LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 6-04-1996
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Regione Siciliana |
Titolo II
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ARTICOLO 11 Modifica all' articolo 3, comma 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 1. Al comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, dopo la lettera a) è inserita la seguente: << a bis) costruzione di locali per la lavorazione e la conservazione dei prodotti >>. |
ARTICOLO 12 Modifica all' articolo 5, commi 3 e 4 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 1. All' articolo 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: << 3. I possessori di alveari di qualunque tipo comunicano, entro il 31 dicembre di ogni anno, al sindaco del comune competente per territorio, all' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste e alla competente azienda unità sanitaria locale, ogni modifica relativa alla consistenza degli alveari. 4. Gli apiari debbono essere identificati mediante l' apposizione di una targa in materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile e recante in caratteri indelebili il codice ISTAT del comune di appartenenza dell' apicoltura, il numero progressivo rilasciato dall' azienda unità sanitaria locale al momento della denuncia di cui al comma 1 e dal numero identificativo della stessa azienda unità sanitaria locale >>. |
ARTICOLO 13 Modifica all' articolo 8, comma 2 della legge regionale 27 settembre 1995 n. 65 1. Il comma 2 dell' articolo 8 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, è sostituito dal seguente: << 2. Le associazioni di apicoltori possono beneficiare di aiuti a fondo perduto, per un periodo non superiore a cinque anni, sulle somme spese e documentate per la loro costituzione e funzionamento. L' importo degli aiuti è degressivo del 20 per cento annuo e non può superare con riferimento al primo anno, gli oneri sostenuti per la costituzione ed il funzionamento amministrativo. L' aiuto relativo al secondo anno va adeguato alle sole spese di funzionamento e deve essere inferiore del 20 per cento rispetto a quello erogato nell' anno precedente. Possono beneficiare degli aiuti le associazioni di nuova costituzione o quelle che, pur essendo già costituite, intendono ampliare i propri compiti istituzionali >>. |
ARTICOLO 14 Modifiche agli articoli 18 e 19 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 1. Gli interventi formativi per l' apicoltura previsti dall' articolo 16 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 sono estesi al settore della bachicoltura. 2. All' articolo 18 della legge regionale 27 settembre 1985, n. 65, è aggiunto il seguente comma: << Gli aiuti di cui al comma precedente sono estesi ai consorzi di filiera costituiti da bachicoltori, artigiani e/ o industriali tessili e commercianti >>. 3. Il comma 2 dell' articolo 19 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, è sostituito dal seguente: << 2. Alle associazioni di bachicoltori possono essere concessi dall' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste contributi a fondo perduto per un periodo non superiore a cinque anni, entro i limiti previsti dal Regolamento CEE 1360/ 78. Gli importi sono stabiliti con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste >>. |
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Titolo IV
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ARTICOLO 18 Contributo per le manifestazioni << L' arancia della salute >> 1. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1 dell' articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1987, nš 24, l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo annuo di lire 500 milioni all' Associazione italiana ricerca sul cancro per l' organizzazione delle manifestazioni << L' arancia della salute >>. 2. L' onere relativo alla concessione del contributo per la manifestazione dell' anno 1996 graverà sulle disponibilità del capitolo 55030 per l' esercizio finanziario 1996. 3. Per l' attuazione del comma 1 non si applicano i commi 2, 3 e 4, dell' articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24. |
ARTICOLO 19 Disposizioni per i periti demaniali 1. Le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti demaniali per le operazioni disposte ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, vengono determinate in misura pari ai compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici per le operazioni eseguite su richiesta dell' autorità giudiziaria ai sensi dell' articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modificazioni. |
Titolo V
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ARTICOLO 21 Norma di salvaguardia 1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigente normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonchè alla definizione delle procedure di cui all' articolo 93, paragrafo 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. 2. L' eventuale sospensione degli effetti di una norma, a seguito della procedura prevista dall' articolo 93 del trattato non pregiudica l' attuazione delle altre disposizioni contenute nella presente legge che non formino oggetto di osservazione o che siano valutate positivamente da parte della Commissione dell' Unione europea. |
ARTICOLO 22 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione. Palermo, 6 aprile 1996 |