LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 8-10-1987
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Il Consiglio regionale ha approvato |
TITOLO I
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TITOLO II
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TITOLO III
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TITOLO IV
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TITOLO V
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ARTICOLO 6 1. E' tassativamente vietato a quanti abbiano alveari affetti o sospetti di malattie contagiose di esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale infetto o sospetto di malattia di cui all' articolo precedente. E' fatto inoltre divieto di alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di alveari infetti o sospetti di malattia. Ciò fino a quando, dopo gli opportuni provvedimenti sanitari, l' apiario non sia stato dichiarato indenne dalle competenti autorità . |
ARTICOLO 7 1. Le USL - servizio veterinario - attuano i controlli diagnostici e gli interventi sanitari e profilattici richiesti dalle leggi sanitarie in vigore in materia di apicoltura e promuovono periodici accertamenti sanitari sugli apiari, avvalendosi anche degli esperti dei consorzi apistici provinciali. |
ARTICOLO 8 1. La vendita di api vive od il trasferimento di alveari, possono avvenire solo quando questi siano accompagnati da un certificato sanitario che ne attesti la sanità e la loro provenienza da allevamento sano e sito in zona non infetta rilasciato da non oltre trenta giorni dalla competente autorità sanitaria. 2. Il trasferimento temporaneo, sempre che avvenga nell' ambito dello stesso comune, è consentito senza il rilascio del certificato sanitario di cui al comma 1, qualora non ostino motivi di polizia veterinaria. |
ARTICOLO 9 1. L' impiego di medicamenti a scopo terapeutico e profilattico negli apiari dovrà essere eseguito sotto il controllo dell' autorità sanitaria competente per territorio e ciò ai fini di evitare l' eventuale presenza di residui e/ o di metaboliti dei farmaci impiegati nei prodotti degli alveari. |
TITOLO VI
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ARTICOLO 11 1. I consorzi apistici provinciali, ove accertino che non vengono soddisfatte le procedure di cui al precedente articolo 10, segnalano la trasgressione alle autorità competenti, per l' applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 2. I consorzi apistici provvedono inoltre a mezzo dei propri esperti agli opportuni controlli degli apiari nomadi, ai fini della verifica della documentazione sanitaria per l' eventuale denuncia alle competenti autorità sanitarie in caso di carenza od assenza della stessa prescritta documentazione. 3. La mancata o tardiva presentazione della domanda di trasferimento di apiari da parte di apicoltori, comporta l' esclusione dai benefici di cui al precedente articolo 3, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti. 4. I nomadisti della regione Marche che esercitano il nomadismo in altre regioni, al rientro nel territorio marchigiano hanno l' obbligo di presentare al servizio veterinario competente il certificato sanitario rilasciato dall' USL della località o delle località in cui hanno esercitato il nomadismo negli ultimi 30 giorni. 5. I nomadisti provenienti da fuori regione sono tenuti al rispetto delle norme della presente legge. |
ARTICOLO 12 1. Gli apicoltori che esercitano l' apicoltura in forma nomade devono osservare, nella dislocazione del proprio apiario, rispetto agli apiari stanziali e/ o nomadi già insediati, le distanze minime indicate nella tabella allegata alla presente legge. 2. Le distanze indicate nell' allegato vanno rispettate anche tra gli apiari fissi. Esse comunque non valgono per le postazioni di svernamento, il periodo di assenza di fioritura e per gli apiari già esistenti all' entrata in vigore della presente legge. 3. Detta tabella potrà essere aggiornata dalla commissione apistica regionale di cui al precedente artē 2. |
TITOLO VII
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ARTICOLO 14 1. Ove i trattamenti antiparassitari dovessero essere effettuati, in via eccezionale, con mezzi aerei, essi devono essere autorizzati di volta in volta e caso per caso dalla giunta regionale. 2. La domanda va presentata almeno venti giorni prima dell' eventuale effettuazione del trattamento. 3. Nella domanda vanno specificati; a) zona e località di applicazione, risultanti da apposito piano di volo; b) natura e tipo di prodotto applicato; c) dose ed utilizzazione; d) epoca del trattamento e coltura da trattare. |
