Proposta di regolamento (ce) del consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni intese a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele.
(presentata dalla commissione il 21 novembre1996)Il Consiglio dell’Unione europea
1.Il presente regolamento stabilisce le azioni intese a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione del miele naturale. Le azioni sono incluse in programmi nazionali annuali.
2. Si tratta delle seguenti azioni:
a) assistenza tecnica agli apicoltori e ai laboratori per la smielatura delle associazioni di apicoltori per migliorare le condizioni di produzione e di estrazione del miele;
b)lotta contro la varroasi e malattie connesse nonché miglioramento delle condizioni di trattamento degli alveari, di raccolta , magazzinaggio e condizionamento del miele ;
c)razionalizzazione della transumanza;
d)sostegno a favore dei laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;
e)collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca in materia di miglioramento qualitativo del miele;
Per beneficiare del cofinanziamento di cui all’articolo 3, gli Stati membri effettuano, anteriormente al 1° luglio 1997, uno studio sulla struttura del settore nel loro territorio sia a livello della produzione che della commercializzazione.
Le spese effettuate in virtù del presente regolamento sono considerate spese ai sensi dell’articolo 3 del regolamento(Cee) n.729/70. La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi nazionali nella misura del 50% delle spese sostenute dallo Stato membro.
L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del presente regolamento è di 15 milioni di Ecu all’anno. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.
Per essere ammissibili al cofinanziamento finanziario, le spese effettuate dagli Stati membri per il programma di cui all’articolo 1, paragrafo 1 devono essere realizzate entro il 15 ottobre di ogni anno.
I programmi di cui all’articolo 1, paragrafo 1 sono elaborati in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali rappresentative del settore apicolo .
Essi sono comunicati alla Commissione che decide in merito alla loro approvazione secondo la procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (Cee) n. 2771/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova.
Sono escluse dai programmi le azioni previste dai programmi operativi per le regioni degli obiettivi 1,5b e 6.
Le modalità di applicazione del presente regolamento ed in particolare quelle relative alle misure di controllo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 17 del regolamento(Cee) n.2771/75.
La commissione presenta al Consiglio , a scadenza triennale e per la prima volta entro il (1° luglio 2000), una relazione sull’applicazione del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.