MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 2000--G. U. 211 del 9 settembre 2000

  • [vedi modifiche]
    Modalità di attuazione del regolamento CE n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche.


    IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

    Visto il Regolamento (CE) n. 1804 del Consiglio del 19 luglio 1999, che completa per le produzioni animali il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

    Visto in particolare l'art. 3 del predetto regolamento con il quale lo stesso e' applicabile dal 24 agosto 2000;

    Considerato che e' necessario dare disposizioni per l'attuazione di detto Regolamento sul territorio nazionale;

    Tenuto conto delle indicazioni pervenute dalle parti interessate pubbliche e private, in conseguenza di lavori svolti da gruppi di lavoro per tematiche ritenute di particolare interesse;

    Ritenuto necessario conferire all'agricoltura biologica caratteri di trasparenza del processo produttivo, al fine di dare credibilità al sistema nei confronti degli operatori e dei consumatori;

    Ritenuto necessario dare orientamenti e disposizioni per l'attuazione del Regolamento comunitario n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche;

    Ritenuto necessario fornire linee guida sulla tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti animali biologici, nonche' modelli adeguati per la rappresentazione delle attività degli operatori, al fine di rendere trasparente il processo produttivo e di consentire agli Organismi di controllo di effettuare gli opportuni riscontri per il rilascio di attestazioni d'idoneità sul prodotto da inviare al mercato;

    Ritenuto, altresi', necessario predisporre la modulistica ad uso degli operatori per l'attuazione del su citato regolamento comunitario e nel contempo modificare la notifica delle attività di produzione con metodo biologico per semplificare il lavoro degli operatori stessi;

    Decreta:

    Art. 1.

    Gli allegati I, II e III del presente decreto stabiliscono le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999, sulle produzioni animali biologiche, in particolare:

    l'allegato I attiene alle linee di attuazione del Regolamento (CE) n. 1804/99;

    l'allegato II concerne le linee guida per la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine animale;

    l'allegato III riguarda la modulistica da utilizzare per la notifica dell'attività con metodo di produzioni zootecnico di cui al Regolamento (CE) n. 1804/99 nonche' stabilisce modifiche alla notifica delle altre attività di produzione con metodo biologico in attuazione al Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio.

    Art. 2.

    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 4 agosto 2000

    Il Ministro: Pecoraro Scanio


    Aspetti inerenti l'allegato I.C

    APICOLTURA E PRODOTTI DELL'APICOLTURA

    1. Principi generali

    Il punto 1.3 indica che in generale presso la stessa azienda apistica non è consentita la gestione parallela di apiari biologici e convenzionali. In deroga a tale principio, a condizione che siano rispettate tutte le altre disposizioni del presente regolamento, e previa comunicazione all'Organismo di controllo, e consentito condurre gli alveari in zone non conformi al paragrafo 4.2. (ubicazione degli apiari), ad esempio per effettuare il servizio di impollinazione su una coltura convenzionale. In tal caso gli alveari mantengono la condizione di alveari condotti secondo il metodo dell'apicoltura biologica, ma il prodotto da essi derivato non può essere venduta con riferimento al metodo di produzione biologica.

    2. Periodo di conversione

    2.1

    Il periodo di conversione si intende concluso quando tutta la cera dei favi del nido è stata sostituita con cera biologica conformemente ai requisiti del par. 8.3. Al fine di evitare quanto più possibile la contaminazione della nuova cera si ritiene che la sua sostituzione debba avvenire in un periodo non superiore ai 3 anni e che nel primo anno per ogni alveare la sostituzione della cera interessi almeno il 50% dei favi del nido.

    3. Origine delle api

    Dalle deroghe di cui al presente punto vanno escluse le api regine.

    3.1.

    Per il territorio nazionale, la scelta della razza, deve privilegiare Apis Mellifera Ligustica e suoi ecotipi locali e gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze di api presenti nelle aree territoriali di confine.

    3.5 Per elevata mortalità, si intende quella già indicata per l'allegato I/B punto 3/a della presente circolare.

    4. Ubicazione degli apiari

    4.1.

    La cartografia dei siti di impianto delle arnie che l'apicoltore deve fornire all'organismo di controllo deve essere presentata su scala da 1: 10.000 o da 1 : 25.000.

    - in mancanza della cartografia, "l'apicoltore è tenuto a fornire all'Organismo di controllo adeguate prove documentali incluse eventuali analisi appropriate .. ." .

    Per analisi appropriate, da fornire dall'apicoltore in caso di mancata designazione dei siti di impianto delle arnie, si intendono analisi dei prodotti (miele e cere) e prove di mortalità delle api (attraverso le gabbie di Gary).

    L'apicoltura rispondente ai requisiti posti dal Reg. (CE) . 1804/99 non può essere praticata al di sotto dei 900 metri d'altezza sul livello del mare a meno che gli apiari non siano dislocati in particelle catastali dove, nel raggio di azione di tre chilometri siano presenti coltivazioni intensive convenzionali o insediamenti industriali, agroalimentari, impianti di trattamento di rifiuti, la cui conduzione influenzi negativamente le api e/o la qualità della produzione.

