Testo unificato delle proposte di legge nn.
115 507
Approvato dalla Commissione Agricoltura 21-Aprile-1999
Art. 1.
Finalità
1. La presente legge riconosce il settore dell'apicoltura come attività di interesse
nazionale nell'ambito agricolo utile per l'agricoltura in generale e per la
conservazione dell'ambiente naturale, e finalizzata a garantire il servizio di
impollinazione, nonché la qualità delle produzioni nazionali e la salvaguardia
della razza di ape italiana Apis mellifera ligustica S.
2. Sono fatti salvi i diritti e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome, derivanti dai rispettivi statuti di autonomia a dalle relative
norme di attuazione e viene altresì garantita la salvaguardia della razze di api
autoctone delle zone di confine.
Art. 2.
Definizione
1. L'apicoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola,
anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
Art. 3.
Prodotti agricoli
1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la
pappe reale o gelatina reale, il polline, il prapoli, il veleno d'api, le api e le api
regine, l'idromele e l'aceto di miele.
2. Ai fini della presente legge si intende per;
a) arnia il contenitore per api;
b) arnia razionale: il contenitore per api a favi mobili;
c) arnia rustica o villica: il contenitore per api a favi fissi;
d) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
e) apiario: un insieme unitario di alveari;
f) postazione: il sito di un apiario;
g) nomadismo: conduzione dell'allevamento apistico a fini produttivi che prevede
uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
Art. 4.
Modifiche alla legislazione vigente
1.Il numero 12) della tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succesive modificazioni, è sostituito dal
seguente.
"12) miele, propoli, gelatina reale".
2. Il numero 34) della citata tabella A, parte I. allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"34) cera d'api greggia; cera vergine d'api in pani o in fogli goffrati".
3. Al n. 2) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 ottobre 1982. n. 753,
dopo le parole: "non più del 21 per cento;" sono inserite le seguenti: "non più del
19 per cento per il miele di erica (erica arborea), corbezzolo (arbutus),
calluna(calluna vulgaris);"
4. Al n. 3) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982,
dopo le parole: "miele di acacia, di lavanda" sono inserite le seguenti: ", di sulla, di
agrumi".
5. Al n. 5) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, le
parole: "in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento:" sono sostituite
dalle seguenti: "in miscela con miele di nettare, miele uniflorale di castagno o
multiflorale a prevalenza di castagno, non più dell'1,2 per cento;''.
6. Al n. 6) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982,
dopo le parole: "non più di 40 milliequivalenti per kg;" sono aggiunte le seguenti:
"miele di timo, corbezzolo, erica, trifoglio incarnato e miele di melata prodotto da
metcalfa pruinosa, solo o in miscela con miele di nettare, possono presentare valori
di acidità non superiori a 60 milliequivalenti per kg;".
7. Alla lettera a), a'') del n. 7) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge
n. 753 del 1982, dopo le parole: "ad esempio miele di agrumi" sono inserite le
seguenti:",acacia, erica, tarassaco e corbezzolo".
8. L'articolo 7 della citata legge n. 753 del 1982, e successive modificazioni,
sostituito dal seguente:
"Art. 7 - 1. Il Ministero per le politiche agricole, di intesa con il Ministero della sanità
e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cura la
pubblicazione di metodiche ufficiali di analisi per il miele, stabilendo, inoltre, le
caratteristiche fisiche, chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali
mieli nonché i relativi metodi di controllo".
Art. 5.
Produttore apistico
1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari in forma amatoriale senza
finalità economiche e commerciali.
2. E' produttore apistico l'imprenditore che esercita l'attività apistica,
denominata apicoltura, a fini economici e commerciali.
3. E' coltivatore diretto a tutti gli effetti il produttore apistico che raggiunge
centoquattro giornate annue di lavoro nello svolgimento dell'attività
apistica: a tal fine la detenzione di un alveare compone la considerazione dì
una giornata di lavoro l'anno.
Art. 6.
