 50.000 ad alveare riconosciuto infetto, per omessa denuncia di malattia di cui all' articolo 11; e) da lire 15.000 a lire 75.000 ad alveare, per omessa presentazione del certificato sanitario di cui all' articolo 12; f) da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni bugno villico non eliminato, ai sensi dell' articolo 13; g) da lire 20.000 a lire 200.000 per violazione dei divieti di cui all' articolo 154 del dPR 8 febbraio 1954 n. 320.

 

ARTICOLO 20Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie Le funzioni relative all' accertamento e all' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 19 sono delegate alle Comunità montane ed ai Consorzi di Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura che vi provvedono ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45. Per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c) dell' articolo 19 provvedono i competenti enti delegati e le Unità sanitarie locali a seconda che la violazione sia stata accertata da soggetti incaricati dipendenti dagli uni o dagli altri enti. Per l' accertamento e l' applicazione delle restanti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall' articolo 19 provvedono le Unità sanitarie locali ai sensi della legge regionale 14 aprile 1983 n. 11.

 

ARTICOLO 21Norma finanziaria Agli oneri derivanti dall' attuazione degli articoli 5 e 17 della presente legge, si provvede mediante utilizzo di quota pari a lire 300.000.000 in termini di competenza del << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1983 e corrispondente istituzione, ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984, dei seguenti capitoli: Agli oneri derivanti dall' attuazione degli articoli 5 e 17 della presente legge, si provvede mediante utilizzo di quota pari a lire 300.000.000 in termini di competenza del << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1983 e corrispondente istituzione, ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984, dei seguenti capitoli: - 6605 << Contributi agli apicoltori singoli o associati ed alle Associazioni di Produttori di miele e loro unioni per l' incremento dell' apicoltura >> con lo stanziamento di lire 270.000.000 in termini di competenza; OMISSIS Agli oneri per gli esercizi successivi si potrà provvedere con legge di bilancio. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 3, sesto comma, della presente legge, si provvede con gli stanziamenti del cap. 0495 << Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali >> che presenta sufficiente disponibilità . Agli oneri derivanti dall' attuazione degli articoli 5 e 17 della presente legge, si provvede mediante utilizzo di quota pari a lire 300.000.000 in termini di competenza del << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1983 e corrispondente istituzione, ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984, dei seguenti capitoli: OMISSIS - 6607 << Contributi ai coltivatori diretti singoli od associati per l' acquisto e la costituzione di attrezzature e strutture per l' incremento della elicicoltura e della lombricoltura >> con lo stanziamento di lire 30.000.000 in termini di competenza. Agli oneri per gli esercizi successivi si potrà provvedere con legge di bilancio. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 3, sesto comma, della presente legge, si provvede con gli stanziamenti del cap. 0495 << Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali >> che presenta sufficiente disponibilità . Agli oneri per gli esercizi successivi si potrà provvedere con legge di bilancio. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 3, sesto comma, della presente legge, si provvede con gli stanziamenti del cap. 0495 << Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali >> che presenta sufficiente disponibilità . La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 9 luglio 1984