LEGGE REGIONALE N. 87 DEL 5-11-1979
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Il Consiglio Regionale ha approvato. |
ARTICOLO 1 Allo scopo di tutelare, incrementare e razionalizzare l' apicoltura, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, a decorrere dall' esercizio finanziario 1979, contributi a favore delle Associazioni Provinciali di apicoltori per concorrere nelle spese che le stesse sostengono per l' attuazione di iniziative rivolte alla diffusione e al miglioramento dell' apicoltura. |
ARTICOLO 2 Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, corredate dai programmi tecnico - finanziari relativi alle iniziative che si intendono attuare, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Le domande relative all' anno 1979 devono essere presentate entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge. |
ARTICOLO 3 La concessione dei contributi è disposta con deliberazione della Giunta regionale in base ai programmi tecnico - finanziari presentati dalle Associazioni Provinciali Apicoltori. Il contributo regionale può essere concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile. |
ARTICOLO 4 Per gli interventi della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 30.000.000 a decorrere dall' esercizio finanziario 1979. E' altresì autorizzata la spesa di L. 13.000.000 per il completamento degli interventi previsti dall' art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1978, n. 2. Alla spesa complessiva di L. 43.000.000 previsti per l' esercizio finanziario 1979 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 196119720 << Fondo di riserva per spese impreviste >>. Per gli esercizi successivi, la spesa verrà fissata con la legge di bilancio. |
ARTICOLO 5. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni: Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni: In diminuzione: Cap. 196119720 - Fondo di riserva per spese impreviste: competenza L. 43.000.000, cassa L. 43.000.000 Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni: OMISSIS In aumento: Cap. 011301331 - << Contributi alle Associazioni Provinciali Apicoltori >> (Capitolo di nuova istituzione): competenza L. 43.000.000, cassa L. 43.000.000 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta. Data a Venezia, addì 5 novembre 1979 |