LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 26-03-1987
REGIONE LIGURIA

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale
9 luglio 1984, n. 36 << Norme per la
tutela e l' incremento della apicoltura e degli
allevamenti minori >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 16
del 22 aprile 1987

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1 1. Il quarto comma dell' articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 36 è sostituito dai seguenti: << I contributi per gli interventi di cui alla lettera h) possono essere concessi anche alle associazioni e cooperative tra apicoltori costituite con un numero minimo di cinquanta partecipanti e non meno di cento apiari posti in territorio regionale e risultanti in regola con la denuncia prevista dal primo comma dell' articolo 10. Le domande devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno con allegati i programmi di intervento ed il nulla osta rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali nel cui territorio sono situati gli apiari da trattare. Ai fini del conteggio dei partecipanti e degli apiari l' apicoltore non potrà figurare in più di una associazione o cooperativa nell' ambito della regione. Per gli interventi di cui alle lettere f), g) e h) possono essere concessi contributi fino ad un massimo dell' 80 per cento della spesa ritenuta ammissibile >>.

 

ARTICOLO 21. All' articolo 19, primo comma, della legge regionale 9 luglio 1984, n. 36, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera: << h) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per violazione delle norme emanate in attuazione dell' articolo 14 >>.

 

ARTICOLO 3 1. Il secondo comma dell' articolo 20 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 36 è sostituito dal seguente: << Per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle lettere c) ed h) dell' articolo 19 provvedono i competenti enti delegati, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, o le Unità sanitarie locali, ai sensi della legge regionale 14 aprile 1983 n. 11, se la violazione sia stata accertata da soggetti dipendenti di queste ultime >>.

 

ARTICOLO 4 1. La lettera d) del primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 36, è così sostituita: << d) al confine di proprietà prospiciente l' uscita di volo delle api >>.

 

ARTICOLO 5.1. Per l' anno 1987 le domande per ottenere i contributi di cui alla lettera h) dell' articolo 5 della legge regionale 9 luglio 1984 nš 36 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 26 marzo 1987