LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 7-09-1987
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IL CONSIGLIO REGIONALE |
ARTICOLO UNICO 1. Il primo comma dell' art. 6 della LR 28 giugno 1983, n. 54 concernente << Norme per l' incremento e la tutela dell' apicoltura >> è così sostituito: << 1. E' fatto divieto di effettuare trattamenti insetticidi e acaridi: a) sulle piante legnose ed erbacee dall' inizio della loro fioritura alla caduta dei petali; b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente sfalciate. >>. La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombarda. Milano, 7 settembre 1987 (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1987 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 28 agosto 1987 prot. n. 22402/ 1661). |