ARTICOLO 15 1. E' fatto divieto a chiunque di consigliare o prescrivere tecniche fitoiatriche in contrasto con quanto previsto dalla presente legge. 2. A carico degli inadempienti di cui agli articoli 13 e 14 e al presente articolo si procede a norma di legge. |
ARTICOLO 16 1. La vigilanza sull' osservanza del divieto di cui all' articolo 15 è svolta dal personale del corpo forestale, dalle guardie ecologiche e comunali, dagli agenti di vigilanza in materia di caccia e pesca, che hanno facoltà di accedere in ogni momento agli apiari ed alle colture per gli opportuni controlli, avvalendosi degli esperti delle USL e dei consorzi apistici. |
TITOLO VIII
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TITOLO IX
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ARTICOLO 19 1. Per l' attuazione degli interventi previsti dall' articolo 3 della presente legge, sono autorizzate, per l' anno 1987, le seguenti spese: a) per le finalità previste dalle lettere a) e b), lire 100 milioni; b) per le finalità previste dalle lettere c), d), e), g), lire 100 milioni; c) per le finalità previste dalla lettera f), lire 100 milioni. 2. Per ciascuno degli anni successivi, l' entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue: a) all' onere di lire 300 milioni, relativo all' anno 1987: 1) quanto a lire 200 milioni, riferiti alle lettere a) e b) del comma 1, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100102 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all' uopo utilizzando l' accantonamento denominato " Norme per l' incremento, la tutela ed il miglioramento dell' apicoltura" di cui alla partita n. 2 dell' elenco n. 3/ bis; 2) quanto a lire 100 milioni, riferiti alla lettera c) del comma 1, con lo stanziamento iscritto a carico del capitolo 3114105 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987; b) agli oneri relativi agli anni successivi: 1) per quelli riferiti alle lettere a) e b) del comma 1 mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall' articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752; 2) per quelli riferiti alla lettera c) dello stesso comma 1, mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, sono iscritte: a) per l' anno 1987, a carico dei seguenti capitoli che, con la presente legge, si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con le seguenti denominazioni e con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: 1. Per l' attuazione degli interventi previsti dall' articolo 3 della presente legge, sono autorizzate, per l' anno 1987, le seguenti spese: a) per le finalità previste dalle lettere a) e b), lire 100 milioni; b) per le finalità previste dalle lettere c), d), e), g), lire 100 milioni; c) per le finalità previste dalla lettera f), lire 100 milioni. 2. Per ciascuno degli anni successivi, l' entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue: a) all' onere di lire 300 milioni, relativo all' anno 1987: 1) quanto a lire 200 milioni, riferiti alle lettere a) e b) del comma 1, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100102 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all' uopo utilizzando l' accantonamento denominato " Norme per l' incremento, la tutela ed il miglioramento dell' apicoltura" di cui alla partita n. 2 dell' elenco n. 3/ bis; 2) quanto a lire 100 milioni, riferiti alla lettera c) del comma 1, con lo stanziamento iscritto a carico del capitolo 3114105 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987; b) agli oneri relativi agli anni successivi: 1) per quelli riferiti alle lettere a) e b) del comma 1 mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall' articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752; 2) per quelli riferiti alla lettera c) dello stesso comma 1, mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, sono iscritte: a) per l' anno 1987, a carico dei seguenti capitoli che, con la presente legge, si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con le seguenti denominazioni e con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: 1) capitolo 3114201 " Contributi nelle spese per la ristrutturazione, l' ammodernamento o il rinnovo di apiari, per l' adeguamento dei locali di lavorazione dei prodotti apistici alla normativa nazionale e comunitaria, nonchè per la sostituzione di alveari eliminati a seguito di provvedimenti dell' autorità sanitari", lire 100 milioni, OMISSIS b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. 5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987 sono ridotti di lire 200 milioni". La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Data ad Ancona, addì 8 ottobre 1987. 