XIV LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE - N. 429 Disciplina dell' apicoltura
Relazione
Presentato in data 1 Giugno 2001; annunciato nella seduta n.2 del 6 Giugno 2001
On. Sauro Sedioli (Dem.Sin.-Ulivo)
Cofirmatari On. Lino Rava (Dem.Sin.-Ulivo), On. Gerardo Oliverio (Dem.Sin.-Ulivo), On. Giuseppe Rossiello (Dem.Sin.-Ulivo), On. Aldo Preda (Dem.Sin.-Ulivo), On. Luigi Borrelli (Dem.Sin.-Ulivo), On. Claudio Franci (Dem.Sin.-Ulivo), On. Rolando Nannicini (Dem.Sin.-Ulivo), On. Italo Sandi (Dem.Sin.-Ulivo), On. Alberto Stramaccioni (Dem.Sin.-Ulivo)
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale nell'ambito agricolo, utile per l'agricoltura in generale e per la conservazione dell'ambiente naturale, e finalizzata a garantire il servizio di impollinazione, nonché la qualità delle produzioni nazionali e la salvaguardia della razza di ape italiana Apis millifera ligustica S.
2. Sono fatti salvi i diritti e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, e viene altresì garantita la salvaguardia delle razze di api autoctone delle zone di confine.
Art. 2.
(Definizione).
1. L'apicoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola, anche se non correlata necessariamente dalla gestione del terreno.
Art. 3.
(Prodotti agricoli).
1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore per api;
b) arnia razionale: il contenitore per api a favi mobili;
c) arnia rustica o villica: il contenitore per api a favi fissi;
d) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
e) apiario: un insieme unitario di alveari;
f) postazione: il sito di un apiario;
g) nomadismo: conduzione dell'allevamento apistico a fini produttivi che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
Art. 4.
(Modifica alla legge 12 ottobre 1982, n. 753).
1. L'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cura la pubblicazione di metodiche ufficiali di analisi per il miele, stabilendo, inoltre, le caratteristiche fisiche, chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali mieli nonché i relativi metodi di controllo".
Art. 5.
(Produttore apistico).
1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari in forma amatoriale senza finalità economiche e commerciali.
2. E' produttore apistico l'imprenditore che esercita l'attività apistica, denominata apicoltura, a fini economici e commerciali.
3. E' coltivatore diretto a tutti gli effetti il produttore apistico che raggiunge centoquattro giornate annue di lavoro nello svolgimento dell'attività apistica: a tale fine la detenzione di un alveare comporta la considerazione di una giornata di lavoro l'anno.
Art. 6.
(Disciplina dell'uso dei pesticidi).
1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le limitazioni ed i divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.
Art. 7.
(Documento programmatico).
1. Ai fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle risorse floristiche e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive agricole, nel rispetto delle risorse ambientali, il Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori e con le organizzazioni nazionali dei produttori apistici, adotta un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:
a) promozione dei prodotti apistici italiani e tutela dei prodotti tipici di origine protetta e delle specificità alimentari ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;
b) promozione e facilitazione della stipula di accordi interprofessionali nei modi e nelle forme previsti dalla legge 16 marzo 1988, n. 88;
c) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica, anche con riferimento alla determinazione dell'apporto nettarifero delle singole essenze e delle consociazioni;
d) qualificazione tecnico-professionale del comparto e degli operatori apistici, con attività promozionali, stampa di pubblicazioni e di periodici per la migliore conoscenza dei prodotti apistici e dell'apicoltura;
e) promozione e diffusione dei programmi di informazione all'interno delle scuole tecniche e professionali agricole, al fine di rendere gli studenti che si occupano dello studio dell'apicoltura sempre aggiornati degli sviluppi, delle innovazioni e delle problematiche del settore;
f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;
g) sostegno delle forme associative fra apicoltori e produttori apistici;
h) protezione degli ambienti e degli allevamenti apistici anche con specifico riguardo alla regolamentazione e all'uso di sostanze chimiche in agricoltura e più in generale nel territorio;
i) incentivazione della pratica del nomadismo;
l) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo delle api;
m) tutela e sviluppo delle cultivar ed essenze nettarifere;
n) determinazione degli interventi economici per la lotta contro la varroasi e altre patologie;
o) potenziamento ed incentivazione dei controlli sulla qualità dei prodotti;
p) preparazione del personale per fornire agli apicoltori una adeguata assistenza sanitaria.
2. Il documento programmatico, di durata triennale, può essere adeguato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1 ed è costituito:
a) dai programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione e provincia autonoma;
b) dai programmi interregionali o azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da realizzare in forma cofinanziata;
c) dalle attività realizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
d) dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni, e dalle misure di razionalizzazione del settore.
Art. 8.
(Denuncia degli apiari e degli alveari).
1. Ai fini della crescita qualitativa e quantitativa della produzione apistica nazionale nonché di profilassi e controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, specificando collocazione e numero di alveari, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre nell'anno nel quale si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 5 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Le denunce di cui al comma 1 sono indirizzate alla provincia nel cui territorio si trovano gli apiari o gli alveari, che ne dà comunicazione all'azienda sanitaria locale competente ai soli fini di monitoraggio e controllo sanitario.
3. I trasgressori dell'obbligo di denuncia degli apiari o degli alveari non possono beneficiare degli incentivi previsti dalla presente legge.
Art. 9.
(Risorse nettarifere).
1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale che ha valore pubblico e generale e si acquisiscono con la bottinatura.
2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato e le regioni incentivano la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti princìpi:
a) il preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, siano in regola con le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
b) la priorità degli apiari a conduzione produttiva ed economica rispetto a quelli a conduzione amatoriale;
c) la conservazione dei diritti acquisiti dai produttori apistici che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.
4. Ai fini di cui al presente articolo ed unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, ad esclusione di ogni intento protezionistico, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di metri 200.
Art. 10.
(Norme di sicurezza).
1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito e a non meno di 5 metri dai confini di proprietà pubbliche e private.
2. L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze stabilite al comma 1 se tra l'apiario ed i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno 2 metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno 2 metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
Art. 11.
(Abrogazione di norme).
1. Il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è abrogato. Ai consorzi apistici di cui al medesimo regio decreto-legge che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformino in associazioni di produttori apistici o di apicoltori possono essere concessi dalle regioni i benefìci di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni.
Art. 12.
(Riconoscimento del servizio di impollinazione).
1. L'attività di impollinazione è riconosciuta a tutti gli effetti, giuridici e fiscali, come attività agricola. L'attività di impollinazione di cui al presente articolo è considerata produttiva di reddito agrario ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se svolta su terreni non di proprietà dei produttori apistici, e si applicano ad essa le stesse disposizioni dettate per l'apicoltura. Nel caso in cui l'attività di impollinazione sia svolta su terreni non di proprietà, è attribuito al produttore apistico un reddito agrario corrispondente alla qualità e alle classi di terreno oggetto della attività di impollinazione, rapportato alla durata della medesima attività. Sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api e dei nuclei, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.
Art. 13.
(Adeguamento del regolamento di polizia veterinaria).
1. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, a modificare il regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, per adeguare la normativa all'evolversi delle patologie apistiche e ai nuovi ritrovati in materia di prevenzione e di lotta alle malattie, per facilitare la pratica del nomadismo e per uniformare la normativa sanitaria delle diverse regioni.
Art. 14.
(Sanzioni).
1. Per le inadempienze alle disposizioni di cui alla presente legge nonché a quelle dettate dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non costituiscono reato, le regioni e le province autonome provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472 e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.
Art. 15.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.