Disciplina dell'uso dei pesticidi
1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano individuano le limitazioni ed i divieti cui
possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed
erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee
durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.
Art. 7.
Documento programmatico
1. Ai fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle risorse floristiche e
per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive agricole,
nel rispetto delle risorse ambientali, il Ministero per le politiche agricole, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni
professionali agricole rappresentative a livello nazionale e con le organizzazioni
nazionali degli apicoltori, con le unioni nazionali di associazioni di produttori
apistici riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, con le
organizzazioni nazionali dei produttori apistici e con le organizzazioni cooperative
operanti nel settore apistico a livello nazionale, adotta un documento
programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il
settore apistico con particolare riferimento alle seguenti materie:
a) promozione dei prodotti apistici italiani e tutela dei prodotti tipici di origine
protetta e delle specificità alimentari ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio, del 14 luglio 1992 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;
b) promozione e facilitazione della stipula di accordi interprofessionali nei modi e
nelle forme previste dalle legge 16 marzo 1988,n. 88;
c) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica, anche con
riferimento alla determinazione dell'apporto nettarifero delle singole essenze e
delle consociazioni;
d) qualificazione tecnico-professionale del comparto e degli operatori apistici, con
attività promozionali, stampa di pubblicazioni e di periodici per la migliore
conoscenza dei prodotti apistici e dell'apicoltura;
e) promozione e diffusione dei programmi di informazione all'interno delle scuole
tecniche e professionali agricole, al fine di rendere gli studenti che si occupano
dello studio dell'apicoltura sempre aggiornati degli sviluppi, delle innovazioni e
delle problematiche del settore;
f)integrazione tra apicoltura e agricoltura;
g) sostegno delle forme associative fra apicoltori e produttori apistici;
h) protezione degli ambienti e degli allevamenti apistici anche con specifico
riguardo alla regolamentazione e all'uso di sostanze chimiche in agricoltura e
più in generale nel territorio;
i) incentivazione della pratica del nomadismo;
l) incentivazione della pratica d'impollinazione a mezzo delle api;
m) tutela e sviluppo delle cultivar ed essenze nettarifere;
n) determinazione degli interventi economici per la lotta contro la varroasi e altre
parassitosi;
o) potenziamento ed incentivazione dei controlli sulla qualità dei prodotti;
p) preparazione del personale per fornire agli apicoltori una adeguata assistenza
sanitaria;
2. Il documento programmatico, di durata triennale, può essere adeguato ogni
anno con le medesime procedure di cui al comma 1 ed è costituito;
a) dai programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni
dei produttori apistici e con le associazioni degli apicoltori e del movimento
cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola
regione e provincia autonoma;
b) dai programmi interregionai o azioni comuni riguardanti l'insieme delle
regioni e delle province autonome, da realizzare in forma cofinanziara;
c) dalle attività realizzare dal Ministero per le politiche agricole ai sensi del
decreto legislativo 4 giugno 1997,n.143;
d) dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno previsti dal decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e dalle misure di razionalizzazione del
settore.
Art. 8.
Denuncia degli apiari e degli alveari
1. Ai fini delle crescita qualitativa e quantitativa della produzione apistica
nazionale nonché di profilassi e controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque
detenga apiari e alveari di farne denuncia, specificando collocazione e numero
di alveari, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente
legge e, successivamente, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si sia
verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in
misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque
intraprenda ex novo l'attività nelle forme di cui all'articolo 5 è tenuto a darne
comunicazione ai sensi del comma 2 dal presente articolo.
2. Le denunce di cui al comma 1 sono indirizzate alla provincia nel cui territorio
si trovano gli apiari o gli alveari, che ne dà comunicazione all'azienda sanitaria
locale competente ai soli fini di monitoraggio e controllo sanitario.
3. I trasgressori dell'obbligo di denuncia degli apiari o degli alveari non possono
beneficiare degli incentivi previsti dalla presente legge.
4. Per la violazione dell'obbligo di denuncia degli apiari o degli alveari si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire
50.000 per ogni alveare non denunciato fino ad un massimo di 10.000.000 di lire.