1. Per l' attuazione degli interventi previsti dall' articolo 3 della presente legge, sono autorizzate, per l' anno 1987, le seguenti spese: a) per le finalità previste dalle lettere a) e b), lire 100 milioni; b) per le finalità previste dalle lettere c), d), e), g), lire 100 milioni; c) per le finalità previste dalla lettera f), lire 100 milioni. 2. Per ciascuno degli anni successivi, l' entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue: a) all' onere di lire 300 milioni, relativo all' anno 1987: 1) quanto a lire 200 milioni, riferiti alle lettere a) e b) del comma 1, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100102 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all' uopo utilizzando l' accantonamento denominato " Norme per l' incremento, la tutela ed il miglioramento dell' apicoltura" di cui alla partita n. 2 dell' elenco n. 3/ bis; 2) quanto a lire 100 milioni, riferiti alla lettera c) del comma 1, con lo stanziamento iscritto a carico del capitolo 3114105 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987; b) agli oneri relativi agli anni successivi: 1) per quelli riferiti alle lettere a) e b) del comma 1 mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall' articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752; 2) per quelli riferiti alla lettera c) dello stesso comma 1, mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, sono iscritte: a) per l' anno 1987, a carico dei seguenti capitoli che, con la presente legge, si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con le seguenti denominazioni e con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: OMISSIS 2) capitolo 3114101 " Contributi agli apicoltori nelle spese per l' acquisto di alimenti per gli alveari, l' allevamento di api regine selezionate, l' acquisto di fogli cerei, servizi di impollinazione, attività promozionali per la diffusione e la commercializzazione dei prodotti apistici, nonchè per l' acquisto di sementi e piante nettarifere", lire 100 milioni; OMISSIS b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. 5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987 sono ridotti di lire 200 milioni". La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Data ad Ancona, addì 8 ottobre 1987. 1. Per l' attuazione degli interventi previsti dall' articolo 3 della presente legge, sono autorizzate, per l' anno 1987, le seguenti spese: a) per le finalità previste dalle lettere a) e b), lire 100 milioni; b) per le finalità previste dalle lettere c), d), e), g), lire 100 milioni; c) per le finalità previste dalla lettera f), lire 100 milioni. 2. Per ciascuno degli anni successivi, l' entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue: a) all' onere di lire 300 milioni, relativo all' anno 1987: 1) quanto a lire 200 milioni, riferiti alle lettere a) e b) del comma 1, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100102 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all' uopo utilizzando l' accantonamento denominato " Norme per l' incremento, la tutela ed il miglioramento dell' apicoltura" di cui alla partita n. 2 dell' elenco n. 3/ bis; 2) quanto a lire 100 milioni, riferiti alla lettera c) del comma 1, con lo stanziamento iscritto a carico del capitolo 3114105 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987; b) agli oneri relativi agli anni successivi: 1) per quelli riferiti alle lettere a) e b) del comma 1 mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall' articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752; 2) per quelli riferiti alla lettera c) dello stesso comma 1, mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, sono iscritte: a) per l' anno 1987, a carico dei seguenti capitoli che, con la presente legge, si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con le seguenti denominazioni e con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: OMISSIS 3) la denominazione del capitolo 3114105 è così modificata: " Contributi alle associazioni di apicoltori per lo svolgimento di assistenza tecnica"; b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. 5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987 sono ridotti di lire 200 milioni". La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Data ad Ancona, addì 8 ottobre 1987. b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. 5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987 sono ridotti di lire 200 milioni". La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Data ad Ancona, addì 8 ottobre 1987. |
Tabella per il calcolo delle distanze topografiche tra apiari nomadi rispetto ad altri apiari nomadi e agli stanziali. |