LEGGE REGIONALE N. 61 DEL 8-06-1985
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Il Consiglio Regionale ha approvato. |
ARTICOLO 1 (Obiettivi generali) Ai fini di una più razionale utilizzazione delle risorse del territorio, attraverso la valorizzazione delle attività zootecniche minori e delle potenzialità produttive delle piante agrarie, forestali e spontanee, nonchè per favorire la conservazione degli attuali eco - sistemi naturali, la Regione Puglia promuove iniziative atte a conseguire l' incremento, la diffusione e la protezione dell' apicoltura mediante: a) l' assistenza tecnica; b) l' assistenza sanitaria; c) il servizio di impollinazione; d) la disciplina del nomadismo. |
ARTICOLO 2 (Commissione Apistica regionale) E' istituita la Commissione Apistica regionale, così composta: - Assessore regionale all' Agricoltura o Consigliere regionale dallo stesso delegato, con le funzioni di Presidente; - tre funzionari tecnici dell' Assessorato all' Agricoltura, in servizio rispettivamente negli uffici preposti alla zootecnia, alla forestazione, alla fitopatologia; - un funzionario tecnico del servizio veterinario regionale; - un funzionario del servizio ecologia; - un esperto designato dall' Istituto di Entomologia agraria dell' Università di Bari; - tre rappresentanti degli apicoltori associati in organismi giuridicamente riconosciuti e designati dagli stessi; - due rappresentanti degli ortofrutticoltori associati in organismi giuridicamente riconosciuti e designati dagli stessi. Svolge mansioni di segretario un funzionario dell' Assessorato regionale all' Agricoltura. La Commissione Apistica è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alla Agricoltura e resta in carica tre anni. I rappresentanti delle Organizzazioni vengono proposti all' Assessore regionale all' Agricoltura previa intesa tra le Associazioni interessate. La Commissione ha sede presso l' Assessorato regionale all' Agricoltura. Alla Commissione è affidato il compito di esprimersi sui programmi di intervento e di relazionare alla Giunta regionale in merito al consuntivo annuale di attuazione della presente legge secondo le direttive che saranno emanate annualmente dalla Giunta regionale. Ai componenti la Commissione spettano, in quanto ne abbiano diritto, gli emolumenti previsti dall' art. 4 della legge regionale 12- 8- 81, n. 45. |
ARTICOLO 3 (Finanziamenti) Nel quadro degli indirizzi tecnici dettati dalla Commissione Apistica regionale, vengono stanziati finanziamenti sulla base di articolati programmi annuali proposti dalle Organizzazioni degli apicoltori giuridicamente riconosciute. Detti programmi riguardano iniziative a favore di allevatori singoli ed associati che svolgono l' attività a qualsiasi titolo e concernono: a) impianto, ampliamento ed ammodernamento strutturale di apiari; b) acquisto di arnie e piccole attrezzature per la estrazione e la lavorazione del miele; c) acquisto di nuclei o famiglie di api e di regine selezionate. Esclusivamente a favore di cooperative e di associazioni agricole, giuridicamente riconosciute, che perseguono finalità apistiche, vengono concessi incentivi per la realizzazione di strutture ed acquisto di attrezzature per la estrazione, la lavorazione e la commercializzazione in forma organizzata dei prodotti delle api, per l' espletamento del servizio di impollinazione e per l' attività di assistenza tecnica, nonchè per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale, di intesa con il competente Assessorato alLa Formazione professionale. |
ARTICOLO 4 (Contributi) L' entità dei contributi erogabili per le arnie razionali, le attrezzature e le eventuali connesse strutture a carattere aziendale, nonchè per la ricostituzione di alveari distrutti per motivi sanitari, è fissata fino ad un massimo del 50% dell' importo di spesa ritenuto ammissibile. Detta percentuale viene elevata fino all' 80% per la dotazione di attrezzature e strutture a carattere collettivo previste per le attività di cui all' ultimo comma del precedente articolo 3. |
ARTICOLO 5. (Procedure) Le domande intese ad ottenere la concessione delle provvidenze contributive, di cui alla presente legge, debbono essere presentate al competente Ispettorato Provinciale della Agricoltura corredate di apposito programma tecnico - finanziario. Detto Ispettorato, nel rispetto delle finalità della presente legge e delle direttive emanate dalla Giunta regionale esprime il parere tecnico e di congruità delle spese ammissibili alla sussidiabilità . L' Assessore regionale all' Agricoltura, sulla base degli elementi tecnico - finanziari acquisiti, propone alla Giunta regionale la sussidiabilità delle iniziative contemplate dal programma e ritenute idonee a perseguire le previste finalità . La liquidazione ed il pagamento dei contributi di cui agli impegni assunti vengono disposti dall' Assessorato regionale all' Agricoltura previo accertamento del regolare espletamento delle iniziative da parte degli Ispettorati provinciali della Agricoltura e sulla base di probatoria documentazione amministrativa - contabile. |
ARTICOLO 6 (Misure sanitarie) Le api vive o favi contenenti covate provenienti da altre regioni durante il trasferimento devono essere accompagnate da un certificato che ne attesti la sanità e la loro provenienza da allevamento o sito in zona non infetta, rilasciato da non oltre 30 giorni dalla competente autorità sanitaria. |
ARTICOLO 7 (Norma finanziaria) A decorrere dal 1985 viene istituito nel bilancio regionale apposito capitolo di spesa - Cap. n. 0407700 - con la seguente denominazione << Interventi regionali in favore dell' apicoltura >>. Allo stanziamento di Lš 10.000.000= per il 1985 si provvede con riduzione di pari importo in termini di competenza e cassa del Cap. 161080. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata in base alle singole leggi di bilancio. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 8 Giugno 1985 |