Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/110/CE, concernente il miele.


Resoconto della XIII Commissione permanente (Agricoltura)
XIII Commissione - Resoconto di martedì 2 marzo 2004 Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/110/CE, concernente il miele. Atto n. 334.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Legge comunitaria 2002), che ha incluso nell'allegato B, ove sono elencate le direttive da attuare previo parere parlamentare, la direttiva 2001/110/CE sul miele. Il provvedimento si compone di 9 articoli.
L'articolo 1 contiene le definizione di miele, distinguendone le varietà in base all'origine e al metodo di produzione o di estrazione, e di miele per uso industriale.
L'articolo 2 precisa che il miele deve soddisfare determinate caratteristiche, indicate nell'apposito allegato.
L'articolo 3 disciplina l'etichettatura e la presentazione del miele. La norma, oltre a rinviare alla disciplina vigente valevole per la generalità prodotti alimentari, detta alcune disposizioni specifiche per il miele, concernenti, in particolare, l'indicazione dell'origine, della qualità e di altre caratteristiche. Viene stabilito, infine, che le denominazioni devono figurare in lingua italiana e che il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all'origine in contenitori chiusi.
L'articolo 4 prevede una serie di misure e divieti volti a salvaguardare la purezza del miele.
L'articolo 5 detta norme concernenti i metodi di analisi per la verifica delle caratteristiche di composizione del miele e della rispondenza del miele ai requisiti richiesti, prescrivendo che fino all'adozione di metodi decisi a livello comunitario si applichi la disciplina interna vigente, recata dal DM 25 luglio 2003.
L'articolo 6 detta norme in materia di sanzioni.
L'articolo 7 dispone l'abrogazione delle leggi che lo schema di decreto in esame è volto a sostituire, ossia della legge n.753 del 1982 e dell'articolo 58 della legge n.142 del 1992.
L'articolo 8 detta una disciplina transitoria, prevedendo, conformemente alla direttiva, la possibilità di commercializzare fino al 31 luglio 2004 il miele conforme alla precedente normativa e lo smaltimento delle scorte etichettate anteriormente al 1o agosto 2004 secondo la normativa previgente.
L'articolo 9 è volto a far salve le competenze legislative regionali in materia, prevedendo che le norme contenute nel provvedimento afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/110/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, per gli aspetti che concernono materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali desumibili dallo schema in esame».

Rileva che la documentazione trasmessa dal Governo si compone di una prima versione dello schema, trasmesso alla Conferenza Stato-regioni per l'espressione del parere di competenza il 10 dicembre 2003, del parere della Conferenza Stato-regioni, espresso il 15 gennaio 2004, in cui si da conto delle proposte di modifica avanzate nella riunione tecnica degli assessori regionali del 7 gennaio 2004, di una nota del Capo di gabinetto del Ministro delle politiche agricole e forestali, trasmessa alla Conferenza Stato-regioni il 9 gennaio, in cui si dà conto del recepimento delle proposte di modifica avanzate nella suddetta riunione tecnica degli assessori regionali del 7 gennaio 2004, nonché di una seconda versione dello schema, modificato nel senso sopra indicato, che dovrà essere oggetto dell'esame parlamentare.
A seguito dei rilievi espressi nella riunione tecnica degli assessori regionali del 7 gennaio 2004 sono state introdotte tre modifiche al testo.
La prima, relativa all'articolo 3, comma 2, lettera e), riguardante il miele industriale, è di carattere meramente formale, in quanto si limita ad eliminare un rinvio interno al testo senza modificare il contenuto normativo della disposizione.
La seconda, relativa all'articolo 4, comma 2, riguardante la purezza del miele immesso sul mercato in quanto tale e destinato al consumo umano, è volta a consentire, con l'introduzione dell'inciso «se possibile», una qualche elasticità nell'applicazione della norma che vieta la presenza di sostanze organiche e inorganiche estranee alla composizione del miele. Si fa presente che la nuova formulazione della norma trova piena corrispondenza nella direttiva comunitaria (Allegato II, par. 2).
La terza è volta ad estendere la sanzione pecuniaria prevista all'articolo 6, comma 2, anche alle violazioni dell'articolo 3, comma 4, ove si prescrive che il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all'origine in contenitori chiusi.
Non ha trovato accoglimento, invece, la richiesta di inserire, all'articolo 4, comma 4, l'inciso «tranne l'acqua», in quanto - secondo quanto affermato nella richiamata nota del Capo di gabinetto del Ministro delle politiche agricole e forestali - trattasi di materia «non prevista dalla direttiva comunitaria e, dal punto di vista tecnico, risultante superflua».
Il sottosegretario Teresio DELFINO si riserva di intervenire in sede di replica.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.
La seduta termina alle 12.55.
XIII Commissione - Resoconto di mercoledì 3 marzo 2004
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 2 marzo 2004.
Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2), sottolineando come il Governo abbia già espresso la propria condivisione sulle indicazioni formulate in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Il sottosegretario Teresio DELFINO si esprime favorevolmente sulla proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.20.
ALLEGATO 2 Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/110/CE, concernente il miele. Atto n. 334.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIII Commissione della Camera dei Deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/110/CE,
concernente il miele,
considerato il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 gennaio 2004,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
siano accolte tutte le indicazioni formulate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.