LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 26-11-2002
REGIONE UMBRIA
"Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria"

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 54
del 11 dicembre 2002

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I FINALITÀ

ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità) 1. Con la presente legge la Regione Umbria promuove la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura nell'ambito delle politiche volte a valorizzare le risorse zootecniche minori, diversificare le potenzialità produttive agricole del territorio, migliorare la qualità e la quantità delle produzioni vegetali, difendere la biodiversità, favorire l'agricoltura compatibile con il rispetto dell'ambiente e conservare gli ecosistemi naturali. 2. La Giunta regionale promuove il confronto permanente con gli enti, gli organismi e le forme associate nel settore al fine di identificare i fabbisogni del sistema produttivo anche con riguardo alla ricerca, alla innovazione, ai servizi e di assumere pareri e proposte circa iniziative, indagini, studi e programmi relativi all'apicoltura in Umbria.

ARTICOLO 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si definisce: a) "apicoltura" l'attività di allevamento delle api; b) "apicoltore" chiunque si dedichi all'apicoltura; c) "produttore apistico" l'apicoltore che esercita l'apicoltura, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; d) "famiglia" ogni colonia d'api con regina; e) "arnia" il contenitore atto ad ospitare una famiglia d'api; f) "alveare" l'arnia contenente una famiglia d'api; g) "apiario" la postazione unitaria comprendente uno o più alveari; h) "nomadismo" il metodo di conduzione dell'allevamento apistico attuato mediante uno o più spostamenti degli alveari per lo sfruttamento di zone nettarifere diverse; i) "servizio d'impollinazione" il dislocamento di alveari effettuato al fine principale di migliorare la produttività delle colture vegetali dipendenti dall'azione pronuba dell'entomofauna.
TITOLO II INTERVENTI
ARTICOLO 3 (Tipologia degli interventi) 1. Ai sensi della presente legge, sono concessi finanziamenti sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili, ai beneficiari individuati all'articolo 5, con riferimento alle seguenti attività: a) acquisto arnie; b) acquisto macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, con l'esclusione degli automezzi; c) adeguamento igienico sanitario di locali destinati alla lavorazione del miele; d) programmi di selezione, produzione e distribuzione di api regine di razza mellifera ligustica; e) programmi di entomoimpollinazione di colture arboree ed erbacee di interesse agrario; f) programmi di diffusione sul territorio regionale di piante arboree, arbustive ed erbacee mellifere; g) programmi di assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa quella sanitaria, per il risanamento e la profilassi delle malattie; h) azioni di promozione di prodotti apicoli; i) interventi profilattici e chemioterapici di risanamento degli apiari, svolti in attuazione di programmi di intervento concordati con le unità sanitarie locali e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche; l) programmi di aggiornamento per gli apicoltori; m) programmi di sperimentazione e diffusione di nuove tecniche in apicoltura. 2. La percentuale del contributo previsto dal comma 1 può essere elevata sino ad un massimo del novanta per cento con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m). 3. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari i procedimenti amministrativi relativi alle funzioni per la concessione dei contributi alle attività di cui al comma 1. 4. Le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi alle attività di cui al comma 1), lettere a), b), c), sono attribuite alle Comunità montane. 5. La Giunta regionale definisce le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite.
ARTICOLO 4 (Programmazione) 1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 2, adotta il Piano triennale per l'apicoltura, in conformità agli indirizzi del Piano regionale di sviluppo e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale. 2. Il Piano triennale definisce obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché strumenti e procedure di controllo per l'attuazione della presente legge. 3. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 2, adotta programmi annuali per l'attuazione del Piano triennale per l'apicoltura, i quali stabiliscono i requisiti e le priorità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3.
TITOLO III DISCIPLINA
ARTICOLO 12 (Trattamenti antiparassitari) 1. Allo scopo di assicurare all'apicoltura l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario o ornamentali e spontanee, che possa essere dannoso alle api, dall'inizio della fioritura. 2. Possono essere eseguiti trattamenti fitosanitari su colture legnose, ornamentali e spontanee al di fuori del periodo di fioritura, previa eliminazione o appassimento naturale della eventuale flora sottostante in fiore.
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 18 (Norma finanziaria) 1. Per l'attuazione degli interventi previsti all' articolo 3 della presente legge si fa fronte per l'anno 2002 con lo stanziamento di 37.184,00 euro previsto per l'apicoltura, nella unità previsionale di base 07.2.009 del Bilancio annuale 2002 parte spesa, denominata "Interventi vari nel settore zootecnico" che risulterà disponibile alla data dell'entrata in vigore della presente legge. 2. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità. 3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 1, sia in termini di competenza che di cassa.


Note:

LAVORI PREPARATORI Disegno di legge: - di iniziativa della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Bocci, deliberazione n. 992 del 22 luglio 2002, atto consiliare n. 1339 (VIIa Legislatura). - Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti, IIa "Attività economiche - Assetto ed utilizzazione del territorio - Ambiente ed infrastrutture - Formazione professionale", in sede referente e Ia "Affari istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e patrimonio - Organizzazione e personale - Enti locali", in sede consultiva il 4 settembre 2002. - Effettuata sull'atto un'audizione che si è svolta il 10 ottobre 2002. - Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente il 30 ottobre 2002, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Gobbini per la maggioranza e dal consigliere Melasecche Germini per la minoranza con il parere consultivo espresso dalla Ia Commissione consiliare permanente l'11 settembre 2002 (Atto N. 1339/BIS). - Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 novembre 2002, deliberazione n. 249. AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Attività produttive (Servizio Qualificazione delle Produzioni Animali), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE) Nota all'art. 2, comma unico, lettera c): - Il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57", è pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001. Nota all'art. 8, comma 1: - La Legge regionale 7 aprile 1982, n. 19, recante: "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria", pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 21 del 14 aprile 1982, è stata modificata ed integrata dalla Legge regionale 21 marzo 1985, n. 11, recante: "Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1985-87" (in S.O. al B.U.R. n. 34 del 3 aprile 1985). Nota all'art. 9, comma 1: - Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante: "Regolamento di polizia veterinaria", è pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 142 del 24 giugno 1954. Nota all'art. 15, comma 3: - La Legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, recante: "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati" (pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 2 giugno 1983) è stata modificata ed integrata con Legge regionale 16 dicembre 1986, n. 46 (in B.U.R. n. 93 del 19 dicembre 1986). Note all'art. 16: - La Legge regionale 22 gennaio 1986, n. 6, recante: "Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura nella regione dell'Umbria", è pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 5 del 27 gennaio 1986. - La Legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante: "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", è pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 10 marzo 1999. Note all'art. 18, commi 1 e 2: - La Legge regionale 23 aprile 2002, n. 6, recante: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004", è pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 26 aprile 2002, n 19. - Il testo dell'art. 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante: "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria", (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n 11), è il seguente: "Art. 27 Legge finanziaria regionale. Omissis 3. La legge finanziaria regionale stabilisce: Omissis c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale; Omissis".

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Data a Perugia, addì 26 novembre 2002
LORENZETTI