Apicoltura.
Nuovo testo unificato C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli e C. 3157 Catanoso.
(Seguito dell'esame e rinvio). Mercoledì 11 febbraio 2004
Apicoltura.
Nuovo testo unificato C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli e C. 3157 Catanoso.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 30 settembre 2003.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta del 22 luglio 2003 la Commissione aveva predisposto un nuovo testo unificato, che era stato trasmesso alle Commissioni in sede consultiva. Invita il relatore a dare conto dei pareri pervenuti ed eventualmente a formulare gli emendamenti volti a recepire le condizioni e le osservazioni in essi contenute.
Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, ricorda che l'esame del provvedimento in oggetto è iniziato l'11 ottobre del 2001. Rileva pertanto come, nonostante la lunghezza dei tempi intercorsi, sia necessario ancora oggi procedere a modificare il testo unificato elaborato dalla Commissione per recepire le osservazioni e le condizioni formulate dalle Commissioni competenti per il parere. In particolare, nel corso dell'iter del provvedimento in esame è stato necessario tenere conto anche di alcuni interventi legislativi nella materia, nonché del trasferimento di competenze alle regioni avvenuto per effetto delle recenti modifiche alla Costituzione, per le quali l'apicoltura sembrerebbe per molti aspetti incidere sulle materie di competenza esclusiva delle regioni.
È stato pertanto necessario espungere dal nuovo testo unificato ogni riferimento che potesse interferire con tale competenza esclusiva. Oltre alla necessità di fare fronte alla scarsità delle risorse finanziarie destinate al settore, ricorda che già sono state recepite nel corso dell'esame alcune condizioni e osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.
Avverte peraltro che nella materia stanno per sopraggiungere ulteriori interventi normativi, incluso un decreto legislativo che ridefinirà la nozione di imprenditore agricolo: anche in tal caso occorrerà successivamente accogliere i nuovi spunti provenienti da tali interventi.
Informa che è stato assegnato alla Commissione uno schema di decreto legislativo diretto a recepire la direttiva 110/2001/CE, sul miele, connesso alla materia oggetto dell'esame.
Passa quindi ad illustrare le condizioni e le osservazioni contenute nei pareri espressi dalla I, dalla II, dalla V, dalla VI, dalla VIII, dalla X, dalla XI, dalla XII e dalla XIV Commissione, relativamente ai singoli articoli del testo unificato in esame.
In particolare illustra la condizione posta dalla Commissione bilancio, relativamente alla soppressione del comma 4 dell'articolo 3 del testo unificato in esame. Pur ritenendo che la norma in questione sia qualificante, si dichiara tuttavia tenuto a recepire l'indicazione proveniente dalla Commissione bilancio. Si sofferma inoltre sugli aspetti rilevati nel parere della Commissione finanze, con riferimento all'articolo 9 del testo unificato in esame.
Con riferimento alle norme relative alla polizia veterinaria, di cui all'articolo 10 del testo unificato in esame, fa presente di aver predisposto un emendamento volto a sopprimere tale articolo, in ottemperanza alla condizione espressa nel parere della I Commissione, in quanto tale settore non rientra - ad avviso di tale Commissione - nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.
Illustra quindi i propri emendamenti 3.100, 5.500, 12.200, volti a recepire il parere della V Commissione; i propri emendamenti 7.100 e 8.100, volti a recepire parzialmente le osservazioni della X Commissione; i propri emendamenti 9.400 e 9.500, volti a recepire le osservazioni della VI e della XIV Commissione; il proprio emendamento 10.200, volto a recepire la condizione contenuta nel parere della I Commissione (vedi allegato 1).
Il sottosegretario Teresio DELFINO esprime il parere favorevole del Governo sugli emendamenti proposti dal relatore e volti a recepire i pareri delle Commissioni competenti.
Luigino VASCON (LNFP) chiede al relatore di fornire ulteriori chiarimenti sulla questione delle distanze minime fra gli apiari, di cui all'articolo 8 del testo unificato in esame, che costituisce l'oggetto di un'osservazione del parere espresso dalla X Commissione.
Chiede altresì al relatore di specificare i motivi per i quali è necessario sopprimere l'articolo 10 del testo unificato in esame, relativo alla polizia veterinaria, considerato che, a suo parere, il controllo sulle sanzioni applicate dalla polizia veterinaria non dovrebbe spettare alle regioni.
Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, riguardo al primo chiarimento chiesto dal deputato Vascon, fa presente che il suo emendamento 8.100 è volto ad esplicitare, in rubrica, un profilo che già emergeva dal testo della disposizione. Relativamente al secondo, osserva che, secondo quanto emerso dal parere espresso dalla I Commissione, la normativa regolamentare in materia di polizia veterinaria non rientrerebbe più nell'ambito delle competenze spettanti allo Stato.
Luigino VASCON (LNFP) esprime il proprio dissenso rispetto ai contenuti del parere espresso dalla I Commissione, come illustrati dal relatore.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, fa presente che, ai fini di un eventuale trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, è necessario ottemperare alla condizioni poste dalla I Commissione in sede di espressione del parere.
La Commissione, con successive e distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.100, 5.500, 7.100, 8.100, 9.400, 9.500, 10.200, 12.200 del relatore.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che il testo così modificato sarà trasmesso nuovamente, anche ai fini del suo eventuale trasferimento in sede legislativa, alla Commissione bilancio e alle altre Commissioni con parere vincolante o rinforzato.
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ALLEGATO 1
«Apicoltura» (Nuovo testo unificato C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli e C. 3157 Catanoso)
EMENDAMENTI DEL RELATORE
ART. 3.
Sopprimere il comma 4.
3. 100.Il Relatore.
ART. 5.
Al comma 1, dopo la parola: adotta, aggiungere le seguenti: , anche utilizzando le risorse stanziate dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12,.
Conseguentemente, al comma 1-bis, sopprimere le seguenti parole: derivanti dalle disponibilità di cui all'articolo 12, comma 1,.
5. 500.Il Relatore.
ART. 7.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: dagli imprenditori apistici e dagli agricoltori con le seguenti: dai soggetti di cui all'articolo 3.
7. 100.Il Relatore.
ART. 8.
Al comma 1, alla rubrica dell'articolo 896-bis, dopo la parola: Distanze aggiungere la seguente: minime.
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 8, dopo la parola: Distanze aggiungere la seguente: minime.
8. 100.Il Relatore.
ART. 9.
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: , al netto dell'imposta sul valore aggiunto,.
9. 400.Il Relatore.
Al comma 4-bis, sostituire le parole: presente articolo con le seguenti: comma 2.
Conseguentemente, al medesimo comma 4-bis, dopo la parola: fiscale, aggiungere le seguenti: ivi previsto.
9. 500.Il Relatore.
ART. 10.
Sopprimerlo.
10. 200.Il Relatore.
ART. 12.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
12. 200.Il Relatore.