    4.2.b

    In relazione all'ubicazione degli apiari l'espressione "raggio di 3 chilometri" va intesa in senso generale come raggio di azione delle api. Il termine "essenzialmente" deve quindi essere inteso in riferimento alle fonti nettarifere principali su cui è in atto la bottinatura delle api, e non a tutte le colture presenti nell'area circostante apiario e che non costituiscano fonti di bottinatura. L'espressione "prive di un'influenza significativa" va intesa con riferimento a possibili contaminazioni agricole o ambientali dei prodotti apistici, da verificare eventualmente, da parte dell'organismo di controllo, attraverso analisi del miele o degli altri prodotti dell'alveare, qualora vengano immessi in commercio con la denominazione da "apicoltura biologica".

    4.2.c

    Per distanza sufficiente ci si dovrà attenere a quella quantificata dall'organismo di controllo in rapporto al tipo e dimensione della fonte di inquinamento ed all'effettivo livello di rischio, al fine di scongiurare la contaminazione dei prodotti apistici; quest'ultima da verificare eventualmente, da parte dell'organismo di controllo, attraverso analisi del miele o degli altri prodotti dell'alveare, qualora vengano immessi in commercio, con la denominazione "da apicoltura biologica". In caso di discariche ed inceneritori di rifiuti, la distanza degli apiari non deve essere inferiore a 1.000 metri.

    5. Nutrizione

    5.7

    Per "inizio del periodo di flusso del nettare" si intende l'inizio della bottinatura che comporta l'immagazzinamento del miele nei mielari.

    6.2

    Il punto viene modificato nel modo che segue:

    Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie o famiglie sono ammalate o infestate esse devono essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in appositi apiari.

    8. Caratteristiche delle arnie e materiali utilizzati in apicoltura.

    E' vietato l'uso di plastica e l'impiego di vernice all'interno delle arnie.

    La protezione esterna dell'arnia deve essere realizzata con vernici atossiche trasformate.

    8.3

    In merito all'autorizzazione in deroga per l'impiego di cera convenzionale da opercoli, questa è subordinata all'accertamento della sua idoneità basata sull'analisi della cera stessa. Più in generale la verifica della conformità dell'allevamento apistico ai principi espressi dal Regolamento verrà effettuata dagli Organismi di Controllo attraverso idonei giorni di monitoraggio basati sull'analisi della cera.

     

    ALLEGATO II

    Linee guida per la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine animale

    Miele

    TRACCIABILITA' -MIELE

    Il miele proveniente da un allevamento apistico sottoposto a regime di controllo secondo le norme previste dal Reg. CE 2092/91 e successive modifiche (Reg. CE 1804/99) può essere commercializzato con riferimento al metodo di produzione biologico solo se il produttore o il confezionatore sono in grado di assicurare un sistema di rintracciabilità lungo l'intera catena produttiva, a partire dal prelievo dei melari e fino al prodotto confezionato, compreso il trasporto e la distribuzione al consumatore finale. Tale sistema deve essere validato dall'organismo certificatore1.

    Il miele prelevato dai melari e trasportato nei locali di lavorazione deve essere raccolto in contenitori dedicati e identificati, sui quali verranno annotati, mediante etichettatura, il riferimento al metodo di produzione biologico e la natura dello stesso; le ulteriori informazioni (quantità e lotto del prodotto) devono risultare dal registro di preparazione prodotti.

    Qualora l'azienda produttrice non provveda direttamente alla smielatura e/o al confezionamento, il trasporto del miele dall'azienda al centro di trasformazione deve avvenire in melari o in recipienti dedicati e identificati, sui quali verranno annotati, mediante etichettatura, il riferimento al metodo di produzione biologico e la natura. Le informazioni relative alla provenienza e alla quantità, si rinvengono dal registro di preparazione prodotti del laboratorio di trasformazione (laboratorio di smielatura e/o centro di confezionamento) che provvede al collegamento di tali dati mediante l'apposizione di un numero di partita sui contenitori stessi. Le forme di confezionamento ammesse sono quelle che costituiscono unità di vendita.

    Sul registro di preparazione dovranno essere riportate le indicazioni relative ad ogni singolo lotto lavorato: quantità, provenienza e numero di confezioni prodotte.

    Qualora le aziende che producono miele biologico, per qualsiasi motivo, detengano miele non biologico (ovviamente né prodotto né lavorato nell'azienda), questo deve essere tenuto in recipienti facilmente identificabili e posti in zona separata, ben indicata; inoltre la presenza di tale miele deve essere adeguatamente documentata.

    Le aziende di trasformazione, qualora trattino sia miele convenzionale, sia miele biologico, devono assicurare che quest'ultimo venga lavorato in giorni prestabiliti, comunicati almeno una settimana prima all'organismo di controllo.

    Tale lavorazione deve avvenire in cicli temporali definiti, con la garanzia che vi sia la separazione spazio-temporale fra le diverse partite. In particolare, quando non sia possibile la separazione fisica delle linee di produzione, per evitare contaminazioni, bisognerà vuotare completamente gli impianti e procedere alla loro pulizia ed alla loro disinfezione prima di iniziare la lavorazione del miele biologico.

    I lotti di produzione dovranno sempre essere identificati, mediante apposita etichettatura, così come previsto dal registro di preparazione prodotti.

    CERA

    L'azienda che produce o trasforma la cera biologica deve essere sottoposta a regime di controllo.

    Qualora l'azienda tratti cera biologica e cera convenzionale deve essere osservato il principio della separazione spazio-temporale tra le diverse partite.

    1 Nota. Per i controlli l'organismo certificatore, oltre alla normale comparazione fra unità produttive e produzione, può fare ricorso all'esame melissopalinologico, prelevando alla produzione campioni dei diversi lotti da utilizzare come riferimento per il confronto con eventuali partite dubbie.