Disciplina dell'apicoltura.
T.U. C. 115, C. 507.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Comitato pareri V Bilancio
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
31 maggio 2000
Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 25
maggio 2000.
Marco SUSINI (DS-U) , relatore, tenuto conto del dibattito svoltosi nel corso della
precedente seduta, formula la seguente proposta di parere:
«sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
con riferimento agli articoli 2, 3 e 5, siano quantificati e coperti gli oneri finanziari correlati agli
effetti di ordine fiscale e previdenziale derivanti dalla riconduzione dell'attività apistica
all'attività agricola, dei relativi prodotti ai prodotti agricoli e del produttore apistico alla figura
del coltivatore diretto;
con riferimento all'articolo 4, commi 1 e 2, i prodotti derivanti dall'attività apistica siano
assoggettati al regime ordinario in materia di IVA, tenuto conto sia delle minori entrate che
l'applicazione del regime agevolato comporterebbe, sia dell'esigenza di rendere la disciplina in
questione coerente con la normativa comunitaria in materia di IVA;
con riferimento all'articolo 11, siano quantificati e coperti gli oneri finanziari correlati alla
estensione, in favore dei produttori apistici, degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale
per l'agricoltura;
con riguardo all'articolo 14, siano quantificati e coperti nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di IVA, gli oneri finanziari correlati all'estensione all'attività di
impollinazione di tutte le norme in materia di apicoltura ed all'attribuzione ad essa degli stessi
effetti giuridici e fiscali dell'attività agricola;
con riferimento all'articolo 17, comma 1, le parole "ai fini del bilancio triennale 1999-2001",
siano sostituite dalle seguenti: "ai fini del bilancio triennale 2000-2002";
sempre all'articolo 17, comma 1, posto che, nell'ambito dei fondi speciali previsti dalla legge
n. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000), l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole presenta una disponibilità sufficiente a fronteggiare l'onere ivi indicato per il
solo 2000, provveda la Commissione di merito ad individuare altre idonee risorse per
assicurare la copertura degli oneri finanziari relativi agli anni 2001 e 2002, precisando, altresì,
che gli importi individuati a tal fine costituiscono un limite massimo di spesa;
nonché con le seguenti ulteriori condizioni:
a) il testo dell'articolo 13, che riconosce come ente pubblico l'Istituto nazionale di apicoltura,
sia coordinato con la disciplina prevista dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, il cui
articolo 1 ricomprende tale Istituto tra gli enti confluiti nel Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura;
e con le seguenti osservazioni:
1) in relazione all'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che
l'estensione, in favore dei consorzi apistici che si trasformino in associazioni di produttori
apistici o apicoltori, del beneficio di cui alla legge n. 674 del 1978 non opera
automaticamente, ma costituisce una facoltà riconosciuta alle Regioni;
2) con riferimento all'articolo 16, che affida alle Regioni la determinazione delle sanzioni
amministrative per le violazioni delle norme contenute nel provvedimento, tenuto conto che la
disposizione costituisce una deroga alla disciplina sanzionatoria in materia fiscale prevista dai
decreti legislativi n. 471, 472 e 472 del 1997, valuti la Commissione di merito l'opportunità
di escludere le violazioni fiscali dall'ambito di applicazione della disposizione.»
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, con riferimento alla condizione formulata nella
proposta di parere relativamente all'utilizzo, previsto dall'articolo 17, comma 1,
dell'accantonamento del Ministero delle politiche agricole, segnala che non sussistono risorse
sufficienti a coprire gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, tenuto conto che
nella tabella B allegata alla legge finanziaria per il 2000 risultano utilizzabili a tale scopo solo
cinque miliardi per il 2002.
Invita, quindi, il relatore a riformulare la suddetta condizione, precisando che
l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole presenta una disponibilità
insufficiente a fronteggiare gli oneri previsti.
