DECRETO 29 marzo 2001
Modificazione dell'allegato I del decreto ministeriale 4 agosto 2000, in materia di attuazione del regolamento CEE n. 1804/99 del 19 luglio 1999, sul metodo delle produzioni animali biologiche.
(GU n. 182 del 7-8-2001)IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria);
Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2000 di attuazione del regolamento (CE) n. 1804 del Consiglio del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
Considerata l'esigenza di apportare al decreto di cui sopra modifiche ed integrazioni in ragione di un più rispondente adeguamento alle condizioni di sviluppo della zootecnia biologica italiana;
Ritenuto necessario dare orientamenti e disposizioni per l'attuazione del regolamento comunitario n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche;
Ritenuto necessario fornire linee guida sulla tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti animali biologici, nonché modelli adeguati per la rappresentazione delle attività degli operatori, al fine di rendere trasparente il processo produttivo e di consentire agli organismi di controllo di effettuare gli opportuni riscontri per il rilascio di attestazioni d'idoneità sul prodotto da inviare al mercato;
Sentito il parere espresso dal Comitato nazionale per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile (decreto ministeriale n. 92157 del 21 novembre 2000);
Decreta:
Art. 1.
1. L'allegato I del decreto ministeriale 4 agosto 2000 è modificato come da allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 139
Allegato I
LINEE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1804/99 DEL 19 LUGLIO 1999 SUL METODO DELLE PRODUZIONI ANIMALI BIOLOGICHE
Il presente testo, per i punti trattati, sostituisce integralmente il decreto 4 agosto 2000.
1. Principi generali.
1.2. La produzione senza terra non è compatibile con le norme del presente regolamento. Sulla base di ciò, sono esclusi gli allevamenti di animali che non hanno un collegamento funzionale con i terreni cui gli stessi fanno riferimento nell'ambito di un programma produttivo aziendale o di comprensorio.
Tale collegamento funzionale dovrà essere valutato sia sulla base delle UBA/Ha di SAU disponibile (proprietà, affitto, concessione, comodato, terre civiche..) che sulla produzione vegetale dalla stessa ottenuta, in modo tale da garantire agli animali poligastrici e monogastrici che almeno il 35% della sostanza secca della loro razione annuale provenga dall'azienda stessa o dal comprensorio in cui ricade. Per comprensorio si intende un'area definita nella quale ricadono le aziende biologiche che hanno stabilito un rapporto contrattuale per lo spargimento delle deiezioni animali.
Per ragioni pedoclimatiche o calamitose la percentuale di autoproduzione richiesta potrà essere inferiore al 35% a condizione che l'insieme delle superfici agricole dell'azienda siano condotte secondo il metodo previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91.
È compito dell'Amministrazione regionale, con proprio provvedimento, definire la riduzione della percentuale di autoproduzione, aziendale o comprensoriale, a seconda della rilevanza delle suddette ragioni pedoclimatiche o calamitose.
1.6. Il punto viene soppresso.
4. Alimentazione.
4.6. Le zone in cui è praticata la transumanza (compresi gli spostamenti degli animali verso i pascoli montani) vengono definite dalle regioni o province autonome, laddove occorra. La pratica della transumanza deve essere evidenziata dall'operatore all'atto della stesura del programma di reperimento degli alimenti.
4.7. È obbligatorio, nei limiti consentiti dalle condizioni pedo-climatiche, garantire agli animali, nell'arco dell'anno, un'adeguata fruizione dei pascoli, anche limitatamente ad una fase produttiva.
4.8. Il punto viene modificato come segue: per le componenti di origine non biologica è obbligatorio produrre all'organismo di controllo, per ogni partita, nel caso di: prodotti importati da Paesi terzi, l'analisi che attesti che il prodotto o la miscela siano esenti da Organismi geneticamente modificati (OGM); prodotti di origine nazionale o comunitaria una dichiarazione da parte del fornitore che attesti l'assenza di OGM nei prodotti. Gli oneri delle analisi e delle attestazioni sono a carico del fornitore.
4.16. Il punto viene modificato come segue: per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, possono essere usati per l'alimentazione animale solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte C, sezione 3 (materie prime di origine minerale per mangimi), e per la parte D (elementi in tracce). Non possono essere utilizzati i prodotti di cui alla sezione 1.2. (vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite). I prodotti di cui alla parte D, sezione 1.2 (vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite) possono essere utilizzate fino alla scadenza del terzo anno dall'approvazione del presente decreto.
