Disciplina dell'apicoltura

Testo unificato delle proposte di legge nn. 115 507

Approvato dalla Commissione Agricoltura 21-Aprile-1999



 

Art. 1.

Finalità
1. La presente legge riconosce il settore dell'apicoltura come attività di interesse nazionale nell'ambito agricolo utile per l'agricoltura in generale e per la conservazione dell'ambiente naturale, e finalizzata a garantire il servizio di impollinazione, nonché la qualità delle produzioni nazionali e la salvaguardia della razza di ape italiana Apis mellifera ligustica S.
2. Sono fatti salvi i diritti e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, derivanti dai rispettivi statuti di autonomia a dalle relative norme di attuazione e viene altresì garantita la salvaguardia della razze di api autoctone delle zone di confine.

Art. 2.

Definizione
1. L'apicoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

Art. 3.

Prodotti agricoli
1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappe reale o gelatina reale, il polline, il prapoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.
2. Ai fini della presente legge si intende per;
a) arnia il contenitore per api;
b) arnia razionale: il contenitore per api a favi mobili;
c) arnia rustica o villica: il contenitore per api a favi fissi;
d) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
e) apiario: un insieme unitario di alveari;
f) postazione: il sito di un apiario;
g) nomadismo: conduzione dell'allevamento apistico a fini produttivi che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

Art. 4.

Modifiche alla legislazione vigente
1.Il numero 12) della tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succesive modificazioni, è sostituito dal seguente.
"12) miele, propoli, gelatina reale".
2. Il numero 34) della citata tabella A, parte I. allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"34) cera d'api greggia; cera vergine d'api in pani o in fogli goffrati".
3. Al n. 2) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 ottobre 1982. n. 753, dopo le parole: "non più del 21 per cento;" sono inserite le seguenti: "non più del 19 per cento per il miele di erica (erica arborea), corbezzolo (arbutus), calluna(calluna vulgaris);"
4. Al n. 3) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: "miele di acacia, di lavanda" sono inserite le seguenti: ", di sulla, di agrumi".
5. Al n. 5) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, le parole: "in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento:" sono sostituite dalle seguenti: "in miscela con miele di nettare, miele uniflorale di castagno o multiflorale a prevalenza di castagno, non più dell'1,2 per cento;''.
6. Al n. 6) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: "non più di 40 milliequivalenti per kg;" sono aggiunte le seguenti: "miele di timo, corbezzolo, erica, trifoglio incarnato e miele di melata prodotto da metcalfa pruinosa, solo o in miscela con miele di nettare, possono presentare valori di acidità non superiori a 60 milliequivalenti per kg;".
7. Alla lettera a), a'') del n. 7) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: "ad esempio miele di agrumi" sono inserite le seguenti:",acacia, erica, tarassaco e corbezzolo".
8. L'articolo 7 della citata legge n. 753 del 1982, e successive modificazioni, sostituito dal seguente: "Art. 7 - 1. Il Ministero per le politiche agricole, di intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cura la pubblicazione di metodiche ufficiali di analisi per il miele, stabilendo, inoltre, le caratteristiche fisiche, chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali mieli nonché i relativi metodi di controllo".

Art. 5.

Produttore apistico
1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari in forma amatoriale senza finalità economiche e commerciali.
2. E' produttore apistico l'imprenditore che esercita l'attività apistica, denominata apicoltura, a fini economici e commerciali.
3. E' coltivatore diretto a tutti gli effetti il produttore apistico che raggiunge centoquattro giornate annue di lavoro nello svolgimento dell'attività apistica: a tal fine la detenzione di un alveare compone la considerazione dì una giornata di lavoro l'anno.

Art. 6.

Disciplina dell'uso dei pesticidi
1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le limitazioni ed i divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.

Art. 7.

Documento programmatico
1. Ai fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle risorse floristiche e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive agricole, nel rispetto delle risorse ambientali, il Ministero per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale e con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, con le organizzazioni nazionali dei produttori apistici e con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale, adotta un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico con particolare riferimento alle seguenti materie:
a) promozione dei prodotti apistici italiani e tutela dei prodotti tipici di origine protetta e delle specificità alimentari ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;
b) promozione e facilitazione della stipula di accordi interprofessionali nei modi e nelle forme previste dalle legge 16 marzo 1988,n. 88;
c) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica, anche con riferimento alla determinazione dell'apporto nettarifero delle singole essenze e delle consociazioni;
d) qualificazione tecnico-professionale del comparto e degli operatori apistici, con attività promozionali, stampa di pubblicazioni e di periodici per la migliore conoscenza dei prodotti apistici e dell'apicoltura;
e) promozione e diffusione dei programmi di informazione all'interno delle scuole tecniche e professionali agricole, al fine di rendere gli studenti che si occupano dello studio dell'apicoltura sempre aggiornati degli sviluppi, delle innovazioni e delle problematiche del settore;
f)integrazione tra apicoltura e agricoltura;
g) sostegno delle forme associative fra apicoltori e produttori apistici;
h) protezione degli ambienti e degli allevamenti apistici anche con specifico riguardo alla regolamentazione e all'uso di sostanze chimiche in agricoltura e più in generale nel territorio;
i) incentivazione della pratica del nomadismo;
l) incentivazione della pratica d'impollinazione a mezzo delle api;
m) tutela e sviluppo delle cultivar ed essenze nettarifere;
n) determinazione degli interventi economici per la lotta contro la varroasi e altre parassitosi;
o) potenziamento ed incentivazione dei controlli sulla qualità dei prodotti;
p) preparazione del personale per fornire agli apicoltori una adeguata assistenza sanitaria;
2. Il documento programmatico, di durata triennale, può essere adeguato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1 ed è costituito;
a) dai programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione e provincia autonoma;
b) dai programmi interregionai o azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome, da realizzare in forma cofinanziara; c) dalle attività realizzare dal Ministero per le politiche agricole ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997,n.143;
d) dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e dalle misure di razionalizzazione del settore.

