XIV LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE - N. 2348
Disciplina dell'apicoltura, tutela della sua valenza agricola e ambientale e salvaguardia dell'ape italiana
d'iniziativa dei deputati
de GHISLANZONI CARDOLI, MISURACA, LOSURDO, VASCON, PERETTI, SCALTRITTI, COLLAVINI, FATUZZO, GERACI, JACINI, LAGRUA, MARINELLO, MASINI, MEROI, PATARINO, RICCIUTI, ROMELE,VILLANI MIGLIETTA ZAMA, ZANETTA
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale nell'ambito agricolo, utile per l'agricoltura in generale e per la conservazione dell'ambiente naturale, e finalizzata a garantire il servizio di impollinazione, nonché la qualità delle produzioni nazionali e la salvaguardia della razza di ape italiana Apis mellifera Ligustica S. La legge garantisce inoltre la salvaguardia delle razze di api autoctone delle zone di confine.
2. Sono fatti salvi i diritti e le prerogative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Art. 2.
(Apicoltura).
1. La conduzione zootecnica delle api, denominata apicoltura, è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
2. La detenzione di un alveare comporta nei confronti del detentore, l'attribuzione figurativa, a tutti gli effetti, di una giornata di lavoro l'anno.
Art. 3.
(Prodotti apistici).
1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, la propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore per api;
b) arnia razionale: il contenitore per api e favi mobili;
c) arnia rustica o villica: il contenitore per api a favi fissi;
d) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
e) apiario: un insieme unitario di alveari;
f) postazione: sito di un apiario;
g) nomadismo: conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
Art. 4.
(Apicoltore professionista).
1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. E' apicoltore professionista l'imprenditore che esercita l'attività di cui all'articolo 2 a titolo principale.
Art. 5.
(Programma apistico-ambientale).
1. Al fine dell'incremento della razionale utilizzazione delle risorse floristiche e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive agricole, nel rispetto delle risorse ambientali, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori professionisti, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le organizzazioni nazionali dei consumatori, adotta, in coerenza con la programmazione generale, un documento programmatico apistico-ambientale, contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:
a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
b) tutela dei prodotti tipici di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e del miele prodotto secondo il metodo di conduzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 804/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, e successive modificazioni;
c) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica d'intesa con le organizzazioni apistiche;
d) qualificazione tecnico-professionale degli apicoltori anche attraverso attività promozionali e divulgative;
e) sostegno delle forme associative tra apicoltori;
f) individuazione di limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura;
g) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;
h) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo delle api;
i) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;
l) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere;
m) determinazione degli interventi di risanamento e controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;
n) potenziamento ed incentivazione dei controlli sui prodotti apistici di origine nazionale, comunitaria ed extracomunitaria;
o) preparazione del personale tecnico delle organizzazioni ed associazioni degli apicoltori per fornire assistenza tecnica e sanitaria;
p) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana, Apis mellifera Ligustica S., ed incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da parchi di selezione genetica;
q) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;
r) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;
s) introduzione di programmi didattico-apistici nelle scuole dell'obbligo e negli istituti tecnici e di formazione professionale.
2. Il documento programmatico di cui al comma 1, di durata triennale, può essere adeguato ogni anno con le medesime procedure con le quali è adottato ed è costituito:
a) dal programma apistico-ambientale predisposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa concertazione con le organizzazioni nazionali degli apicoltori e degli apicoltori professionisti, con le organizzazioni professionali agricole e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello nazionale;
b) dai programmi interregionali o da azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da realizzare in forma cofinanziata;
c) dalle attività da realizzare dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.
Art. 6.
(Salvaguardia dell'ape italiana).
1. Al fine di proteggere le biodiversità e di evitare l'introduzione nel territorio nazionale di colonie di api con patrimonio genetico totalmente incompatibile con il nostro clima, con il rischio di importare patologie gravi ed in conformità all'esigenza di sicurezza ambientale, è vietata l'introduzione in Italia di api regine di razze straniere.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un fondo per lo sviluppo dei programmi organici di selezione apistica al fine di mantenere gli standard di razza dell'Apis mellifera Ligustica S., in considerazione delle sue doti di mansuetudine, resistenza, produttività e adattamento ambientale.
Art. 7.
(Risorse nettarifere).
1. Il nettare, la melata, il polline e la propoli sono risorse di un ciclo naturale che ha valore pubblico e generale e si acquisiscono con la bottinatura delle api.
2. Al fine di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, incentivano la conduzione zootecnica delle api ivi compresa la pratica del nomadismo.
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti, nonché la messa a dimora di essenze e colture a prevalente interesse mellifero.
Art. 8.
(Distanze per gli alveari).
1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente:
"Art. 896-bis. - (Distanze per gli alveari). - 1. Gli alveari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche e private".
Art. 9.
(Riconoscimento del servizio di impollinazione).
1. L'attività di impollinazione è riconosciuta a tutti gli effetti come attività agricola. Essa è considerata produttiva di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se svolta su terreni non di proprietà dell'apicoltore. Nel caso in cui l'attività di impollinazione sia svolta su terreni non di proprietà dell'apicoltore è attribuito un reddito agrario corrispondente alla qualità e alle classi di terreno oggetto dell'attività di impollinazione, rapportato alla durata della medesima. Sono consentiti all'apicoltore l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api e dei nuclei, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.
Art. 10.
(Anagrafe nazionale apistica).
1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario è fatto obbligo a chiunque detenga alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le denunce di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, la quale ne dà comunicazione, conformemente alla disciplina regionale, ove presente, all'anagrafe nazionale apistica di cui al comma 3.
3. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate l'istituzione e la tenuta, presso il Ministero della salute, dell'anagrafe nazionale apistica, a fini di monitoraggio e controllo sanitario, nonché le relative modalità di funzionamento.
Art. 11.
(Delega in materia di polizia veterinaria).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia veterinaria all'evolversi delle patologie dell'alveare ed ai nuovi ritrovati in materia di prevenzione e di lotta alle malattie delle api, al fine di facilitarne la conduzione zootecnica, anche modificando la disciplina in materia di polizia veterinaria prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, e garantendo, comunque, l'indennizzo per gli alveari abbattuti a fini di prevenzione sanitaria.
Art. 12.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.