5. Per le procedure di applicazione, di accertamento, di ingiunzione e di pagamento
di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 9.
Risorse nettarifere
1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale che
ha valore pubblico e generale e si acquisiscono con la bottinatura.
2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato e le regioni
incentivano la pratica economico-produttiva del nomadismo sulla base dei
seguenti principi;
a) il preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, siano in regola con
le norme di cui al regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1954, n 320, e successive
modificazioni;
b) la priorità degli apiari a conduzione produttiva ed economica rispetto a quelli a
conduzione amatoriale;
c) la conservazione dei diritti acquisiti dai produttori apistici che impostano
abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali;
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro
proprietà o ad altro titolo detenuti.
4. Ai fini di cui al presente articolo ed unicamente per finalità produttive e per
esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, ad
esclusione di ogni intento protezionistico, le regioni possono determinare la
distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno 50 alveari, in un raggio
massimo di metri 200;
Art. 10.
Norme di sicurezza
1. La distanza di rispetto degli apiari dagli edifici destinati a civile abitazione e
dalle strade di pubblico transito nonché dai confini di proprietà pubbliche o
private deve essere non inferiore a 15 metri. Le distanze relative a confini di
proprietà private possono essere diversamente determinare da accordi tra le
parti.
Art. 11.
Interventi del Fondo di solidarietà nazionale
1. I produttori apistici hanno titolo agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale
di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 105, con le modalità e le procedure da essa
previste.
Art. 12.
Abrogazione di norme
1.Il regio decreto-legge 23 ottobre 1925,n.2079, convertito della legge 18 marzo
1926, n. 562, è abrogato. I consorzi apistici di cui al medesimo provvedimento che,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformino in
associazioni di produttori apistici o di apicoltori potranno godere dei benefici di cui
alla legge 20 novembre 1978, n.674.
Art. 13.
Riconoscimento dell'Istituto nazionale di apicoltura
1. L'istituto nazionale di apicoltura di Bologna è riconosciuto come ente di diritto
pubblico. Esso e l'istituto di zoologia agraria - attraverso la sezione operativa
di apicoltura - costituiscono gli enti di riferimento scientifico e tecnico per le
attività apistiche.
Art. 14.
Riconoscimento del servizio di impollinazione
1. L'attività di impollinazione è riconosciuta a tutti gli effetti, giuridici e fiscali,
come attività agricola. L'attività di impollinazione di cui al presente articolo è
considerata produttiva di reddito agrario ai fini dell'applicazione dell'articolo
29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, anche se svolta su terreni non di proprietà dei produttori apistici,
e si applicano ad essa le stesse disposizioni dettate per l'apicoltura. Nel caso in
cui l'attività di impollinazione è svolta su terreni non di proprietà, è attribuito al
produttore apistico un reddito agrario corrispondente alla qualità e alle classi di
terreno oggetto delle attività di impollinazione, rapportato alla durata della
medesima attività. E' consentito agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la
detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per
l'alimentazione delle famiglie delle api e dei nuclei, con esonero dalla tenuta dei
registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.
Art. 15.
Adeguamento del regolamento di polizia veterinaria
1. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, a modificare il
regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, per adeguare la normativa all'evolversi
delle patologie apistiche e ai nuovi ritrovati in materia di prevenzione e di lotta,
per facilitare la pratica del nomadismo e per uniformare la normativa sanitaria
delle diverse regioni.
Art. 16.
Sanzioni
1. Per le inadempienze alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché a quelle
dettate dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
che non costituiscano reato, le regioni e le province autonome provvedono alla
determinazione di sanzioni amministrative.
Art. 17.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del documento programmatico di cui
all'articolo 7, pari a lire 10 miliardi annui a decorrere dal 2000, si provvede, per
l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il
medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini dal bilancio triennale 1999-
2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il 1999.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18.
Entrata in vigore
1. La presenta legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.