5. Profilassi e cure veterinarie.
Per gli adempimenti di cui al presente punto, si ricorda l'obbligo di utilizzare per la profilassi e le cure veterinarie solo prodotti autorizzati secondo le normative vigenti che dovranno essere impiegati e dispensati nel rispetto delle norme sull'utilizzo e la distribuzione del farmaco veterinario, decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, nonché del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 110.
5.8. Tenuto conto della coerente prassi di allevamento, i trattamenti antiparassitari sono limitati a due nel corso dell'anno.
I trattamenti contro gli ectoparassiti ed endoparassiti, qualora avvengano con l'impiego di prodotti naturali consentiti dalla legislazione vigente, non sono soggetti a limitazioni. Le molecole da utilizzare per detti trattamenti debbono essere caratterizzate da un basso impatto ambientale, una rapida metabolizzazione, limitati effetti tossici e tempi di sospensione inferiori ai dieci giorni.
6. Metodo di gestione zootecnico, trasporto ed identificazione dei prodotti animali.
6.1. Metodi zootecnici.
6.1.2. Il punto viene modificato come segue: è vietata la pratica sistematica di operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, l'applicazione di anello al naso dei suini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione e ogni altro intervento mutilante ai fini non terapeutici. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate dall'autorità o dall'organismo di controllo per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. Tali operazioni devono essere effettuate sotto la responsabilità del veterinario aziendale, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. È vietato mettere gli occhiali al pollame.
6.1.5. In deroga alle disposizioni del punto 6.1.4, la stabulazione fissa può essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000, a condizione che il responsabile dell'azienda, prima dell'avvio, sottoscriva un piano di adeguamento delle strutture aziendali, secondo i parametri indicati dall'allegato VIII, della durata massima di sei anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, per le aziende che si assoggettano dopo il 2005) purché sia previsto regolare ovimento fisico degli stessi e l'allevamento avvenga conformemente ai requisiti in materia di benessere degli animali con zone confortevoli provviste di lettiera. Tale piano dovrà prevedere l'adeguamento degli spazi esterni entro tre anni ed entro sei anni, l'adeguamento degli spazi interni. In ogni caso le deroghe sugli spazi disponibili non potranno superare il 20% degli spazi richiesti dal reg.CE n.1804/99. Per le aziende in zona montana, le deroghe possono essere portate fino ad un massimo del 50% degli spazi richiesti. L'organismo di controllo concederà la deroga alle disposizioni del punto 6.1.4 previa verifica sia della presentazione del piano di adeguamento alle autorità competenti che sullo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento. Durante il periodo di adeguamento il pascolo non è obbligatorio nel caso di stabulazione libera (che prevede spazi interni ed esterni). Nel caso di posta fissa, compresa la catena, il pascolo è invece obbligatorio, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche.
6.1.6 (Deroga stabulazione fissa nelle piccole aziende). La deroga sulla stabulazione fissa nelle piccole aziende è estensibile alle aziende convenzionali che, successivamente alla data dell'entrata in applicazione del regolamento CE 1804/99 (24 agosto 2000), si sottopongano ad un sistema di controllo basato su norme nazionali o private accettate o riconosciute dallo Stato.
Per piccola azienda si intende quella che alleva fino a diciotto unità bovino adulto (UBA), misura questa che potrà essere ampliata fino ad un massimo di 30 UBA, dalle regioni o province autonome, in relazione allo status socio-economico-ambientale presente nelle regioni o province autonome interessate. Per un periodo transitorio come indicato al punto 6.1.5, è consentito l'utilizzo della catena purché almeno due volte a settimana gli animali abbiano accesso a pascoli o a spazi liberi all'aperto.
6.2.2. Il punto viene modificato come segue: nella fase che porta alla macellazione ed al momento della macellazione gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress. L'abbattimento deve essere sempre effettuato previo stordimento tramite i metodi consentiti dalla normativa nazionale in vigore.
7.4. Lo spandimento delle deiezioni deve avvenire preferibilmente presso l'azienda medesima ma può avvenire anche presso altre aziende che praticano il metodo biologico.