Guido POSSA (FI) osserva che gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame
sembrano in larga misura riconducibili a spese di parte corrente; pertanto, l'ipotizzata
copertura degli oneri mediante risorse riportate in tabella B comporta una dequalificazione
della spesa e non appare quindi corretta.
Antonio BOCCIA, presidente, rileva preliminarmente che le informazioni fornite dal
sottosegretario Solaroli con riferimento alle attuali disponibilità sull'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole non risultano corrispondere ai dati a disposizione della
Commissione. Tale profilo non appare tuttavia decisivo ai fini dell'espressione del parere,
posto che gli oneri quantificati nella norma di copertura del testo in esame si riferiscono
esclusivamente alle spese derivanti dall'attuazione del documento programmatico di cui
all'articolo 7, mentre - come risulta con evidenza dalla proposta di parere formulata dal
relatore - il provvedimento reca una serie di disposizioni senz'altro onerose delle quali non si
prevede alcuna quantificazione né copertura. Invita quindi il relatore a riformulare la propria
proposta di parere, tenendo conto degli orientamenti emersi nel corso della discussione.
Marco SUSINI (DS-U), relatore, riformula la proposta di parere nei seguenti termini:
«sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
con riferimento agli articoli 2, 3 e 5, siano quantificati e coperti gli oneri finanziari correlati agli
effetti di ordine fiscale e previdenziale derivanti dalla riconduzione dell'attività apistica
all'attività agricola, dei relativi prodotti ai prodotti agricoli e del produttore apistico alla figura
del coltivatore diretto;
con riferimento all'articolo 4, commi 1 e 2, i prodotti derivanti dall'attività apistica siano
assoggettati al regime ordinario in materia di IVA, tenuto conto sia delle minori entrate che
l'applicazione del regime agevolato comporterebbe, sia dell'esigenza di rendere la disciplina in
questione coerente con la normativa comunitaria in materia di IVA;
con riferimento all'articolo 11, siano quantificati e coperti gli oneri finanziari correlati alla
estensione, in favore dei produttori apistici, degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale
per l'agricoltura;
con riguardo all'articolo 14, siano quantificati e coperti nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di IVA, gli oneri finanziari correlati all'estensione all'attività di
impollinazione di tutte le norme in materia di apicoltura ed all'attribuzione ad essa degli stessi
effetti giuridici e fiscali dell'attività agricola;
con riferimento all'articolo 17, comma 1, le parole "ai fini del bilancio
triennale 1999-2001", siano sostituite dalle seguenti: "ai fini del bilancio triennale 2000-2002";
sempre all'articolo 17, comma 1, posto che, nell'ambito dei fondi speciali previsti dalla legge
n. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000), l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole presenta una disponibilità insufficiente a fronteggiare gli oneri ivi previsti,
provveda la Commissione di merito ad individuare altre idonee risorse per assicurare la
copertura degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento, precisando, altresì, che gli importi
individuati a tal fine costituiscono un limite massimo di spesa;
nonché con le seguenti ulteriori condizioni:
il testo dell'articolo 13, che riconosce come ente pubblico l'Istituto nazionale di apicoltura, sia
coordinato con la disciplina prevista dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, il cui
articolo 1 ricomprende tale Istituto tra gli enti confluiti nel Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura;
e con le seguenti osservazioni:
in relazione all'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che
l'estensione, in favore dei consorzi apistici che si trasformino in associazioni di produttori
apistici o apicoltori, del beneficio di cui alla legge n. 674 del 1978 non opera
automaticamente, ma costituisce una facoltà riconosciuta alle Regioni;
con riferimento all'articolo 16, che affida alle Regioni la determinazione delle sanzioni
amministrative per le violazioni delle norme contenute nel provvedimento, tenuto conto che la
disposizione costituisce una deroga alla disciplina sanzionatoria in materia fiscale prevista dai
decreti legislativi n. 471, 472 e 472 del 1997, valuti la Commissione di merito l'opportunità di
escludere le violazioni fiscali dall'ambito di applicazione della disposizione.»
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.