Art. 8.

Denuncia degli apiari e degli alveari
1. Ai fini delle crescita qualitativa e quantitativa della produzione apistica nazionale nonché di profilassi e controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, specificando collocazione e numero di alveari, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda ex novo l'attività nelle forme di cui all'articolo 5 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 dal presente articolo.
2. Le denunce di cui al comma 1 sono indirizzate alla provincia nel cui territorio si trovano gli apiari o gli alveari, che ne dà comunicazione all'azienda sanitaria locale competente ai soli fini di monitoraggio e controllo sanitario.
3. I trasgressori dell'obbligo di denuncia degli apiari o degli alveari non possono beneficiare degli incentivi previsti dalla presente legge.
4. Per la violazione dell'obbligo di denuncia degli apiari o degli alveari si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni alveare non denunciato fino ad un massimo di 10.000.000 di lire. 5. Per le procedure di applicazione, di accertamento, di ingiunzione e di pagamento di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 9.

Risorse nettarifere
1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale che ha valore pubblico e generale e si acquisiscono con la bottinatura.
2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato e le regioni incentivano la pratica economico-produttiva del nomadismo sulla base dei seguenti principi;
a) il preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, siano in regola con le norme di cui al regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1954, n 320, e successive modificazioni;
b) la priorità degli apiari a conduzione produttiva ed economica rispetto a quelli a conduzione amatoriale;
c) la conservazione dei diritti acquisiti dai produttori apistici che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali;
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.
4. Ai fini di cui al presente articolo ed unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, ad esclusione di ogni intento protezionistico, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno 50 alveari, in un raggio massimo di metri 200;

Art. 10.

Norme di sicurezza
1. La distanza di rispetto degli apiari dagli edifici destinati a civile abitazione e dalle strade di pubblico transito nonché dai confini di proprietà pubbliche o private deve essere non inferiore a 15 metri. Le distanze relative a confini di proprietà private possono essere diversamente determinare da accordi tra le parti.

Art. 11.

Interventi del Fondo di solidarietà nazionale
1. I produttori apistici hanno titolo agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 105, con le modalità e le procedure da essa previste.

Art. 12.

Abrogazione di norme
1.Il regio decreto-legge 23 ottobre 1925,n.2079, convertito della legge 18 marzo 1926, n. 562, è abrogato. I consorzi apistici di cui al medesimo provvedimento che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformino in associazioni di produttori apistici o di apicoltori potranno godere dei benefici di cui alla legge 20 novembre 1978, n.674.

Art. 13.

Riconoscimento dell'Istituto nazionale di apicoltura
1. L'istituto nazionale di apicoltura di Bologna è riconosciuto come ente di diritto pubblico. Esso e l'istituto di zoologia agraria - attraverso la sezione operativa di apicoltura - costituiscono gli enti di riferimento scientifico e tecnico per le attività apistiche.

Art. 14.

Riconoscimento del servizio di impollinazione
1. L'attività di impollinazione è riconosciuta a tutti gli effetti, giuridici e fiscali, come attività agricola. L'attività di impollinazione di cui al presente articolo è considerata produttiva di reddito agrario ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se svolta su terreni non di proprietà dei produttori apistici, e si applicano ad essa le stesse disposizioni dettate per l'apicoltura. Nel caso in cui l'attività di impollinazione è svolta su terreni non di proprietà, è attribuito al produttore apistico un reddito agrario corrispondente alla qualità e alle classi di terreno oggetto delle attività di impollinazione, rapportato alla durata della medesima attività. E' consentito agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api e dei nuclei, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

Art. 15.

Adeguamento del regolamento di polizia veterinaria
1. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, a modificare il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, per adeguare la normativa all'evolversi delle patologie apistiche e ai nuovi ritrovati in materia di prevenzione e di lotta, per facilitare la pratica del nomadismo e per uniformare la normativa sanitaria delle diverse regioni.

Art. 16.

Sanzioni
1. Per le inadempienze alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché a quelle dettate dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non costituiscano reato, le regioni e le province autonome provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative.

Art. 17.

Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 7, pari a lire 10 miliardi annui a decorrere dal 2000, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini dal bilancio triennale 1999- 2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Entrata in vigore
1. La presenta legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.