8. Aree di pascolo ed edifici zootecnici.
8.5. Deroga generale in merito alla stabulazione del bestiame.
8.5.1. In deroga ai requisiti di cui ai punti 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3 e 8.4.5 e alle densità di stabulazione di cui all'allegato VIII sono concesse deroghe ai requisiti di detti punti e dell'allegato 8 per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2010 esclusivamente alle aziende dedite all'allevamento aventi edifici preesistenti costruiti anteriormente al 24 agosto 1999 nella misura in cui tali edifici adibiti all'allevamento soddisfino le norme regionali o private accettate o riconosciute dall'autorità competente.
Aspetti inerenti l'allegato I.C.
Apicoltura e prodotti dell'apicoltura 2. Periodo di conversione. 2.1. Il periodo di conversione si intende concluso quando tutta la cera dei favi del nido è stata sostituita con cera biologica conformemente ai requisiti del paragrafo 8.3. Al fine di evitare quanto più possibile la contaminazione della nuova cera la sua sostituzione deve avvenire in un periodo non superiore ai tre anni e, possibilmente, nel primo anno, la sostituzione della cera per ogni alveare, interessi almeno il 50% dei favi del nido. Per elevata mortalità, si intende quella già indicata per l'allegato I/B punto 3/a della presente circolare. 4. Ubicazione degli apiari. 4.1. La cartografia dei siti di impianto delle arnie che l'apicoltore deve fornire all'organismo di controllo deve essere presentata su scala da 1:10.000 o da 1:25.000 in mancanza della cartografia "l'apicoltore è tenuto a fornire all'organismo di controllo adeguate prove documentali incluse eventuali analisi appropriate...". Per analisi appropriate, da fornire dall'apicoltore in caso di mancata designazione dei siti di impianto delle arnie, si intendono analisi dei prodotti (miele e cere) e prove di mortalità delle api (attraverso le gabbie di Gary). 4.2.b. In relazione all'ubicazione degli apiari l'espressione "raggio di tre chilometri" va intesa in senso generale come raggio massimo di azione delle api. Il termine "essenzialmente" deve quindi essere inteso in riferimento alle fonti nettarifere principali su cui è in atto la bottinatura delle api, e non a tutte le colture presenti nell'areale circostante apiario e che non costituiscano fonti di bottinatura. L'espressione "prive di un'influenza significativa" va intesa con riferimento a possibili contaminazioni agricole o ambientali dei prodotti apistici, da verificare eventualmente, da parte dell'organismo di controllo, attraverso analisi del miele o degli altri prodotti dell'alveare, qualora vengano immessi in commercio con la denominazione da "apicoltura biologica". 6.2. Il punto viene modificato nel modo che segue: se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie o famiglie sono ammalate o infestate esse devono essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in appositi apiari. La verifica del corretto impiego dei prodotti veterinari, rispondenti ai requisiti posti dal reg.CE n.1804/99, sarà attuata dagli organismi di controllo attraverso idonei piani di monitoraggio basati sull'analisi della cera dei nidi. 8.3. In merito all'autorizzazione in deroga per l'impiego di cera convenzionale da opercoli, questa è subordinata all'accertamento della sua idoneità basata sull'analisi della cera stessa. |
Aspetti inerenti l'allegato VI.
L'allegato VI del reg.CE n.2092/91 come modificato dal reg.CE n.1804/99 recita dopo il paragr. "Principi generali" quanto segue: "In attesa dell'adozione delle norme di cui alle sez.A e B del presente allegato e per completare specificamente la preparazione di derrate alimentari composte di uno o più prodotti animali, si applicano le norme nazionali".
Nel merito, l'applicazione delle "norme nazionali", in attesa di definire quelle specifiche per le derrate alimentari composte, sono quelle che fanno riferimento alle norme generali vigenti in ogni Stato membro per la preparazione delle derrate alimentari composte di uno o più prodotti animali. Tuttavia non è consentito nell'ambito dell'utilizzo di ingredienti di origine non agricola, ausiliari di fabbricazione ed altri prodotti, l'impiego di potassio nitrato e sodio nitrito.
Aspetti inerenti l'allegato VIII.
Per i suini da ingrasso aventi un peso vivo superiore a 110 kg si prevedono le seguenti superfici minime:
superficie coperta 1,6 metri quadri;
superficie scoperta 2 metri quadri.